Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6834 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 11/03/2021), n.6834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1247-2013 proposto da:

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVUOR 17, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE ROMA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO FRANCESCO GALANTINI giusta procura a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO (OMISSIS), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– resistente –

contro

EQUITALIA GERIT SPA in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVALIER D’ARPINO N. 8,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FABRIZIO SANCHIONI giusta procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 406/2012 della COMM. TRIB. REG. DEL LAZIO SEZ.

DIST. di LATINA, depositata il 29/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MUCCI ROBERTO che ha concluso per l’accoglimento del II e III motivo

assorbiti restanti;

udito per il ricorrente l’Avvocato FRANCESCA RAUSO per delega

dell’avvocato MICHELE ROMA che si riporta;

udito per il resistente l’Avvocato ROCCHITTA GIAMMARIO che ha chiesto

il rigetto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 20.1.2009, Equitalia Gerit s.p.a., Agente della riscossione della Provincia di Latina, notificò a Vittoria Assicurazioni s.p.a. un’intimazione di pagamento, con cui le si chiedeva di versare l’importo di Euro 7.137,75 (quale fideiussore di tale L.O.M.), somma iscritta a ruolo e riportata in una cartella di pagamento asseritamente notificata alla stessa Compagnia il 26.10.2005, ma non impugnata. Assumendo che detta cartella non le fosse stata in realtà mai notificata, e che difettasse un valido titolo esecutivo per l’iscrizione, Vittoria Assicurazioni propose ricorso avverso l’intimazione di pagamento, accolto dalla C.T.P. di Latina – nel contraddittorio anche con l’Agenzia delle Entrate – con sentenza n. 436/5/09. Proposto appello principale da Equitalia Gerit s.p.a. ed incidentale dall’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. del Lazio, sez. st. di Latina, con sentenza n. 406/40/12 del 29.6.2012, lo accolse, ritenendo fondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle appellanti circa la mancata impugnazione della cartella di pagamento in questione, con conseguente impossibilità di procedere all’esame del merito delle doglianze originariamente sollevate dalla Compagnia.

Vittoria Assicurazioni s.p.a. ricorre ora per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso Equitalia Sud s.p.a. (già Equitalia Gerit s.p.a.); l’Agenzia delle Entrate ha depositato un “atto di costituzione”, al solo fine di eventualmente partecipare alla discussione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DIECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, nonchè degli artt. 615 e 617 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente censura la decisione d’appello per aver ritenuto preclusa l’impugnativa dell’intimazione di pagamento a causa della mancata tempestiva impugnazione della cartella di pagamento presupposta. Rileva la Compagnia che la cartella in questione era stata emessa in base ad un rapporto di diritto privato, trattandosi dell’obbligazione del fideiussore di un contribuente (tale L.O.M.), a sua volta inadempiente. Pertanto, prosegue la ricorrente, poichè nella specie essa ha contestato il diritto dell’agente di procedere in executivis, per violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, l’azione proposta è quella di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta a termini decadenziali e proponibile, in forza della previsione di cui allo stesso D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2, nelle forme ordinarie.

1.2 – Con il secondo motivo, in subordine, si lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 e 145 c.p.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nonchè insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La ricorrente si duole della erroneità – e comunque dell’inadeguatezza della motivazione – circa la statuizione secondo cui la cartella di pagamento cui si riferisce l’intimazione impugnata sarebbe stata regolarmente notificata, rilevando che essa è stata in realtà spedita presso l’agenzia di (OMISSIS) e non già presso la propria sede sociale in (OMISSIS).

1.3 – Con il terzo motivo, in subordine, si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente, ancora, si duole della violazione del giudicato esterno costituito da C.T.R. Lazio, sez. st. di Latina, n. 287/40/10. Con detta sentenza, resa nel contraddittorio con l’Agenzia e con Equitalia Gerit s.p.a., è stata definitivamente accertata l’illegittimità del preavviso di fermo notificato alla Compagnia in relazione al debito riveniente da tre cartelle di pagamento, tra cui anche quella rilevante nel presente giudizio, e ciò per non essere stata data prova della emissione, della notifica e finanche dei destinatari della cartella stessa. Conseguentemente, ogni accertamento sulla esistenza della cartella e sulla validità della notifica restava preclusa nel presente giudizio, nel quale invece la C.T.R. ha ritenuto di potervi procedere – erroneamente – a cagione della pretesa diversità dell’oggetto dei giudizi (il preavviso di fermo di autoveicoli in quello precedente, l’intimazione di pagamento nel presente).

1.4 – Con il quarto motivo, in ulteriore subordine, si deduce illogica e carente motivazione circa punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Rileva la ricorrente che la C.T.R. non ha fornito adeguata motivazione circa la necessità – pure invocata dalla Compagnia – che l’iscrizione a ruolo delle somme in questione, rivenendo da un rapporto di diritto privato, avvenga in forza di un titolo esecutivo, come previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, per di più applicando retroattivamente la normativa dettata dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, comma 3-bis, introdotto dalla legge finanziaria per il 2005.

1.5 – Con il quinto motivo, ancora in subordine, si lamenta infine violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2948 c.c., n. 4, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, commi 1 e 2, nonchè illogica e carente motivazione circa punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non aver la C.T.R. rilevato, nè adeguatamente motivato, che il credito in questione è da ritenersi prescritto, o che comunque l’Amministrazione finanziaria è incorsa in decadenza.

2.1 – Vanno anzitutto congiuntamente esaminati – per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica ed in coerenza con l’ordine preferenziale espresso dalla ricorrente, che ha proposto i singoli predetti mezzi in via tra loro gradata – il primo ed il quarto motivo del ricorso; occorre peraltro evidenziare che, con tale ultimo, non si denuncia tanto (o meglio, non solo) il vizio motivazionale, ma vera e propria violazione di norma di diritto, e segnatamente del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, e dell’art. 11 preleggi. Deve infine precisarsi che, in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (29.6.2012), il vizio motivazionale è stato correttamente denunciato nei termini di cui al previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ciò posto, i motivi sono fondati, secondo quanto appresso.

2.2 – Risulta dalla sentenza impugnata che l’intimazione di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, notificata a Vittoria Assicurazioni s.p.a., attiene all’escussione di polizza fideiussoria da questa rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di un contribuente, in relazione ad un recupero fiscale attinente ad IVA per l’anno d’imposta 1993, oggetto di accertamento con adesione perfezionatosi nel 1999, con conseguente rateizzazione, non rispettata dallo stesso debitore principale.

Contrariamente a quanto opinato dal giudice d’appello – che ha ritenuto doversi far riferimento alla disciplina dettata dalla legge finanziaria del 2005 (L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 418 e 419), così effettivamente violando l’art. 11 preleggi, che sancisce il divieto di retroattività delle norme, essendosi applicata una nuova disciplina ad una fattispecie sostanziale certamente perfezionatasi in epoca precedente – occorre quindi ricorrere al disposto del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, comma 2, nel testo vigente ratione temporis, ossia nella sua stesura originaria, a mente del quale, nel caso di accertamento con adesione relativo ad IVA, “Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente (…). (…) per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno”.

Si è quindi al cospetto, nella specie, di una fideiussione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, la cui natura – secondo interpretazione ormai assolutamente ricevuta nella giurisprudenza di questa Corte, che ha affrontato la questione, di regola, in relazione all’obbligazione di restituzione di rimborsi IVA in forma accelerata, indebitamente erogati (ex multis, Cass., Sez. Un., n. 6607/1992; Cass. n. 5239/2004; Cass. n. 65/2012; Cass. n. 26965/2014; Cass. n. 19609/2015; Cass. n. 7884/2017) – è quella del contratto autonomo di garanzia, connotato dalla non accessorietà dell’obbligazione di garanzia rispetto all’obbligazione garantita.

Il che, rispetto alla tipologia di controversie che qui occupa – che concerne non già l’obbligazione di restituzione del rimborso IVA anticipatamente ed indebitamente erogato, bensì il mancato adempimento del debito IVA accertato “con adesione”, per il combinato disposto del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, comma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis -, è elemento che resta comunque fermo, perchè ciò che determina e connota il garantievertrag è non già la natura dell’obbligazione garantita, ma lo spostamento delle conseguenze economiche dell’inadempimento dell’obbligato su un soggetto diverso, nonchè l’indifferenza dell’obbligazione del garante rispetto alle vicende della prima, normalmente estrinsecantesi nell’inserimento della clausola “pagamento a prima richiesta e senza eccezioni” (v. Cass. n. 30181/2018; Cass., Sez. Un., n. 3947/2010). Clausola, quest’ultima, evidentemente presente nello schema del negozio fideiussorio predeterminato e unilateralmente predisposto dal MEF in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis (e quindi anche nella polizza per cui è processo), sul cui contenuto s’è formata la giurisprudenza prima riportata (si veda, sul punto, Cass. n. 18773/2017).

2.3 – Così stando le cose, ne discende anzitutto che il credito nella specie reclamato dall’agente della riscossione non ha affatto natura tributaria, ma privatistica, trovando la sua fonte nel negozio fideiussorio, e ciò a prescindere dalla natura dell’obbligazione garantita (indubbiamente tributaria) e da quella, satisfattoria, dell’obbligazione del garante.

Ne discende, quale primo corollario, che la relativa controversia è demandata alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. n. 16909/2015). La Compagnia ricorrente avrebbe dunque dovuto impugnare l’intimazione di pagamento per cui è processo dinanzi al Tribunale, e non già dinanzi alla C.T.P. di Latina.

Senonchè, la questione non è stata eccepita da alcuno, e sia la C.T.P. che il giudice d’appello non l’hanno rilevata, pronunciando anzi nel merito e così implicitamente ritenendo ed affermando la giurisdizione del giudice tributario. Pertanto, sul punto deve ritenersi formato il giudicato interno, conformemente all’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 24883/2008.

2.4 – Si tratta dunque di verificare quali siano le conseguenze del giudicato sulla giurisdizione rispetto alla controversia che occupa, ossia se la definitività della devoluzione al giudice tributario, anzichè al giudice ordinario (come invece avrebbe dovuto verificarsi), incida o meno sulla natura della controversia stessa e sulle regole applicabili alla sua definizione.

La questione è stata già approfonditamente affrontata da questa Corte, che in fattispecie consimile a quella che qui occupa ha così statuito: “La controversia tra la società assicuratrice che abbia rilasciato al contribuente una polizza fideiussoria a garanzia della restituzione di un rimborso d’imposta, e l’amministrazione finanziaria che intenda escutere la garanzia allegando la non spettanza di quel rimborso, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un rapporto di diritto privato. Tuttavia, ove il giudizio sia stato introdotto dinanzi al giudice tributario, e si sia formato il giudicato interno sulla giurisdizione di questi, l’efficacia vincolante di tale giudicato non si estende al merito della lite, sicchè esso non impedisce alla Corte di cassazione di qualificare come rapporto privatistico quello intercorrente tra l’assicuratore e l’erario, e sottoporlo alla relativa disciplina” (Cass. n. 8622/2012, Rv. 62278501; conf., sul punto, Cass. n. 5439/2017).

A detto insegnamento, la Corte intende dare continuità. Pertanto, ribadita la natura privatistica del rapporto in questione, ne deriva che la relativa controversia deve essere risolta al lume della normativa sostanziale (e, per quanto di ragione, processuale) in concreto ad essa applicabile, ed in primis tenendo conto del disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo. Detta norma dispone, in particolare, che “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall’art. 24, per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall’art. 17, aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. Pertanto, le entrate dello Stato, la cui fonte sia di natura privatistica, sono soggette alla disciplina della riscossione mediante ruolo, purchè risultanti da titolo avente efficacia esecutiva.

Occorre, inoltre, richiamare il disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, il cui comma 2, per quanto qui specificamente interessa, stabilisce che alle entrate non tributarie “non si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1, come sostituito dal presente decreto, art. 16, e le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.

2.5 – Da quanto precede, risulta in tutta evidenza come il percorso motivazionale seguito dal giudice d’appello si ponga in insanabile contrasto col tenore e la ratio di dette disposizioni normative.

La C.T.R. ha infatti ritenuto esiziale, ai fini dell’accoglimento della tesi della Compagnia, la circostanza che essa avesse ricevuto la notifica della cartella di pagamento ben prima che le fosse notificata l’intimazione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, senza però tempestivamente impugnarla. E ciò ha argomentato erroneamente richiamando – come s’è già evidenziato – le disposizioni di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 418 e 419, certamente non applicabili al caso che occupa, ratione temporis (v. supra, par. 2.2).

2.6 – In realtà, pur dando per verificata la notifica della detta cartella di pagamento alla data del (OMISSIS), alla luce del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, e art. 29, comma 2, è conseguenziale ritenere che, dalla mancata impugnazione della cartella stessa, non possa discendere nessuna preclusione in danno dell’intimato garante.

In proposito, basti qui ribadire che, nella specie, si tratta di rapporto che origina da un titolo negoziale privatistico, sicchè il credito reclamato con la cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, non è naturaliter soggetto al termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, proprio perchè la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, e non già al giudice tributario, come s’è più volte detto. In altre parole, l’inutile decorso del termine per la proposizione del ricorso tributario non può mai determinare la definitività dell’accertamento contenuto nella cartella stessa ai sensi dell’art. 21 cit., perchè il credito non è di natura tributaria, ma civilistica, il che vale anche nell’ipotesi in cui si sia formato il giudicato implicito sulla giurisdizione tributaria (v. la già citata Cass. n. 8622/2012), occorrendo che la controversia venga risolta in virtù della disciplina relativa al rapporto nella sua intima essenza. Disciplina che, con ogni evidenza, esclude che detta cartella debba essere impugnata dinanzi al giudice tributario, per di più entro il detto ristretto termine perentorio.

Vero è, peraltro, che l’ordinamento conosce ipotesi in cui la reazione giudiziaria del contribuente, destinatario della cartella di pagamento, pur dovendo proporsi dinanzi al giudice ordinario, deve realizzarsi entro un ristretto termine perentorio, previsto a pena di decadenza (come ad es. nell’ipotesi dei crediti degli enti previdenziali), ma ciò avviene perchè è proprio la legge a prevederlo (nel caso esemplificato, il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5), diversamente da quanto accade per la materia che occupa.

2.7 – Tutto quanto precede, del resto, trova piena e coerente conferma nel disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2, che infatti dispone l’inapplicabilità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, alla riscossione delle entrate non tributarie mediante ruolo, e precisa che, al riguardo, l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie, ossia ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c..

Il che, da un lato (e per tornare al caso in esame), postula e conferma che le contestazioni mosse dalla Compagnia assicurativa circa l’an o il quomodo exequatur, vanno proposte dinanzi al giudice ordinario, nelle forme e nei termini previsti dal codice di rito, restando quindi completamente estranea alla presente controversia la problematica posta dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, dalla relativa sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018 (che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale), e dal successivo intervento chiarificatore di Cass., Sez. Un., n. 7822/2020; ma dall’altro lato, induce a considerare che la descritta reazione processuale impropriamente avanzata dalla stessa Compagnia dinanzi al giudice tributario – senza che il difetto di giurisdizione sia eccepito da alcuno, nè rilevato dal giudice, come nella specie, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto – deve necessariamente essere inquadrata nell’ambito delle stesse norme processuali in questione, ossia degli artt. 615 e/o 617 c.p.c..

Ora, è noto che, nel procedimento di riscossione mediante ruolo, la notifica della cartella di pagamento assolve, ad un tempo, quello della notifica del titolo esecutivo (costituito proprio dal ruolo, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49) e del precetto (v. Cass. n. 3021/2018; Cass. n. 6526/2018).

Pertanto, non può revocarsi in dubbio che la cartella abbia (anche) l’intrinseca funzione di preannunciare l’azione espropriativa nelle forme di cui al citato D.P.R., artt. 62 e ss., ossia mediante pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare.

Va poi evidenziato che, se entro un anno dalla notifica della cartella stessa, non sia avviata l’azione esecutiva, mediante il pignoramento (ex art. 491 c.p.c.), l’agente della riscossione, prima di procedervi, deve notificare l’intimazione citato D.P.R., ex art. 50.

Nella sostanza, dunque, detta intimazione finisce con lo svolgere la funzione che, nel gergo dell’esecuzione ordinaria, si attribuisce al c.d. precetto “in rinnovazione”, ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all’intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all’art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace.

Ne discende che, rispetto ad una intimazione di pagamento citato D.P.R., ex art. 50, relativa ad un credito non tributario, il debitore che vi si opponga (quand’anche, per errore, dinanzi al giudice tributario) contestando il diritto del creditore di agire in via esecutiva (come nella specie), altro non esercita se non una opposizione “pre-esecutiva” ex art. 615 c.p.c., comma 1, il cui termine di proponibilità è costituito soltanto dall’effettivo avvio dell’azione esecutiva (v. amplius Cass. n. 26285/2019, in motivazione). Detta opposizione, dunque, può essere proposta fino a che il pignoramento non sia stato eseguito, sicchè – pacifico essendo che, nel caso che occupa, tanto non s’era ancora verificato – erroneamente la C.T.R. ha ritenuto tardivamente proposta l’opposizione all’intimazione stessa promossa da Vittoria Assicurazioni.

2.8.1 – Altrettanto erroneamente, poi, la C.T.R. ha negato alla Compagnia la pronuncia sul merito della controversia, ossia sulla verifica dell’insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.

Infatti, ribadito quanto poc’anzi accertato sulla inesistenza di alcuna preclusione a carico di Vittoria Assicurazioni, e sull’inapplicabilità alla presente controversia della novella al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, apportata dalla legge finanziaria per il 2005 (che, con l’introduzione al detto art., del comma 3-bis, consente l’iscrizione a ruolo diretta anche nei confronti del garante, in caso di inadempimento del contribuente; si noti che l’articolo, sul punto, è stato comunque oggetto di ulteriori interventi normativi), la C.T.R. avrebbe dovuto confrontarsi col disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, che – come già evidenziato (v. supra, par. 2.4) – stabilisce che “le entrate previste dall’art. 17, aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.

Si tratta di valutazione erroneamente pretermessa dal giudice d’appello, pacifico peraltro essendo che l’Agenzia delle Entrate procedette all’iscrizione a ruolo delle somme per cui è processo senza previamente munirsi, nei confronti del garante, di un titolo avente dette caratteristiche, tale non potendo certamente intendersi – ai sensi dell’art. 474 c.p.c. – la polizza fideiussoria in questione. Nè, del resto, può essere sufficiente a tal fine la sussistenza di un titolo esecutivo formato nei confronti del contribuente (di cui, per la verità, non v’è traccia negli atti regolamentari), noto essendo che “Il rapporto di diritto tributario esistente tra l’amministrazione finanziaria, la quale chieda la restituzione del rimborso d’imposta, ed il contribuente ha natura distinta dal rapporto di diritto privato esistente tra la stessa amministrazione e la società assicuratrice che abbia garantito con polizza fideiussoria la restituzione del rimborso. Ne consegue che l’accertamento fiscale compiuto dall’erario nei confronti del contribuente, e la cartella esattoriale conseguentemente emessa, non costituiscono titolo esecutivo nei confronti della compagnia garante” (così, la già citata Cass. n. 8622/2012, Rv. 622786-01).

La decisione impugnata, dunque, si palesa erronea – oltre che carentemente motivata – anche per tal verso.

2.8.2 – A tal proposito, non pare infine superfluo precisare che – sebbene nella giurisprudenza di questa Corte si palesino alcune pronunce all’apparenza di segno contrario (v. in particolare le già citate Cass. n. 8622/2012, non massimata sul punto, nonchè Cass. n. 5439/2017, Rv. 643457-01, così massimata: “In tema di riscossione mediante ruolo, poichè le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, il fisco non può escutere mediante cartella la fideiussione bancaria a prima richiesta emessa dalla compagnia garante ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, per consentire al contribuente il rimborso accelerato di eccedenze IVA”) – nella materia che occupa (e anche rispetto all’epoca antecedente all’introduzione del D.Lgs. n. 218 del 1997, già citato art. 8, comma 3-bis) non può dirsi per definizione esclusa la riscossione mediante ruolo.

Infatti, premesso che non è rinvenibile alcuna disposizione che tanto stabilisca espressamente, dal tenore del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, può soltanto evincersi che, per le entrate di diritto privato, prima di procedere all’iscrizione a ruolo, occorre che l’Amministrazione finanziaria si doti di un titolo avente efficacia esecutiva. Il che significa non già che la riscossione mediante ruolo sia preclusa, in termini assoluti, ove l’Amministrazione stessa non sia in possesso di un titolo esecutivo (privo di logica essendo, in tal caso, il combinato disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 21), ma soltanto che essa debba previamente dotarsi di un titolo idoneo ad avviare l’azione esecutiva prima di procedere all’iscrizione a ruolo e, dunque, alla notifica dell’atto prodromico, ossia della cartella di pagamento. Nella sostanza, dunque, il ruolo – che nell’ambito della riscossione delle entrate tributarie assurge ex se al rango di titolo esecutivo, ai sensi del già citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 – nella materia della riscossione delle entrate di diritto privato non è affatto sufficiente a tal fine, occorrendo che esso sia preceduto da un atto dotato dell’efficacia di cui all’art. 474 c.p.c., il cui contenuto sostanziale è evidentemente destinato a confluire nel ruolo stesso.

2.9 – Possono quindi affermarsi i seguenti principi di diritto: 1. “La controversia tra la società assicuratrice che abbia rilasciato al contribuente una polizza fideiussoria a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte in seno ad accertamento con adesione in ambito IVA, ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, comma 2, (nel testo vigente ratione temporis), e l’amministrazione finanziaria che intenda escutere la garanzia, allegando l’inadempimento del contribuente, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un rapporto di diritto privato. Tuttavia, ove il giudizio sia stato introdotto dinanzi al giudice tributario, e si sia formato il giudicato interno sulla giurisdizione di questi, l’efficacia vincolante di tale giudicato non si estende al merito della lite, sicchè esso non impedisce alla Corte di cassazione di qualificare come rapporto privatistico quello intercorrente tra l’assicuratore e l’erario, e sottoporlo alla relativa disciplina”;

2. “In tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all’Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la cartella di pagamento, ovvero l’intimazione di pagamento, di cui rispettivamente al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 50, notificate all’obbligato, hanno funzione assimilabile al precetto di cui all’art. 480 c.p.c., preannunciando esse l’azione esecutiva c.d. esattoriale, e le relative contestazioni vanno proposte dinanzi al giudice ordinario, nelle forme e nei termini di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.. Ove tuttavia il debitore abbia per errore proposto la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata dinanzi al giudice tributario e il difetto di giurisdizione non sia stato eccepito da alcuno, nè rilevato d’ufficio dal giudice, la pronuncia di questi nel merito determina, in mancanza di impugnazione, la formazione del giudicato implicito sul punto, senza tuttavia trasformare la natura del rapporto obbligatorio, che resta privatistica; ne deriva che, in tal caso, la proposizione dell’opposizione alla cartella di pagamento, ovvero all’intimazione di pagamento, per quanto avanzata dinanzi al giudice tributario, resta sottratta al termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, sostanziandosi essa – sempre che sia proposta prima del perfezionamento del pignoramento – in una opposizione “pre-esecutiva” ex art. 615 c.p.c., comma 1″;

3. “In tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all’Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la mancata impugnazione della cartella di pagamento da parte dell’obbligato non determina alcuna preclusione, ben potendo il debitore proporre le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, a norma del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, nelle forme ordinarie, ossia ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.. Pertanto, ove alla notifica della cartella non segua, entro un anno, l’avvio dell’azione esecutiva, il debitore può sempre opporsi all’intimazione di pagamento successivamente notificata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di opposizione “pre-esecutiva” ex art. 615 c.p.c., comma 1″.

3.1 – Il secondo, il terzo e il quinto motivo restano conseguentemente assorbiti.

4.1 – In definitiva, il primo e il quarto motivo sono accolti, mentre il secondo, il terzo e il quinto sono assorbiti. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento del ricorso originariamente proposto da Vittoria Assicurazioni s.p.a., non sussistendo il diritto dell’Amministrazione finanziaria – e per essa, dell’agente della riscossione – di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, in difetto di un titolo esecutivo (ossia il ruolo, come riprodotto sia nella cartella di pagamento asseritamente notificata che, indirettamente, nell’intimazione impugnata) validamente formato.

Le spese di lite del giudizio di merito possono integralmente compensarsi, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo e il quarto motivo, dichiara assorbiti i restanti. Cassa in relazione e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso della società. Compensa integralmente le spese del giudizio di merito, condannando le resistenti, in solido, alla rifusione di quelle del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.935,00 per compensi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

 

 

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