Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6834 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 11/03/2020), n.6834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte Suprema di cassazione e rappresentato e

difeso, per procura a margine del ricorso, dall’Avv. Claudio

Preziosi.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso.

– resistente –

per la cassazione della sentenza n. 237/04/2012 della Commissione

tributaria regionale della Campania-sezione distaccata di Salerno,

depositata il 17 aprile 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 dicembre 2019 dal relatore Consigliere Dott.ssa Crucitti Roberta.

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia concernente l’impugnazione di avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IVA e IRAP degli anni di imposta 2001 e 2002, I.S., titolare dell’impresa individuale denominata ISMEC, ricorre, affidandosi a cinque motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.), in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio e rigettato l’appello incidentale del contribuente, riformava la prima decisione con la quale la Commissione tributaria provinciale aveva annullato gli atti impositivi, ritenendo non sussistenti i presupposti per procedere ad accertamento induttivo;

in particolare, il Giudice di appello, riteneva, contrariamente al primo Giudice, sussistenti tutti i presupposti richiesti dalla norma per procedere, ad accertamento induttivo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, lett. d), avendo l’Ufficio allegato presunzioni, singolarmente indicate in motivazione, idonee allo scopo circa l’inattendibilità della contabilità;

inoltre, per la C.T.R., la determinazione, effettuata dall’Ufficio, attraverso ricostruzione extracontabile su dati e notizie comunque raccolti, del maggior reddito e del volume di affari era corretta; successivamente al 10/6/2019, non avendo dato il ricorrente dato seguito alle istanze di seguito il 18/02/2018;

il ricorso è stato avviato alla trattazione, ex art. 380 bis.1 c.p.c., in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria con la quale la inserito l’allegato del atto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza per non avere, la C.T.R., pronunciato sull’istanza di rinvio della trattazione presentata dal difensore del contribuente, ovvero per averla implicitamente rigettata, è, all’evidenza, infondata alla luce del principio consolidato nella giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte, per cui l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’art. 115 disp. att. c.p.c., allorchè non faccia riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltà ora confermata dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 9, comma 2, e tale da rendere riconducibile all’esercizio professionale del sostituito l’attività processuale svolta dal sostituto), si risolve nella prospettazione di un problema attinente all’organizzazione professionale del difensore, che non rileva ai fini del richiesto differimento (tra le altre, Cass. n. 6753/2010, Cass., S.U. n. 4773/2012, Cass. n. 19583/2013, Cass. n. 22094/2014 e, di recente, con espresso riferimento all’udienza di trattazione, Cass.n. 10546/2018);

2 con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, comma 1, la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel legittimare il ricorso all’accertamento induttivo “puro” di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett d), seppure fondato su un complesso meramente indiziario di elementi, mentre la norma onera l’Ufficio a fornire una prova legale;

3 con il terzo motivo si deduce, in subordine, l’ulteriore violazione o falsa applicazione del citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, laddove la C.T.R. aveva avallato la rettifica “antieconomica”, malgrado fondata su meri indizi e accedente a un accertamento induttivo puro;

4 con il quarto motivo, articolato in subordine al secondo (qualora si volesse ritenere che la C.T.R. avesse ritenuto che gli elementi addotti dall’Ufficio rivestissero la qualità di presunzioni gravi, precise e concordanti) si deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’errore in iudicando commesso in ordine al governo delle norme in tema di presunzioni, non avendo, il Giudice di appello, minimamente vagliato le analitiche spiegazioni e giustificazioni, dedotte dal contribuente, si da potersi configurare, in ulteriore subordine, l’insufficienza della motivazione;

5 con il quinto motivo (seppur erroneamente rubricato sub b.4) si deduce l’insufficienza della motivazione in ordine alle ragioni per cui la C.T.R. aveva individuato degli effettivi valori del reddito e del volume di affari, ancorandoli esattamente a quelli ottenuti dall’Agenzia delle entrate, mediante la sua ricostruzione contabile; inoltre la C.T.R. aveva del tutto obliterato di considerare che, in materia di accertamenti induttivi puri, il Fisco nel determinare il reddito accertato deve considerare anche i costi dell’impresa;

6 i motivi, per la loro stretta connessione, possono trattarsi congiuntamente;

6.1 per la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Cass. n. 25257 del 25/10/2017; id. n. ri 14941 del 2013; 18232 del 2016) nel giudizio tributario, una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perchè basata su contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità;

detti principi sono stati affermati in linea con l’orientamento già consolidato in passato ed espresso da Cass. n. 27068 del 18/12/2006 la quale ha statuito che “in tema di rettifica delle dichiarazioni dei redditi d’impresa, mentre in presenza di irregolarità della contabilità meno gravi, contemplate dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, l’Amministrazione può procedere a rettifica analitica, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente, ovvero dimostrando, anche per presunzioni, purchè munite dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., l’inesattezza o incompletezza delle scritture medesime, allorquando, invece, constati un’inattendibilità globale delle scritture, l’ufficio è autorizzato, ai sensi del successivo comma 2, a prescindere da esse ed a procedere in via induttiva, avvalendosi anche di semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costituire prova presuntiva. La circostanza che le irregolarità contabili siano così gravi e numerose da giustificare un giudizio di complessiva inattendibilità delle stesse rende, dunque, di per sè sola legittima l’adozione del metodo induttivo, senza che sui presupposti per il ricorso ad esso incidano le modalità con cui tale forma di accertamento viene poi eseguita: l’Amministrazione può, quindi, utilizzare elementi esterni rispetto alle scritture, ma anche dati da queste emergenti, nella misura in cui risultino singolarmente affidabili. L’esistenza dei presupposti per l’applicazione del metodo induttivo non esclude, infatti, che l’amministrazione possa servirsi, nel corso del medesimo accertamento e per determinate operazioni, del metodo analitico di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, oppure contemporaneamente di entrambe le metodologie”;

6.2 alla luce di tale univoco orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, sono da rigettare il secondo e il terzo motivo laddove la C.T.R. ha adeguatamente e specificamente indicato e illustrato tutti gli elementi allegati dall’Ufficio al fine della dimostrazione delle anomalie e delle antieconomicità gestionali e ribadito l’inidoneità e genericità delle giustificazioni addotte dal contribuente;

6.3 parimenti meritevole di rigetto è, poi, la censura, veicolata in subordine, con il quarto motivo; la C.T.R. ha, infatti, fatto buon governo delle regole in materia di onere probatorio e di valutazione degli elementi presuntivi dando atto delle ragioni che rendevano le giustificazioni addotte dal contribuente inidonee;

6.4 il quinto motivo, infine, è inammissibile; con il mezzo di impugnazione vengono, per la prima volta in questa sede, introdotte, quale oggetto di un’asserita insufficienza motivazionale della sentenza, non “fatti”, nell’accezione rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ma questioni in diritto laddove, di contro, la C.T.R. ha adeguatamente motivato sulle ragioni della conferma nel quantum della pretesa impositiva, affermandone la correttezza, siccome determinato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 2, su dati e notizie, comunque, raccolti;

7 in conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato e il ricorrente, soccombente, va condannato, in favore dell’Agenzia delle Entrate, alle spese processuali, nella misura liquidata, sulla base del valore della controversia e dell’attività difensiva spiegata, in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 11 marzo 2020

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