Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6834 del 08/04/2016
Civile Sent. Sez. 3 Num. 6834 Anno 2016
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso 22911-2012 proposto da:
MARTUCCI MAURIZIO MRTMRZ73L25H501X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 66, presso lo
studio dell’avvocato FABRIZIO GUIDA DI GUIDA, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale a
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del riceír3 ,
– ricorrente contro
DEMONTE ANTONIO, DEMONTE BERNARDO, TORO ASSICURAZIONI
SPA ;
– intimati –
Data pubblicazione: 08/04/2016
avverso la sentenza n.
3825/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/07/2012, R.G.N.
1159/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO
udito l’Avvocato GUIDA DI GUIDA FABRIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
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TRAVAGLINO;
I FATTI
Maurizio Martucci propose appello avverso la sentenza del
Tribunale di Roma che aveva condannato Antonio Vito Demonte
(conducente dell’autovettura Ford Fiesta), Bernardo Demonte
(proprietario del veicolo) e la s.p.a. Lloyd Adriatico
lui subiti a seguito di un incidente stradale, la cui
responsabilità era stata attribuita dal giudice di primo grado per
due terzi al conducente dell’autovettura e per un terzo ad esso
attore, che, alla guida del motociclo di sua proprietà,
percorrendo l’opposta direzione di marcia, era venuto a collisione
con il veicolo mentre questo svoltava a sinistra senza azionare
l’indicatore di direzione e senza cedergli la precedenza.
Il concorso di colpa dell’attore veniva ricondotto, nella
ricostruzione dell’accaduto operata dal Tribunale, alla mancata
prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare
l’incidente in considerazione delle circostanze del caso concreto.
La corte di appello di Roma, investita dell’impugnazione proposta
dal Martucci, la rigettò.
Per la cassazione della sentenza della Corte capitolina Maurizio
Martucci ha proposto ricorso sulla base di 6 motivi di censura
illustrati da memoria.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato quanto al suo terzo motivo.
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assicurazioni a risarcirgli i danni, nella misura di E. 50.374, da
si
Con il terzo motivo,
denuncia
insufficiente motivazione in
ordine al terzo motivo di appello.
Lamenta il ricorrente il mancato riconoscimento delle spese
sanitarie, indicando, in ossequio al principio di autosufficienza
del ricorso, tutta la relativa documentazione tempestivamente
condivisibilmente, che la Corte di appello non abbia offerto una
convincente e motivata spiegazione del rigetto della relativa
domanda – che andrà, pertanto, correttamente e analiticamente
esaminata in sede di giudizio di rinvio, atteso che la
documentazione de qua non appare punto “frammentata e irrituale”
come mostra di ritenere il giudice territoriale.
Le restanti censure devono essere respinte.
Con il primo motivo,
si
denuncia
vizio
di
insufficiente
motivazione in ordine al secondo motivo di appello.
Con il secondo motivo,
si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 c.c. in ordine al II motivo di
appello; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di
un punto decisivo della controversia.
Con il
quarto motivo,
si
denuncia
insufficiente
motivazione in
insufficiente
motivazione in
ordine al IV motivo di appello.
Con il quinto motivo,
si
denuncia
ordine al VI motivo di appello.
Con il sesto motivo,
si denuncia
violazione e falsa applicazione
dell’art. 342 c.p.c. in ordine al VI motivo di appello.
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allegata in sede di giudizio di merito, lamentando,
Tutte le doglianze, che possono essere congiuntamente esaminate,
sono infondate.
Infondata risultano
quantum
la prima e la seconda censura,
relativa al
della liquidazione, che invoca un inammissibile riesame
nel merito della decisione impugnata, la quale appare viceversa
avendo il giudice di appello fatto correttamente uso del suo
potere discrezionale
in
subíecta materia,
ritenendo, con
incensurabile apprezzamento di fatto, non dovuto un aumento del
risultato tabellare, ed avendo pur tuttavia considerato, in fatto,
tutti gli aspetti del danno non patrimoniale risarcibili, la cui
quantificazione non appare affatto irrisoria, come lamentato dal
ricorrente, anche alla luce della diminuzione del terzo dovuto al
ritenuto concorso di colpa.
Infondata è la quarta censura,
avendo il giudice di merito fatto
corretta applicazione del principio della rilevanza della
comprovata antieconomicità della riparazione (Cass. 21012/2010) e
ciononostante liquidato il relativo danno in via equitativa.
Infondata, infine, è
la quinta censura
(e con essa, per
assorbimento la sesta), avendo la Corte di appello ritenuto, in
ossequio all’insegnamento di questa Corte regolatrice (Cass.
19419/09), genericamente
e come tale in ammissibilmente
formulata la domanda di nuova e diversa liquidazione degli onorari
di avvocato.
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scevra da vizi logico-giuridici denunciabili in questa sede,
Il ricorso è pertanto accolto quanto al suo terzo motivo,
rigettate le restanti censure, e il procedimento rinviato alla
Corte di appello di Roma.
Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, non avendo
le parti intimate svolto attività difensiva.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i restanti
motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto
e rinvia alla Corte di appello di Roma in altra composizione.
Così deciso in Roma, li 24.9.2015
P.Q.M.