Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6834 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 6834 Anno 2016
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso 22911-2012 proposto da:
MARTUCCI MAURIZIO MRTMRZ73L25H501X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 66, presso lo
studio dell’avvocato FABRIZIO GUIDA DI GUIDA, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale a
mms-9hie!

del riceír3 ,

– ricorrente contro

DEMONTE ANTONIO, DEMONTE BERNARDO, TORO ASSICURAZIONI
SPA ;
– intimati –

Data pubblicazione: 08/04/2016

avverso la sentenza n.

3825/2012 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/07/2012, R.G.N.
1159/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO

udito l’Avvocato GUIDA DI GUIDA FABRIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

2

TRAVAGLINO;

I FATTI

Maurizio Martucci propose appello avverso la sentenza del
Tribunale di Roma che aveva condannato Antonio Vito Demonte
(conducente dell’autovettura Ford Fiesta), Bernardo Demonte
(proprietario del veicolo) e la s.p.a. Lloyd Adriatico

lui subiti a seguito di un incidente stradale, la cui
responsabilità era stata attribuita dal giudice di primo grado per
due terzi al conducente dell’autovettura e per un terzo ad esso
attore, che, alla guida del motociclo di sua proprietà,
percorrendo l’opposta direzione di marcia, era venuto a collisione
con il veicolo mentre questo svoltava a sinistra senza azionare
l’indicatore di direzione e senza cedergli la precedenza.
Il concorso di colpa dell’attore veniva ricondotto, nella
ricostruzione dell’accaduto operata dal Tribunale, alla mancata
prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare
l’incidente in considerazione delle circostanze del caso concreto.
La corte di appello di Roma, investita dell’impugnazione proposta
dal Martucci, la rigettò.
Per la cassazione della sentenza della Corte capitolina Maurizio
Martucci ha proposto ricorso sulla base di 6 motivi di censura
illustrati da memoria.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato quanto al suo terzo motivo.

3

assicurazioni a risarcirgli i danni, nella misura di E. 50.374, da

si

Con il terzo motivo,

denuncia

insufficiente motivazione in

ordine al terzo motivo di appello.
Lamenta il ricorrente il mancato riconoscimento delle spese
sanitarie, indicando, in ossequio al principio di autosufficienza
del ricorso, tutta la relativa documentazione tempestivamente

condivisibilmente, che la Corte di appello non abbia offerto una
convincente e motivata spiegazione del rigetto della relativa
domanda – che andrà, pertanto, correttamente e analiticamente
esaminata in sede di giudizio di rinvio, atteso che la
documentazione de qua non appare punto “frammentata e irrituale”
come mostra di ritenere il giudice territoriale.
Le restanti censure devono essere respinte.
Con il primo motivo,

si

denuncia

vizio

di

insufficiente

motivazione in ordine al secondo motivo di appello.
Con il secondo motivo,

si denuncia violazione e falsa applicazione

degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 c.c. in ordine al II motivo di
appello; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di
un punto decisivo della controversia.
Con il

quarto motivo,

si

denuncia

insufficiente

motivazione in

insufficiente

motivazione in

ordine al IV motivo di appello.
Con il quinto motivo,

si

denuncia

ordine al VI motivo di appello.
Con il sesto motivo,

si denuncia

violazione e falsa applicazione

dell’art. 342 c.p.c. in ordine al VI motivo di appello.

4

allegata in sede di giudizio di merito, lamentando,

Tutte le doglianze, che possono essere congiuntamente esaminate,
sono infondate.
Infondata risultano
quantum

la prima e la seconda censura,

relativa al

della liquidazione, che invoca un inammissibile riesame

nel merito della decisione impugnata, la quale appare viceversa

avendo il giudice di appello fatto correttamente uso del suo
potere discrezionale

in

subíecta materia,

ritenendo, con

incensurabile apprezzamento di fatto, non dovuto un aumento del
risultato tabellare, ed avendo pur tuttavia considerato, in fatto,
tutti gli aspetti del danno non patrimoniale risarcibili, la cui
quantificazione non appare affatto irrisoria, come lamentato dal
ricorrente, anche alla luce della diminuzione del terzo dovuto al
ritenuto concorso di colpa.
Infondata è la quarta censura,

avendo il giudice di merito fatto

corretta applicazione del principio della rilevanza della
comprovata antieconomicità della riparazione (Cass. 21012/2010) e
ciononostante liquidato il relativo danno in via equitativa.
Infondata, infine, è

la quinta censura

(e con essa, per

assorbimento la sesta), avendo la Corte di appello ritenuto, in
ossequio all’insegnamento di questa Corte regolatrice (Cass.
19419/09), genericamente

e come tale in ammissibilmente

formulata la domanda di nuova e diversa liquidazione degli onorari
di avvocato.

5

scevra da vizi logico-giuridici denunciabili in questa sede,

Il ricorso è pertanto accolto quanto al suo terzo motivo,
rigettate le restanti censure, e il procedimento rinviato alla
Corte di appello di Roma.
Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, non avendo
le parti intimate svolto attività difensiva.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i restanti
motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto
e rinvia alla Corte di appello di Roma in altra composizione.
Così deciso in Roma, li 24.9.2015

P.Q.M.

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