Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6833 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. un., 22/03/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 22/03/2010), n.6833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da:

I.O., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso per

mandato in atti dall’avv. DEL MONDO Ferdinando;

– ricorrente –

contro

Comune di Afragola;

– intimato –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/3/2 010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per la dichiarazione

della giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che: I.O. ha convenuto il Comune di Afragola davanti al giudice del lavoro di Napoli, assumendo di essere stato chiamato a collaborare alla realizzaione di un progetto socialmente utile, nell’ambito del quale era stato impiegato con orari di lavoro superiori a quelli previsti;

che sulla base di tali presupposti nonchè del fatto che per tale:

maggior lavoro aveva ricevuto un compenso inferiore a quello effettivamente spettante, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento delle differenze maturate, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;

che il Comune di Afragola si è costituito eccependo la riconducibilità della causa nel novero di quelle devolute alla cognizione del giudice amministrativo;

che lo I. ha presentato allora istanza ex art. 41 c.p.c., in ordine alla quale il P.G. ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario;

che queste Sezioni Unite si sono già più volte pronunciate nel senso dell’appartenenza al giudice ordinario delle controversie in tema di calcolo e quantificazione del trattamento economico dei lavoratori socialmente utili (v., fra le altre, C. Cass. 2005/3508, 2005/11346 e 2007/3);

che trattandosi di principio che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata la giurisdizione dell’AGO in ordine alla domanda proposta dallo I. contro il Comune di Afragola;

che il giudice del lavoro di Napoli, davanti al quale pende la causa, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE A SEZIONI UNITE pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla causa promossa dallo I. davanti al giudice del lavoro di Napoli, che provvederà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

 

 

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