Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6833 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 6833 Anno 2016
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso 24588-2012 proposto da:
SCHIAVON FABRIZIO SCHFRZ51L13L736L, elettivamente
domiciliato in ROMA,

VIA T_ SALVTNT

55, presso lo

studio dell’avvocato CARLO D’ERRICO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO
BURLINETTO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

SCHIAVON ALESSANDRA, SCHIAVON MARINO, SCHIAVON ELENA,
SCHIAVON RAFFAELA, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 08/04/2016

PAOLO STELLA RICHTER, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ZENO FORLATI giusta procura a
margine del controricorso;
– contror.icorrentí –

avverso la sentenza n. 1512/2012 della CORTE

1033/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/07/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato CARLO D’ERRICO;
udito l’Avvocato ZENO FORLATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/06/2012 R.G.N.

I FATTI

Fabrizio Schiavon impugnò la sentenza del Tribunale di Venezia
con la quale era stata rigettata, per intervenuta prescrizione
(vertendosi in tema di illecito extracontrattuale da asserito
illecito endofamiliare), la domanda di risarcimento dei danni

relative a due suoi ricoveri presso i servizi psichiatrici
dell’ospedale di Venezia, risalenti al 1974 ed al 1980, dovuti
ad ingiustificate e pressanti richieste da parte del padre
Federico (deceduto nelle more del giudizio).
La corte di appello di Venezia, investita dell’impugnazione
proposta dall’attore, la rigettò.
Per la cassazione della sentenza della Corte lagunare Fabrizio
Schiavon ha proposto ricorso sulla base di 3 motivi di
censura.
Resistono con controricorso gli eredi di Federico Schiavon.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo,

si denuncia

violazione e falsa

applicazione di norme di diritto, in particolare delle norme e
dei principi in tema dí qualificazione e/o definizione dei
diritti azionati dall’attore in correlazione all’art. 2043
c.c. e all’art. 2059 c.c. con particolare riferimento all’art.
2 ss. Cost. – Loro qualificazione quali diritti soggettivi
pieni e conseguente loro imprescrittibilità.

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da lui patiti a seguito della scoperta delle cartelle cliniche

Con il secondo motivo,

si denuncia

insufficiente motivazione

circa un fatto controverso e decisivo della controversia: il
mancato riconoscimento della permanenza dell’illecito subito
dal ricorrente.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati,

infondati.
E’ insegnamento consolidato di questa Corte regolatrice quello
secondo il quale la violazione di un diritto assoluto (quale
la vita, la libertà, la salute, la dignità e l’integrità
morale della persona), che costituisca la

causa petendi

di

un’azione risarcitoria, non trasforma, per una sorta di
traslazione contenutistica (come pare auspicare l’odierno
ricorrente), il conseguente diritto al risarcimento del danno
in un diritto imprescrittibile, restando quest’ultimo
collocato

tout court

nell’area dell’illecito aquiliano,

disciplinato in via generale dalla regola prescrizionale di
cui all’art. 2947 c.c., qual che sia il fatto illecito

che

abbia cagionato il danno, qual che sia il diritto inciso dalla
condotta illecita del danneggiante, come affermato dalle
stesse sezioni unite di questa Corte in tema di risarcimento
del danno alla salute da trasfusione di sangue infetto (Cass.
ss.uu. 577/2008).
Né maggior pregio può riconoscersi alla tesi sostenuta dal
ricorrente con il secondo motivo di censura, predicativa di
una sorta di indefinita permanenza dell’illecito contestato a

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attesane la intrinseca connessione, sono manifestamente

padre dello Schiavon, poiché con essa inammissibilmente si
confonde il momento della consumazione dell’illecito (di
carattere evidentemente istantaneo, e già di per se produttivo
di effetti ipoteticamente dannosi) con quello della permanenza
dei suoi effetti (e delle conseguenze dannose risarcibili),

della prescrizione dal momento della percezione o
percepibilità esterna della illiceità della condotta.
Con 11 terzo motivo,
circa un

si denuncia

insufficiente

motivazione

fatto controverso e decisivo della controversia:

sull’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2944
c.c. a seguito del valore confessori() dello scritto autografo
del 2.3.2007.

Il motivo non ha giuridico fondamento.
La lettera inviata dal padre all’odierno ricorrente, con la
quale quest’ultimo dichiara di sentirsi responsabile dei
ricoveri e del conseguente male derivatone a suo figlio, a
tacer d’altro (e cioè della assoluta impredicabilità di una
sua efficacia interruttiva della prescrizione) risale ad epoca
in cui la prescrizione quinquennale del diritto al
risarcimento del danno era già ampiamente maturata.
Il ricorso è pertanto rigettato.
Le spese del giudizio possono essere compensate in questa
sede, stante la qualità personale delle parti in giudizio e la
assoluta peculiarità ed eccezionalità del caso trattato.
P.Q.M.

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onde l’inconferenza del richiamo al principio della decorrenza

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del
giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, li 16.7.2015

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