Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6832 del 24/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 6832 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 4511-2008 proposto da:
CONIGLIO DOMENICO (C.F. CNGDNC76D12A225K), CONIGLIO
ANGELO RAFFAELE (C.F. CNGNLR64C10E155L), CARRIERI
MARIA ARCANGELA (C. E. CRRMRC44C64F288S),

Data pubblicazione: 24/03/2014

elettivamente domiciliati in ROMA, Via G.P. DA
PALESTRINA 47, presso l’avvocato VITOCOLONNA CLELIA,
2014
246

rappresentati e difesi dall’avvocato CASO PASQUALE,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

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COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA (P.I. 82000970721), in
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
e

domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la
sig.ra DE ANGELIS, rappresentato e difeso
dall’avvocato BELLACOSA MAROTTI A. FEDELE, giusta

procura in calce al controricorso;
controricorrente-

avverso la sentenza n. 1252/2006 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 27/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/01/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato G. GIANCASPRO,
A

con delega, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;
udito,

per il controricorrente,

l’Avvocato A.

BELLACOSA MAROTTI che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

I

te

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Svolgimento del processo
I sig.ri Domenico e Angelo Raffaele Coniglio e Maria
Arcangela Carrieri ricorrono per cassazione, a mezzo di
due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di
Bari, 27 dicembre 2006, che, in parziale accoglimento

dell’appello proposto dal Comune di Gravina di Puglia,
aveva ridotto da £. 560.000 a £. 250.000 il valore venale
al mq. di un terreno di loro proprietà (in contrada
Mattatoio, foglio 18 a, part. 929 e 934) con riferimento
al 31 ottobre 1996, valutato come edificabile, utilizzato
per la costruzione di una scuola elementare e acquisito
per effetto di occupazione appropriativa, sulla base del
presupposto (ritenuto dalla corte di appello) che la
relazione della consulenza tecnica d’ufficio svolta dal
primo giudice era frutto di errori metodologici e di
presupposti di fatto inesatti. La corte, esclusa
l’applicazione del criterio risarcitorio “riduttivo”
previsto dall’art. 5 bis, comma 7 bis, della legge n.
359/1992, introdotto dall’art. 3, comma 65, della legge n.
662/1996, trattandosi di un’occupazione illegittima
successiva al 30 settembre 1996, ha calcolato il danno
risarcibile nella inferiore misura di C 47.125,15, oltre
rivalutazione e interessi, e ha conseguentemente ridotto
l’importo dell’indennità di occupazione legittima. Il
Comune di Gravina resiste con controricorso. Le parti
hanno presentato memorie illustrative.
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Motivi della decisione
..

Va esaminata preliminarmente l’eccezione, sollevata dal
comune controricorrente, di inammissibilità del ricorso
per transazione intervenuta tra le parti (successivamente
alla pubblicazione della sentenza impugnata) che avrebbe

determinato una novazione oggettiva del rapporto e la
cessazione della materia del contendere.
L’eccezione è infondata. Detta transazione non è stata
prodotta (a norma dell’art. 372 c.p.c.) dal Comune di
Gravina il quale, in sede di discussione orale, nulla ha
risposto alla replica dei ricorrenti i quali hanno
evidenziato che si era trattato di una transazione
stipulata con la espressa riserva delle parti di proporre
ricorso per cassazione e avente ad oggetto la sola
rateizzazione del dovuto, al fine di evitare all’ente
pubblico l’esborso immediato delle somme riconosciute come
dovute in favore dei ricorrenti.
Venendo ai motivi di ricorso, nel primo è dedotta la
violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.,
imputandosi alla corte del merito di avere stimato il
valore venale dell’immobile espropriato sulla base di
conoscenze personali prive di quel grado di certezza che
sarebbe necessario per fargli attingere il carattere del
“fatto notorio”.
Nel secondo motivo i ricorrenti deducono vizio di
motivazione per il dimezzamento, ritenuto ingiusto, delle
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somme dovute a titolo risarcitorio, sulla base di un
soggettivo calcolo del valore venale del bene operata
dalla corte di appello che, senza indicare il criterio
logico-giuridico utilizzato e facendo applicazione di
proprie conoscenze non verificabili, si è discostata sia

dalla valutazione del c.t.u. in primo grado sia da
elementi probatori provenienti dalla stessa controparte
(avviso di accertamento Ici che valutava il bene in £.
560.600 al mq.).
I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente perché
connessi tra loro, sono fondati.
La corte di appello, dopo avere ritenuto eccessiva la
stima del valore venale di £. 560.000 al mq. effettuata
dal primo giudice sulla base di una consulenza tecnica
d’ufficio ritenuta erronea, lo ha più che dimezzato
determinando il valore corretto in £. 250.000 al mq. “sì
come noto a questa corte per la specifica esperienza
acquisita in materia”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso alle
nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando
una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio,
in quanto introduce nel processo civile prove non fornite
dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati
né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come
fatto acquisito alle conoscenze della collettività con
tale grado di certezza da apparire indubitabile ed
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incontestabile; non si possono, di conseguenza, rientrare
in tale nozione quegli elementi valutativi che implicano
cognizioni particolari, né quelle nozioni che rientrano
nella scienza privata del giudice, poiché questa, in
quanto non universale, non rientra nella categoria del

notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla
pregressa trattazione di analoghe controversie (tra le
altre, Cass. n. 4862/2005, 3980/2004, n. 11946/2002). In
particolare, tra le nozioni di comune esperienza non
possono farsi rientrare le acquisizioni specifiche di
natura tecnica e quegli elementi valutativi che richiedono
il preventivo accertamento di particolari dati come la
determinazione del valore di mercato degli immobili,
trattandosi di valore variabile nel tempo e nello spazio,
anche nell’ambito dello stesso territorio, in relazione
alle caratteristiche del bene stesso (tra le altre, Cass.
n. 13234/2010, 5232/2008, 1956/2007).
La decisione impugnata, essendo basata su una inesatta
nozione del notorio, è per questo censurabile in sede di
legittimità (tra le altre, Cass. n. 6023 e 11729/2009) ed
è, quindi, cassata con rinvio alla Corte di appello di
Bari che, in diversa composizione, dovrà determinare il
danno risarcibile sulla base del corretto valore di
mercato e provvedere anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
6

LC CI.

La Corte cassa la sentenza impugnate rinvia alla Corte
di appello di Bari, in diversa composizione, cui rimette
la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Roma, 30 gennaio 2014.

I

,

Depositato in Cancelleria

2 4 MAR 2014 i

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

Il Presi ente

Il cons. rel.

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