Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6832 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. un., 22/03/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 22/03/2010), n.6832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Nola, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Messico 7,

presso lo studio dell’avv. TESAURO Paolo, che lo rappresenta e

difende per mandato in atti unitamente all’avv. Giuseppe Manzo;

– ricorrente –

contro

spa STA – Sevizi Tributari Appaltati, elettivamente domiciliata in

Roma, Viale dei Parioli 76, presso l’avv. DEL VECCHIO Francesco

(studio Liberati e D’Amore), che la rappresenta e difende per mandato

in atti;

– controricorrente –

Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, Via Baiamonti, 25,

Roma;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 280/2008, depositata il 15/9/2008

dalla Sezione Giurisdizionalee Centrale.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/3/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Udito l’avv. Manzo.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

preso atto che il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la seguente relazione: “rilevato che con ricorso depositato il 5/2/1998, la spa Servizi Tributar Appaltati – STA ha chiesto alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Campania di voler dichiarare il suo diritto al rimborso delle somme anticipate al Comune di Nola in virtù dell’obbligo del riscosso per non riscosso;

che il giudice adito ha parzialmente accolto la domanda con riferimento alle partite relative agli esercizi dal 1985 al 1989;

che sia il Comune di Nola che la STA hanno interposto appello alla Sezione centrale che, riuniti i gravami, li ha rigettati entrambi con sentenza depositata il 15/9/2008;

che il Comune di Nola l’ha impugnata per cassazione, deducendo il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti con un unico motivo a conclusione del quale ha formulato il seguente quesito di diritto:

“dica codesta Ecc. ma Corte se sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 103 Cost., comma 2, e del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 44 in ordine alla domanda di restituzione delle somme del concessionario dei servizi di riscossione anticipate all’amministrazione comunale, in virtù dell’obbligo del riscosso per non riscosso, relativo a partite di utenza ed eccedenza acqua non riscosse alla data di cessazione della gestione, in virtù del comb. disp. del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, artt. 67 e 130, in considerazione della non configurabilità delle stesse quali quote inesigibili, cioè somme che non è stato possibile riscuotere mediante procedura esecutiva, bensì di somme anticipate per le quali la procedura di riscossione coattiva non è mai iniziata, avendo il contratto di concessione per(so) efficacia per factum principis qundi per intervento di una normativa sopravvenuta”;

che il Procuratore Generale della Corte dei Conti e la STA hanno depositato controricorso, con il quale hanno eccepito la inammissibilità dell’avversa impugnazione;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che con sentenza 2008/24883 (alla cui ampia motivazione si rimanda), queste Sezioni Unite hanno stabilito che salvo il caso in cui il giudice abbia mostrato di voler chiudere la controversia prescindendo da ogni indagine sull’esistenza o meno del proprio potere di deciderla, la pronuncia sul merito postula l’affermazione della giurisdizione, perchè quest’ultima rappresenta l’ineludibile antecedente logico in difetto del quale il giudice non potrebbe scendere all’esame della domanda;

che partendo da tale presupposto e riconoscendo, altresì, che quello sulla giurisdizione costituiva un capo autonomo, suscettibile di passare in giudicato ove non rimesso specificamente in discussione nella successiva fase di gravame, le Sezioni Unite si sono discostate dall’orientamento tradizionale, precisando che tale passaggio in giudicato si verificava anche nei casi di pronuncia implicita, con la conseguenza che le parti perdevano la possibilità di negare per la prima volta in cassazione la spettanza della giurisdizione che (seppur tacitamente) affermata dal giudice di prime cure, non era poi stata contestata in appello;

che trattandosi di principio che il Collegio condivide e ribadisce, rimane unicamente da aggiungere che nel caso di specie le parti non hanno fatto questione di giurisdizione davanti alla Sezione regionale che, a sua volta, l’ha implicitamente ma inequivocabilmente ritenuta, accogliendo (parzialmente) nel merito la richiesta della STA;

che tale pronuncia implicita non è stata appellata da nessuna delle parti in causa, cosicchè deve concludersi per l’avvenuta formazione di un giudicato interno sul punto e, di conseguenza, per l’impossibilità del Comune di Nola di negare per la prima volta in questa sede la giurisdizione del giudice contabile con una doglianza che, oltretutto, non attiene ai limiti esterni, bensì a quelli interni e, cioè, alla correttezza dell’esercizio e non all’esistenza della potestas iudicandi;

che sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Comune di Nola ha depositato memoria con la quale ha insistito sull’ammissibilità e la fondatezza del proprio ricorso, sottolineando al riguardo che l’appello era stato proposto in epoca in cui le parti non potevano sospettare che la mancanza di contestazioni sul punto avrebbe comportato la formazione di un giudicato implicito sulla giurisdizione che, nella fattispecie, apparteneva al giudice ordinario perchè il contratto dal quale traeva origine il rapporto gestorio aveva perso efficacia indipendenza di una sopravvenuta riforma legislativa;

che trattasi, però, di argomenti non idonei a far dubitare dell’esattezza delle considerazioni del relatore, atteso che la formazione del giudicato interno non è dipesa dalla condizione soggettiva delle parti, ma dal fatto oggettivo che le stesse non hanno mai chiesto alla Corte dei Conti di spogliarsi del processo, ma tutt’al contrario di deciderlo nel merito con l’accoglimento o il rigetto della domanda, che nel caso in esame rientrava comunque nella giurisdizione della Corte, stante la natura di agente contabile dell’esattore (C. Cass. 1999/237, 2003/8580 e 2006/15658) e l’inerenza della pretesa a titoli maturati nella pendenza ed in connessione con il rapporto gestorio;

che va, dunque, dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Comune di Nola;

che tenuto conto della qualità di parte in senso solo formale del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, il soccombente Comune di Nola va condannato a rimborsare le spese di lite unicamente alla spa STA, cui si liquidano a tal titolo complessivi 3.200,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il Comune di Nola al pagamento delle spese di lite in favore della spa STA – Servizi Tributari Appaltati, liquidando le stesse in complessivi Euro 3.200,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

 

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