Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6832 del 19/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, (ud. 06/02/2018, dep.19/03/2018),  n. 6832

Fatto

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di D.V.M. contro un avviso di liquidazione imposta di registro, per l’anno 2005.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la nullità o l’annullabilità di un atto (nella specie gravato da usi civici) non avrebbe dispensato dall’obbligo di chiedere la registrazione e pagare la relativa imposta;

che l’intimato non ha resistito;

che il motivo è fondato;

che, infatti, in materia di imposta di registro ed INVIM, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 38, la nullità o l’annullabilità dell’atto imponibile non incidono sull’obbligo di chiederne la registrazione, nè su quello, conseguente, di pagare la relativa imposta, tanto principale quanto complementare, ma costituiscono soltanto titolo per ottenere la restituzione dell’imposta assolta, subordinatamente, però, non alla mera declaratoria di invalidità dell’atto con sentenza passata in giudicato, bensì all’accertata contemporanea sussistenza di due ulteriori condizioni, rappresentate dalla non imputabilità alle parti del vizio che ha determinato la caducazione dell’atto e dall’insuscettibilità di ratifica, convalida o conferma dello stesso (Sez. 5, n. 7340 del 31/03/2011); che, infatti, la nullità civilistica dell’atto non incide sull’obbligazione tributaria dovuta dal comproprietario che ha sottoscritto l’atto, ma al più sulla ripetizione delle somme relative (Sez. 5, n. 22606 del 11/12/2012);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo, alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2018

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