Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6832 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.16/03/2017),  n. 6832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28921-2015 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSANDRA MIGLIETTA;

– ricorrente –

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE

PELLEGRINO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO FINOCCHITO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSANDRA MIGLIETTA;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 326/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata l’11/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.S. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Maglie, P.G., chiedendo che fosse condannato alla rimozione di fioriere apposte sul muro di confine, al ripristino dello stato dei luoghi, a consentirgli l’accesso per la realizzazione di lavori di manutenzione ed al risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni sull’immobile di sua proprietà, con riconoscimento della sua proprietà esclusiva del muro di confine.

Si costituì il P., chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse tutte le domande, dichiarò che il muro di confine era di proprietà esclusiva dell’attore e condannò, fra l’altro, il convenuto al risarcimento dei danni nella misura di Euro 2.250, con il carico delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dal P. e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza dell’il maggio 2015, in parziale riforma di quella di primo grado, ha accolto in parte l’appello, rigettando la domanda risarcitoria proposta dal C., ha confermato nel resto la decisione del Tribunale e ha condannato il C. al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre C.S. con atto affidato a due motivi.

Resiste P.G. con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi.

C.S. resiste con controricorso al ricorso incidentale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c..

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), insufficiente o contraddittoria motivazione oltre ad omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti; con il secondo si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), manifesta illogicità della motivazione e violazione dell’art. 2051 c.c..

1.1. I due motivi sono entrambi inammissibili.

Il primo, infatti, è inammissibile perchè si sofferma sulla valutazione di una lettera raccomandata (del 27 marzo 2006) che la Corte d’appello ha comunque preso in esame, affermando, con una valutazione di merito, che non era dimostrato che il C. avesse chiesto al P. di poter accedere al terrazzo prima di quella data. In tal modo si va oltre i limiti del sindacato sulla motivazione così come delineati nella sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte.

Il secondo motivo, che mescola una censura di vizio di motivazione con una di violazione di legge, si risolve pure nel tentativo di ottenere in questa sede una nuova e non consentita valutazione del merito, posto che la sentenza in esame ha ritenuto che il proprietario esclusivo del muro, cioè il C., non aveva dimostrato l’interruzione del nesso causale conseguente ad opera del terzo, sicchè il relativo danno non poteva essere posto a carico del convenuto.

2. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale hanno ad oggetto la liquidazione delle spese compiuta sia in primo che in secondo grado.

2.1. Tali motivi appaiono entrambi infondati, quando non inammissibili.

Il secondo, infatti, lamenta che la Corte d’appello abbia arbitrariamente ridotto i compensi liquidati; a carico dell’appellato C., ma non lamenta, in effetti, alcuna violazione dei minimi tariffari, tanto più che la riduzione della parte della domanda attrice effettivamente accolta aveva comportato, necessariamente, anche una riduzione del valore della causa ai fini dei compensi applicabili.

Il terzo motivo è evidentemente infondato, posto che la Corte d’appello – pur avendo, correttamente, riconosciuto che l’attore era da considerare vittorioso, seppure in misura minore rispetto al giudizio di primo grado – ha poi condannato il C., vincitore, al pagamento delle spese del giudizio di appello; tanto più che lo stesso P. ammette che il criterio della soccombenza è globale e non frazionabile a seconda delle singole fasi del giudizio.

3. Il primo motivo del ricorso incidentale, col quale si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, da parte della Corte d’appello, sulla domanda di ripetizione della somma di curo 10.718,80, versata in esecuzione della sentenza di primo grado, appare invece fondato.

Ed invero, la stessa sentenza impugnata dà conto, in epigrafe, dell’esistenza di tale domanda, sulla quale però è stata omessa ogni pronuncia. E che tale omissione implichi una violazione dell’art. 112 c.p.c. costituisce un principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (v. le sentenze 5 febbraio 2013, n. 2662, 31 marzo 2015, n. 6457, e 3 maggio 2016, n. 8639).

4. In conclusione, è dichiarato inammissibile il ricorso principale, sono rigettati il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale ed è accolto il primo motivo del ricorso incidentale.

La sentenza impugnata è cassata in relazione e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione personale, la quale provvederà a colmare l’omissione di pronuncia di cui in motivazione. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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