Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6832 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. III, 11/03/2021, (ud. 16/09/2020, dep. 11/03/2021), n.6832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3841-2018 proposto da:

INTERPORTO DI ARQUATA SCRIVIA MAGAZZINI GENERALI TERMINAL CONTAINERS

SPA IN LIQUIDAZIONE;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 17/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 2020

depositata il 03/01/2017;

1362 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

del 16/09/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3/1/2017 la Corte d’Appello di Roma, quale giudice del rinvio disposto da Cass. n. 24026 del 2009, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Interporto di Arquata Scrivia Magazzini Generali Terminal Containers s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Roma n. 2765 del 2000, ha respinto la domanda in origine da quest’ultima nei confronti della società Trenitalia s.p.a. proposta, di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di “ritardi e disservizi nell’esecuzione di vari contratti di trasporto, aventi ad oggetto carichi di caolino e di prodotti agricoli, quantificandoli in oltre lire due miliardi, fra danno emergente, lucro cessante e danno all’immagine”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Interporto di Arquata Scrivia Magazzini Generali Terminal Containers s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 384 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 394 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 324,384 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 5 motivo denunzia “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 6 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115,167 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 7 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 91,92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, agli “accordi particolari n. 127406 del 21/12/94, n. 128806 del 26/01/95, n. 128806 del 21/12/95 n. 128806 del 02/01/97 (docc 1/7fasc. Trib.)”, agli “accordi particolari n. 108836 del 05/12/95 e 109236 del 04/10/96 (docc. 31/32 fasc. Trib.)”, ai “trasporti richiesti i giorni 14-16/01/95, 20/02/95, 20/05/95, 16/06/95, 1318/07/95, 09/10/95, 06-18/10/95, 18/12/95, 27-30/12/95, 03-05/04/95, 0103/06/96, 11/06/96, 10/08/96, 04/12/96 (tutti relativi al caolino) nonchè relativamente ai trasporti del 27/01/97, 07/02/97, 26/02/97, 28/02/97 e 03/03/97 (tutti relativi alla soia)”, alle “spese sostenute pari, complessivamente a Lire 218.260.493”, al “dirottamento delle navi “(OMISSIS)”, “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)””, ai “trasporti di semi di soia”, ai prodotti “”accordi particolari””, alla comparsa di costituzione del primo grado di giudizio di controparte, alla comparsa di costituzione del primo grado di giudizio della chiamata società Assicurazioni Generali s.p.a., alla comparsa di costituzione del primo grado di giudizio dell’Autorità Portuale di Genova, alla ammessa “prova per testi”, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alla comparsa di costituzione del secondo grado di giudizio della società Trenitalia, alla “lettera raccomandata del 25/10/95 (doc. 13 fasc. Trib.)”, alla “lettera raccomandata del 16/11/95 (doc. 14 fasc. Trib.)”, alla “fattura n. (OMISSIS)”, alla “lettera raccomandata del 22/04/96”, alle “fatture nn. (OMISSIS)”, alle “lettere 1.8.1995 (doc. 50 fasc. App.) e 20.11.1995 (doc. 15 fasc. Trib.)”, al “doc. 15 fasc. Trib.)”, ai “formulari c.d. “IQS” (cioè Intermodal Quality Service) del tipo di quello prodotto “in bianco” dalle Ferrovie”, agli “accordi già completi in ogni loro elemento (docc. 1/5; 31/34 fasc. Trib.)”, alle “condizioni generali di trasporto prodotte dalla Ferrovie”, all'”art. 28 (rubricato “termini di resa”)”, ad “alcune delle lettere di vettura emesse per i trasporti eseguiti in base agli “accordi particolari” di cui è causa”, alle “”tracce orarie” di cui è indicato anche il numero di riferimento (docc. 34/37 fasc. App.)”, alle dichiarazioni della teste M.) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (v., in particolare, il “punto IV alle pagine 13 e 14 dell’atto di citazione in riassunzione; punto IV alle pagine 12 e 13 della comparsa conclusionale; lettera f) a pagina 13 della memoria conclusionale di replica”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono pertanto dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Essi vanno pertanto sempre ed indefettibilmente osservati, anche in ipotesi di non contestazione ad opera della controparte (quando cioè si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata: cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221), ovvero allorquando come nella specie la S.C. è (pure) “giudice del fatto”, giacchè come questa Corte ha già avuto più volte modo di precisare (v., con particolare riferimento all’ipotesi della revocazione ex art. 391 bis c.p.c., Cass., 28/7/2017, n. 1885; relativamente a quella dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c. cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978), in tali ipotesi la Corte di legittimità diviene giudice anche del fatto (processuale), con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero pur sempre l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando questa sia stata accertata diviene possibile esaminarne la fondatezza, sicchè esclusivamente nell’ambito di tale valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934, Cass., 17/2/2017, n. 4288; Cass., 28/7/2017, n. 18855).

Va per altro verso posto in rilievo, con particolare riferimento al 4, al 5 e al 6 motivo, come al di là della relativa formale intestazione la ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (in particolare, la “lettera raccomandata del 25/10/95”, la “lettera raccomandata del 16/11/95”, la “fattura n. (OMISSIS)”, la “lettera raccomandata del 22/04/96”, le “fatture nn. (OMISSIS)”, le “lettere 1.8.1995… e 20.11.1995”, il “doc. 15 fasc. Trib.)”, i “formulari c.d. “IQS” (cioè Intermodal Quality Service) del tipo di quello prodotto “in bianco” dalle Ferrovie”, gli “accordi già completi in ogni loro elemento (docc. 1/5; 31/34 fasc. Trib.)”, le “condizioni generali di trasporto prodotte dalla Ferrovie”, l'”art. 28 (rubricato “termini di resa”)”, alcune “delle lettere di vettura emesse per i trasporti eseguiti in base agli “accordi particolari” di cui è causa”, alle “”tracce orarie” di cui è indicato anche il numero di riferimento”, le dichiarazioni della teste M.) (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

L’inammissibilità del ricorso preclude la relativa disamina nel merito.

Senza peraltro sottacersi, con particolare riferimento al 1 motivo di ricorso (con il quale la ricorrente si duole che il giudice del rinvio abbia deciso “rilevando la formazione di un giudicato implicito con riguardo alla statuizione sulle conseguenze risarcitorie, omettendo così di pronunciarsi sull’avvenuta interruzione della prescrizione e sulle conseguenze economiche della stessa, vanificando sia il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione… sia rendendo del tutto inutile il disposto giudizio di rinvio”), che in ordine alla lamentata mancata disamina del 2 e del 3 motivo nell’impugnata sentenza la corte di merito ha fatto invero corretta applicazione dei limiti del giudizio di rinvio, stante la preclusione alla relativa disamina scaturente dalla declaratoria d’inammissibilità dei medesimi emessa da Cass. n. 24026 del 2009, atteso che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario (cfr. Cass., Sez. Un., 9/6/2016, n., 11844).

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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