Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6832 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 11/03/2020), n.6832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AUTOLINEE LISCIO GIUSEPPE S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Savoia n. 37 presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Orazi che la

rappresenta e difende, per procura in atti.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso.

– resistente –

per la cassazione della sentenza n. 57/03/2011 della Commissione

tributaria regionale della Basilicata, depositata il 3 marzo 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 dicembre 2019 dal relatore Consigliere Dott.ssa Crucitti Roberta.

Fatto

RILEVATO

che:

la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.) -nella controversia concernente l’impugnazione, da parte della Autolinee Liscio Giuseppe s.r.l., del diniego opposto al rimborso di credito ILOR dell’anno di imposta 1994, rigettava l’appello proposto dalla Società avverso la prima decisione anch’essa sfavorevole;

in particolare, il Giudice di appello condivideva l’assunto del primo Giudice, ovvero che il diritto al rimborso dell’ILOR, relativa all’anno 1994, richiesto con istanza presentata il 2 marzo 2007, si era estinto, ai sensi dell’art. 2946 c.c., per il decorso dei dieci anni dalla sua esposizione nella dichiarazione dei redditi, presentata il 30 giugno 1995, e rilevava che la Società non aveva dimostrato di avere compiuto atti giuridicamente validi ad interrompere la prescrizione, non essendo idonee a tal fine le semplici sollecitazioni o richieste verbali;

avverso la sentenza la Società ha proposto ricorso, su quattro motivi, cui resiste con controricorso, l’Agenzia delle entrate;

il ricorso è stato avviato, ex art. 380 bis 1 c.p.c. alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale, la Società ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2943 c.c., in connessione con la L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, per avere, il Giudice di appello, affermato che sono idonei a interrompere la prescrizione soltanto gli atti che valgono a costituire in mora il debitore, quali le intimazioni o le espresse richieste fatte per iscritto, e non le richieste verbali o le semplici sollecitazioni, mentre, secondo la prospettazione difensiva, era idonea allo scopo anche una richiesta orale, se verbalizzata contestualmente ovvero se accompagnata dal compimento di significativi atti di cooperazione del creditore medesimo; e, nel caso in specie, essa Società aveva prodotto un documento, elaborato dal Sistema informativo dell’anagrafe tributaria (recante l’intestazione “interrogazione istanza di rimborso” volta a descrivere lo stato e la situazione del procedimento di rimborso del credito ILOR), che attestava che tale credito era stato “acquisito dal sistema” e che su di esso maturavano interessi a decorrere dal 30 giugno 1995;

2 con il secondo motivo si deduce, in relazione al n. 4, co 1, dell’art. 360 c.p.c., l’illegittimità della sentenza impugnata, per violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, art. 36 comma 2 e art. 61, nonchè di altre, specificamente indicate, norme di legge, per non essersi la C.T.R. pronunciata sulle argomentazioni svolte dalla Società, in merito al fatto che il credito ILOR non era prescritto, per effetto del riconoscimento del credito medesimo da parte dell’Agenzia- delle entrate;

3 con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 2944 c.c., nella parte in cui la stessa venisse interpretata come volta a disconoscere che, nel caso in questione, la sussistenza del credito ILOR 1994 era stata riconosciuta dall’Agenzia delle entrate;

4 con il quarto motivo, formulato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa sarebbe totalmente carente di motivazione, in ordine al fatto che l’interrogazione sull’istanza di rimborso del 20 aprile 2005, non costituirebbe un riconoscimento di debito ex art. 2944 c.c.;

5 i motivi, strettamente connessi, possono trattarsi congiuntamente e non sono meritevoli di accoglimento;

5.1 va, da subito, rilevata, infatti, l’inammissibilità del secondo e del quarto motivo, afferenti a asseriti vizi motivazionali della sentenza impugnata;

5.2 in ordine al secondo motivo è, infatti, agevole rilevare che, secondo il costante orientamento di questa Corte (v., tra le recenti, Cass.n. 20718 del 13.8.2018; id. n. 29191/2017) il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice ometta completamente il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ovvero solo allorquando manchi del tutto la risposta del Giudice al bene della vita richiesto e, nel caso in esame, la C.T.R. ha pronunciato sulla domanda che le era stata proposta;

5.3 in ordine al quarto motivo va, invece, osservato che la sanzione di inammissibilità trova causa nel principio giurisprudenziale, altrettanto consolidato, secondo cui anche nella vigenza del precedente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 il vizio motivazionale dedotto doveva riguardare, pur sempre, un “fatto” sia esso principale o secondario, mentre con il mezzo, in esame, ci si duole, nella sostanza, della mancata motivazione in ordine a una questione di diritto;

5.4 per il rigetto delle censure di violazione di legge, articolate con il primo e il terzo motivo di ricorso, è sufficiente rilevare che, per il pacifico orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la richiesta avanzata dall’Amministrazione finanziaria al contribuente, che abbia presentato istanza di rimborso, a produrre documentazione non costituisce riconoscimento del debito, ai sensi dell’art. 2944 c.c., nè interrompe il decorso della prescrizione, per difetto del requisito dell’univocità (cfr. Cass. n. 18929/2011, Cass. n. 12067/2004 – la quale ultima ha pure precisato, in motivazione, che non può essere attribuita efficacia interruttiva alle semplici sollecitazioni che si limitino a contenere manifestazioni prive del carattere di intimazione e di espressa richiesta formale al debitore; in termini v. Cass. n. 561/1995, Cass. n. 612/1993, Cass. n. 23612/2012, Cass. n. 20940/2013, Cass.n. 20934/2013);

5.5. questa Corte, inoltre, è ferma nell’escludere qualunque valenza di riconoscimento del debito da parte dell’Amministrazione, allorchè questa chieda al contribuente l’invio di documentazione correlata a pregresse istanze di rimborso (Cass.n. 18929/2011, Cass.n. 9310/2013);

5.6. alla luce di tali principi, appare, quindi, evidente che correttamente la C.T.R. ha escluso che potesse ravvisarsi, nella documentazione prodotta, la valenza di atti interruttivi della prescrizione, cosi come correttamente è stato escluso valore di riconoscimento del debito alla mera automatica “acquisizione nel sistema” dell’Anagrafe tributaria, del credito di imposta;

6 alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato mentre la peculiare particolarità della vicenda processuale induce a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 11 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA