Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6832 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 6832 Anno 2016
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso 2693-2013 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 00884060526, in
persona del dott. PAOLO SALVATICI, elettivamente
domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326,
presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2015
1583

RENATO SCOGNAMIGLIO giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

ALCIONI GIORGIO, considerato domiciliato ex lege in

Data pubblicazione: 08/04/2016

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA ZINCONE
unitamente all’avvocato CINO AURELIO RAFFA UGOLINI
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –

SILVA SILVIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 3313/2011 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 28/11/2011 R.G.N. 198/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/07/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAMAINC;
udito l’Avvocato FRANCESCO SANGERMANO per delega;
udito l’Avvocato ANDREA ZINGONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

2

nonché contro

I FATTI

Nel gennaio del 2006 Silvia Silva e Giorgio Alcioni convennero
dinanzi al Tribunale di Milano il Monte dei Paschi di Siena,
chiedendo che, in relazione all’acquisto da essi compiuto, nel
maggio del 2003, di obbligazioni Parmalat per un valore nominale

violazione, da parte della convenuta, delle norme di legge e di
regolamento dettate in tema di diligenza nella prestazione dei
servizi di investimento, dichiarasse, in via principale, la
nullità del contratto di vendita per violazione di norme
imperative – con conseguente restituzione delle somme versate per
un importo di 104 mila euro; in subordine, affermarsi la
responsabilità dell’istituto di credito per la perdita subita, con
conseguente condanna al risarcimento dei danni, ovvero annullare,
ex artt. 1395 e 1441, in base al Regolamento Consob 11522/1998, i
contratti di acquisto dei predetti titoli, con conseguente
condanna della convenuta alla restituzione del prezzo corrisposto.
Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della prima
delle due domande subordinate, condannò l’istituto di credito a
risarcire agli attori la minor somma di E. 71.037.
La corte di appello di Milano, investita delle impugnazioni hinc
et

inde

proposte, rigettò quella principale della convenuta,

accogliendo quella incidentale dei coniugi Alcioni, cui venne
riconosciuto il diritto al risarcimento per un importo pari
all’intero capitale versato, oltre interessi e rivalutazione.

3

di 100 mila euro, il giudice adito, previo accertamento della

Per la cassazione della sentenza della Corte milanese la MPS ha
proposto ricorso sulla base di 3 motivi di censura illustrati da
memoria..
Resistono Silvia Silva e Giorgio Alcioni con controricorso,
anch’esso illustrato da memoria.

Il ricorso è infondato.
Con 11 primo motivo,

si denuncia

omessa, insufficiente o

contraddittoria motivazione in ordine ad un punto controverso e
decisivo della controversia.
Il motivo – con il quale si censura la sentenza impugnata nella
parte in cui la Corte di appello avrebbe erroneamente dichiarato
l’esistenza di un conflitto di interessi, sulla unica quanto
insufficiente premessa della presenza della Banca odierna
ricorrente nel consorzio di collocamento dei titoli acquistati dai
resistenti, mentre tale presenza doveva ritenersi degradata a mero
(e del tutto neutro) antecedente storico, risalente nel tempo,
essendo stati gli ordini di acquisto eseguiti,

in epoca

successiva, sul mercato Deal Done Trading – è privo di pregio.
Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale
adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che
l’accertata

presenza

della

ricorrente

nel

consorzio

di

collocamento fosse circostanza di per se idonea ad integrare gli
estremi di un interesse in conflitto tra l’intermediario e
l’investitore:

circostanza tale da onerare conseguentemente

l’istituto di credito della prova contraria, ai sensi dell’art.P
2 ,

4

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

n. 6 TUF – come specificato, deve aggiungersi, nell’art. 27 del
Regolamento Consob 11522, ove si evidenzia la necessità di
informazione per iscritto della natura e dell’estensione
dell’interesse in conflitto, e della manifestazione di consenso
espresso per iscritto da parte dell’investitore al compimento

Tale, specifica prova, a giudizio della Corte di merito (giudizio
formulato in punto di fatto, scevro da vizi logico-giuridici, e
come tale incensurabile in questa sede), non è stata fornita dalla
banca, di tal che la motivazione della sentenza si sottrae,

in

parte qua, alla censura mossa con il motivo in esame.
Con 12 secondo motivo,
di norme di diritto in

si denuncia violazione e falsa applicazione
relazione agli artt. 2697 c.c., 23 D.Lgs.

58/1998, 27 D.lgs. 58/1998.

Il motivo – che lamenta il mancato assolvimento, da parte degli
attori in prime cure, dell’onere di provare il nesso causale tra
la condotta omissiva e il danno in concreto lamentato – è (prima
ancora che infondato nel merito, avendo la Corte territoriale
fornito ampia e convincente spiegazione della relazione etiologica

dell’operazione.

tra l’inadempimento dell’obbligo d’informazione l’acquisto dei
titoli) – inammissibile in rito.
Viene, difatti, formalmente censurata, con la doglianza in esame,
una pretesa e plurima violazione di legge in cui sarebbe incorsb
il giudice di appello, mentre l’intera esposizione del motivo
risulta funzionale,

tout court,

alla contestazione della

ricostruzione dei fatti come operata dal giudice di appell

5

P

(lamentandosi, così, una erronea ricognizione
concreta,

della fattispecie

da parte del giudice di merito, alla luce delle

risultanze di causa), ciò che impinge nella tipica valutazione riservata a quest’ultimo – la cui censura è ammissibile soltanto
sotto l’aspetto del vizio di motivazione (ex

allis,

Cass.

Il ricorso è pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della
soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in
complessivi euro 7200, di cui 200 per spese.
Così deciso in Roma, li 1.7.2015

5207/2010).

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