Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6832 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24864-2020 proposto da:

AVICOOP – SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI LILIO 95, presso lo studio dell’avvocato TEODORO CARSILLO,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIANFRANCO VIGNOLA, MADDALENA

ALDEGHERI;

– ricorrente –

AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 265/1/20 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. la Avi.Coop soc. coop. agricola, ricorre con due motivi, con i quali denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e violazione o falsa applicazione della L. n. 287 del 1990, art. 10, comma 7-ter, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio, in causa di impugnazione di una cartella di pagamento notificata ad essa ricorrente dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, relativa a contributi per il funzionamento della Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario ed ha anche confermato la decisione di primo grado con la quale la CPT aveva respinto nel merito l’originario ricorso;

2. l’Autorità garante della concorrenza e del mercato si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso;

3. l’Agenzia delle entrate-Riscossione non si è costituita;

4. il primo motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte ha avuto già modo di statuire: “I contributi per il funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsti dalla L. n. 287 del 1990, art. 10, commi 7-ter e 7-quater, hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell’autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (quale risorsa per il funzionamento di un’autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole del mercato a tutela della concorrenza) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva. Pertanto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, come modificato dalla L. n. 448 del 2001, art. 12 (che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere), le controversie relative alla riscossione dei predetti oneri di funzionamento sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, la quale ha carattere pieno ed esclusivo, includendo, oltre ai giudizi sull’impugnazione del provvedimento impositivo, anche quelli relativi alla legittimità di tutti gli atti del procedimento.” (Cass. Sez. U., ord. n. 10577 del 04/06/2020).

Il Collegio si riporta alla suddetta statuizione.

Si precisa che non vi è luogo a rimessione della questione alle Sezioni Unite, giacché la riserva di attribuzione di queste ultime, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1, va letta in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) sicché la sezione semplice può decidere la questione di giurisdizione che forma esclusivo oggetto del ricorso, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1, laddove, come nel caso di specie, sulla questione le S.U. si siano già pronunciate (v., Cass. n. 16069 del 2018 in motivazione);

5. il secondo motivo di ricorso è rivolto a quella parte della sentenza in cui i giudici d’appello hanno affrontato il merito della controversia (confermando la decisione di primo grado).

Le Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza n. 31024 del 27/11/2019, hanno affermato: “Il giudice, qualora dichiari il proprio difetto di giurisdizione, si spoglia della “potestas iudicandi” con una pronuncia in rito completamente definitoria della causa dinanzi a sé, con la conseguenza che la statuizione resa anche sul “merito” della medesima controversia si appalesa meramente apparente e, come tale, è insuscettibile di passare in cosa giudicata”.

Richiamato questo principio il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) fermo restando che le questioni sollevate con detto motivo potranno essere riproposte davanti al giudice del rinvio;

5. in conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, il secondo va dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame;

6. le spese saranno regolate con il merito.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione tributaria e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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