Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6831 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. un., 22/03/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 22/03/2010), n.6831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Repubblica federale di Germania, domiciliata in Roma Via Boezio 92,

presso l’avv. A. Petrillo, rappresentata, e difesa dagli avv. A.

Accolti Gil e A. Dossena, come da mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei ministri, domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che per

legge la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

C.M. quale erede di B.U.;

– intimato –

Uditi gli avv. A. Dossena, D. Ranucci dell’Avvocatura;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi

Lette le conclusioni del P.M., che ha chiesto dichiararsi la

giurisdizione del giudice italiano.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 3 gennaio 2006 B.U. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze la Repubblica federale di Germania, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti durante la guerra in conseguenza della deportazione in (OMISSIS), dove fu adibite a lavoro forzato in un campo di concentramento.

Costituitasi in giudizio, la Repubblica federale di Germania, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice italiano e chiamò comunque in giudizio il Governo italiano, chiedendo di esserne manlevato.

Deceduto in corso di giudizio di B.U. e costituitasi la moglie C.M. quale erede, la Repubblica federale di Germania ha proposto ricorso per il regolamento preventivo della giurisdizione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevato che il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla Repubblica federale di Germania è ammissibile, benchè attenga al rapporto con la giurisdizione di uno stato estero, perchè il rinvio dell’art. 41 c.p.c., all’art. 37 c.p.c., per la determinazione del campo di applicazione del regolamento di giurisdizione, deve intendersi ora riferito anche alla L. n. 218 del 1995, art. 11, che disciplina la rilevabilità del difetto di giurisdizione del giudice italiano (Cass., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6585, m. 589933, Cass., sez. un., 25 febbraio 2009, n. 4461, m. 606971).

Nè appare fondata la richiesta di sospensione o di rinvio del giudizio formulata dalla ricorrente, posto che, come la stessa ricorrente riconosce, non si tratta di richiesta fondata su una questione pregiudiziale in senso proprio.

2. A sostegno della propria eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, la ricorrente deduce:

a) con l’art. 77, comma 4 del Trattato di pace del 10 febbraio 1947 (D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430) l’Italia ha rinunciato a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda di risarcimento nei confronti della Germania e i cittadini germanici pendente alla data dell’8 maggio 1945, con la sola eccezione di quelle relative a diritti acquisiti prima dell’1 settembre 1939;

b) la giurisdizione del giudice italiano è comunque esclusa dal principio universalmente riconosciuto della immunità degli stati per gli atti espressione della loro sovranità, contraddetto solo dalla più recente giurisprudenza italiana, a partire dalla sentenza n. 5044 del 2004, ma ribadito in numerose recenti pronunce di altre corti supreme europee e anche statunitensi, atteso che le decisioni delle corti degli stati uniti citate nella sentenza n. 5044/04, in quanto fondate su un’espressa previsione normativa (emendamento del 1996 al foreign sovereign immunities act del 1976) riguardano esclusivamente gli stati “sponsor” del terrorismo.

Il ricorso è infondato.

Premesso che la regolazione dei rapporti di diritto sostanziale derivante dai trattati invocati non esclude “la giurisdizione del giudice italiano, la giurisprudenza di questa corte è ormai consolidata nel senso che: “il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell’ordinamento internazionale, riducendo la portata e l’ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla “sovrana uguaglianza” degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria del diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l’obbligo di astenersi dall’esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un’immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali. Sussiste pertanto la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Germania, dal cittadino (OMISSIS) che lamenti di essere stato catturato a seguito dell’occupazione nazista in (OMISSIS) durante la seconda guerra mondiale e deportato in (OMISSIS) per essere utilizzato quale mano d’opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l’assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale” (Cass., sez. un., 11 marzo 2004, n. 5044, m. 571034, Cass., se. un., 29 maggio 2008, n. 14201, m. 603273, Cass., sez. un., 29 maggio 2008, n. 14202, m.

603116).

Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.

P.Q.M.

la Corte a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del Giudice italiano. Condanna la ricorrerne al rimborso delle spese anticipate dalla resistente, liquidandole in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

 

 

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