Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6831 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.16/03/2017),  n. 6831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26833-2015 proposto da:

D.N.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 54,

presso lo studio legale GRAZIADEI, rappresentata e difesa

dall’avvocato LORENZO DE CARLO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona del suo procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO, 21, presso

lo studio dell’avvocato FABRIZIO CARBONETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE D’ORSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 170/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La s.p.a. Equitalia sud ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di Manduria, con la quale era stata accolta l’opposizione proposta da D.N.A. all’iscrizione ipotecaria, fondata sulla previa notifica di cartelle di pagamento, disposta dalla società Equitalia.

La Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 13 aprile 2015, in parziale riforma di quella del Tribunale, ha condannato la società Equitalia al pagamento della minore somma di Euro 5.000 a titolo di indennizzo, compensando integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

2. Contro la sentenza d’appello ricorre D.N.A. atto affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la s.p.a. Equitalia sud.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha raccomandato che la motivazione del presente provvedimento sia redatta in forma semplificata.

2. Il ricorso è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni. Innanzitutto, per la totale mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, come richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3); ma comunque, anche volendo tralasciare tale decisivo rilievo preliminare, il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè prospetta, del tutto genericamente, “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, ossia un vizio che non risponde più al testo vigente dell’art. 360, comma 1, n. 5), del codice di rito. Anche la censura in punto di spese è del tutto generica, non ponendo la Corte di legittimità in condizioni di comprendere con la necessaria precisione quale sia stato lo svolgimento concreto della vicenda processuale.

3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.900, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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