Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6831 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 11/03/2020), n.6831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12162/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.J.A., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Meliti,

presso il cui studio in Roma, in via Luigi Calamatta n. 16, è

elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 752/39/11 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, depositata il

14/11/2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre

2019 dal Consigliere Dott.ssa Giudicepietro Andreina;

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle entrate ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza n. 752/39/11 della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, depositata il 14 novembre 2011 e non notificata che, in controversia relativa alla impugnazione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ai fini Ires, Irap ed Iva per l’anno di imposta 2005, emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. C.J.A., ha accolto l’appello del contribuente, riformando la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Latina;

la C.t.r. del Lazio, con la sentenza impugnata, ha ritenuto invalido l’accertamento per carenza della motivazione e per errata ricostruzione dei maggiori ricavi;

secondo i giudici di appello, l’Ufficio aveva basato il proprio operato solo sulla mancata corrispondenza tra la sommatoria di documentazione bancaria, incassi e spese risultanti dalla dichiarazione, senza dimostrare di aver effettuato alcuna delle analisi e degli approfondimenti che le varie circolari dell’amministrazione finanziaria imponevano;

inoltre, la Commissione affermava che appariva non “accettabile” ed “estremamente rigido”, nonchè contrario alla prassi, l’accertamento dell’Ufficio, laddove riteneva che, pur in presenza di un prelevamento da un conto e di un versamento sul conto del coniuge effettuato in pari data, non era provata la rispondenza tra le due operazioni se effettuate in contanti;

a seguito del ricorso il sig. C.J.A. resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 18 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2) e degli artt. 2697,2727 e 2728 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

secondo l’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale ha errato nel ritenere, ai fini della legittimità e della fondatezza dell’avviso di accertamento, che l’Amministrazione Finanziaria avrebbe dovuto effettuare un’analisi ed un approfondimento dei dati raccolti, mentre, come previsto dalle norme richiamate, in presenza di una presunzione di legge, l’onere della prova contraria spetta al contribuente che, in sostanza, deve dimostrare l’irrilevanza ai fini fiscali della movimentazione bancaria;

con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate censura la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 citato e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

secondo la ricorrente, le affermazioni del giudice di merito sono altresì viziate, in quanto l’avviso di accertamento c.rrebbe tutti i requisiti imposti del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, con l’indicazione delle norme fiscali in base alle quali sono avvenuti i recuperi a tassazione e le motivazioni che hanno dato luogo al recupero fiscale, con la valutazione compiuta in relazione al quantum, come emerge chiaramente dalle ampie motivazioni dell’atto impositivo, riportate interamente nel ricorso;

con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 1, n. 2) e degli artt. 2697,2727 e 2728 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

l’Agenzia delle entrate rileva che, pur spettando al contribuente l’onere della prova, in sede di controdeduzione l’Ufficio aveva analiticamente rappresentato le ragioni per le quali le movimentazioni non potessero ritenersi giustificate, confutando, sul punto, il terzo motivo di appello del contribuente;

secondo la ricorrente, dunque, i giudici di secondo grado si sarebbero limitati ad un superficiale esame della difesa dell’Ufficio, affermando che la stessa fosse non accettabile ed estremamente rigida, ritenendo possibile vincere la presunzione prevista dalla legge, non attraverso la necessaria prova contraria, ma sulla base della mera asserzione che alcune movimentazioni fossero giustificate;

peraltro, nel momento in cui la Commissione aveva ritenuto giustificate solo alcune movimentazioni, non avrebbe potuto annullare interamente l’atto impositivo, ma avrebbe dovuto provvedere ad una quantificazione dei ricavi;

con il quarto motivo di ricorso la ricorrente censura l’omessa e/o insufficiente motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

l’Agenzia delle Entrate deduce che, fermi restando gli assorbenti rilievi esposti in precedenza, la sentenza non si sottrae al vizio di insufficienza motivazionale nella parte in cui afferma che, in presenza di un prelevamento su di un conto e di un versamento sul conto del coniuge, effettuato in pari data, sarebbe provata la rispondenza tra le due operazioni, anche se effettuate in contanti e per importi differenti;

secondo la ricorrente, il giudice di merito, quindi, non spiegherebbe le ragioni del proprio convincimento in ordine alla neutralità fiscale dell’operazione bancaria, per il solo fatto che lo stesso giorno o in giorni contigui fossero state effettuate operazioni di prelevamento e di versamento a fronte di operazioni non coincidenti nell’importo e/o non giustificate documentalmente;

1.2. preliminarmente deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente, secondo cui il ricorso sarebbe volto unicamente a dare una diversa interpretazione delle prove e dei fatti rispetto a quella coerentemente ed insindacabilrnente data dal giudice di secondo grado;

dai motivi sopra riportati appare, infatti, evidente che la ricorrente abbia censurato la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge, nonchè della sufficienza della motivazione, nella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) vigente ratione temporis;

1.3. passando all’esame dei motivi, il primo, il terzo ed il quarto, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono fondati e vanno accolti, con conseguente assorbimento del secondo;

in particolare, “nel processo tributario, nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina un’inversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti” (Cass. sent. n. 4589/2009);

è stato anche precisato che “in tema d’IVA, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 consente all’Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica della dichiarazione su basi presuntive utilizzando i dati relativi ai movimenti su tutti i conti correnti bancari intrattenuti dal contribuente, anche se cointestati ad un terzo estraneo all’impresa, sicchè non è sufficiente ad escludere l’operatività della presunzione legale il mero riferimento alla contitolarità del conto con il coniuge non impiegato nell’azienda ed alla commistione tra consumi familiari ed attività imprenditoriale, essendo necessaria la prova analitica dell’estraneità ai fatti imponibili degli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria”(Cass. n. 20981/2015);

“in tema di accertamenti fondati sulle risultanze delle indagini sui conti correnti bancari, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, l’onere del contribuente di giustificare la provenienza e la destinazione degli importi movimentati sui conti correnti intestati a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a sua disposizione non viola il principio praesumptum de praesumpto non admittitur (o “divieto di doppie presunzioni” o “divieto di presunzioni di secondo grado o a catena”), sia perchè tale principio è, in realtà, inesistente, non essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c., nè a qualsiasi altra norma dell’ordinamento, sia perchè, anche qualora lo si volesse considerare esistente, esso atterrebbe esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con un’altra presunzione semplice, ma non con una presunzione legale, sicchè non ricorrerebbe nel caso di specie” (Cass. nn. 15003/2017;20748/2019);

nel caso di specie, risulta circostanza pacifica che le operazioni sul conto della moglie, priva di redditi propri, siano riconducibili a redditi prodotti dal marito;

secondo la presunzione di cui all’art. 32 citato, tali movimentazioni devono intendersi collegate all’attività imprenditoriale svolta dal contribuente, il quale aveva l’onere di dimostrare che le movimentazioni bancarie, in tutto o in parte, non fossero riferibili ad operazioni imponibili;

la sentenza impugnata non fa corretta applicazione dei principi sopra menzionati, avendo ritenuto che l’Ufficio avesse basato il proprio operato “solo” sulla mancata corrispondenza tra la sommatoria di documentazioni bancarie, gli incassi e le spese risultanti dalla dichiarazione, senza dimostrare di aver effettuato alcuna analisi ed approfondimento;

invero, sarebbe stato onere del contribuente provare che le movimentazioni sui conti non erano riferibili ad operazioni imponibili, dimostrando, nello specifico, che gli importi accreditati in contanti sul conto intestato alla moglie provenivano da rimesse prelevate dal proprio conto;

il giudice di appello, nel ritenere che l’Ufficio dovesse dimostrare di aver compiuto ulteriori indagini, oltre i rilievi delle movimentazioni bancarie, non ha correttamente applicato la presunzione legale, suscettibile di prova contraria, stabilita in favore dell’amministrazione finanziaria del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51;

inoltre la C.t.r. non ha sufficientemente motivato in ordine agli elementi in base ai quali ha ritenuto non fosse “accettabile” l’accertamento dell’Ufficio, laddove non riconosceva la rispondenza tra il prelevamento da un conto ed il versamento sul conto del coniuge, effettuati in pari data, sia pure in contanti e per importi differenti;

sul punto la decisione non palesa l’iter logico giuridico adottato, rendendo la decisione di difficile comprensione, a fronte della necessità del contribuente di fornire la prova contraria in ordine all’imponibilità delle operazioni riscontrate con le indagini bancarie;

peraltro, come evidenziato da parte ricorrente, nel momento in cui la Commissione ha ritenuto giustificate alcune movimentazioni, avrebbe dovuto individuarle specificamente, provvedendo alla quantificazione dei ricavi, senza annullare integralmente l’atto impositivo;

in conclusione, vanno accolti il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, assorbito il secondo;

la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla C.t.r. del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla C.t.r. del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 11 marzo 2020

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