Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6831 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10886-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.T.N. – INDUSTRIE TURISTICHE NAUTICHE SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DONIZETTI 10, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA ANTONIO

FRANCESCO FERRI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIORGIO MARCO IACOBONE;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente successiva –

e contro

I.T.N. – INDUSTRIE TURISTICHE NAUTICHE SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DONIZETTI 10, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA ANTONIO

FRANCESCO FERRI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIORGIO MARCO IACOBONE;

– ricorrente successiva –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

contro

SPEZIA RISORSE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1066/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 17/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per l’annullamento della sentenza della CTR della Liguria n. 1066/2019, dep. il 17.9.2019, che in controversia su impugnazione da parte di ITN Industrie turistiche nautiche s.p.a. di avviso di attribuzione di rendita catastale su beni demaniali in concessione alla società ha riformato la sentenza di primo grado con riferimento alle sanzioni, disapplicate d’ufficio in ragione di obiettive incertezze normative data “la coesistenza di molteplici fonti normative, legislative regolamentari e convenzionali e l’esistenza di differenti interpretazioni delle stesse” tali da determinare “una situazione di errore in buona fede tale da giustificare ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, la non applicazione delle sanzioni”. Ha confermato nel resto la decisione della CTP (quanto alla dedotta carenza di sottoscrizione per difetto di delega; alla legittimità dell’avviso di attribuzione di rendita catastale per le costruzioni nelle aree portuali; quanto alla richiesta di pagamento per gli oneri di aggiornamento); ha ritenuto assorbite le ulteriori questioni dedotte in impugnazione.

Si costituisce con controricorso I.T.N. Industrie turistiche nautiche s.p.a. nei confronti di Agenzia delle entrate e Spezia Risorse spa, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza; l’inammissibilità e infondatezza del primo e secondo motivo del ricorso sulla disapplicazione delle sanzioni.

Con successivo ricorso, da considerarsi ricorso incidentale, ITN ha impugnato per cassazione le sentenze nn. 1066, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 e 1065 del 2019 depositate il 17 settembre 2019.

La Società ha presentato successiva memoria.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso in relazione alla impugnazione della sentenza della CTR ella Liguria n. 1062/2019; 1063/2019 eccependo l’inammissibilità per difetto di notifica (che avrebbe dovuto essere notificato presso l’Avvocatura generale dello stato) e per avere impugnato cumulativamente sentenze aventi ad oggetto atti impositivi diversi (Cass. n. 15358 del 2015).

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi, in quanto proposti contro la medesima sentenza, ex art. 335 c.p.c., e considerato ricorso incidentale quello proposto, successivamente a quello dell’Agenzia delle entrate, da ITN Industrie turistiche nautiche spa. Il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass., sez. 1, 4 dicembre 2014, n. 25662; Cass., sez. L, 20 marzo 2015, n. 5695).

2. Va ancora premesso che, contrariamente a quanto eccepito dall’Agenzia delle entrate, il ricorso cumulativo in materia tributaria è ammissibile – fermi restando gli eventuali obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti impugnati nell’ipotesi in cui sia stato proposto avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima “ratio”, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d’imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove – come nella fattispecie – i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta (Sez. Un. 3692 del 2009 e succ. conf: v. n. 4595 del 22/02/2017).

3. Col primo motivo del ricorso incidentale, esaminabile prioritariamente per ragioni logiche, si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, per vizio di motivazione e conseguente nullità delle sentenze impugnate; col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4 per omessa pronuncia sul metodo di accertamento della rendita catastale, contestato dalla contribuente; col terzo motivo si deduce omessa pronuncia sulla richiesta di nomina di CTU avanzata dalla società; col quarto motivo si deduce nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4 per omessa motivazione sulla determinazione degli oneri di classamento.

4. Limitatamente alla sentenza n. 1066 del 2019, oggetto della presente impugnazione, va respinta la doglianza sulla nullità della sentenza per carenza di motivazione, in riferimento al primo motivo del ricorso, contenendo la sentenza una congrua motivazione, in grado di consentire al contribuente il diritto alla difesa. Vanno altresì respinti gli ulteriori motivi (il secondo, terzo e motivo del ricorso), non ricorrendo il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi. (Cass. n. 2153 del 2020). E’ stato statuito che non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass. 28/6/1969, n. 2355). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n. 1537).

5. Va rigettato anche il quarto motivo col quale si deduce nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa motivazione sulla determinazione degli oneri di classamento. Non sussiste il dedotto vizio avendo la CTR (v. p. 6 della sentenza), relativamente a tale censura espressamente motivato ritenendo legittima la pretesa erariale sugli oneri di aggiornamento calcolati in base a criteri e tabelle fissati per la categoria degli immobili in oggetto.

6. Va quindi esaminato il primo motivo ricorso principale proposto dall’Agenzia delle entrate col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, ex art. 360 c.p.c., n. 3; e il secondo motivo col quale si deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 336, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

7. I motivi, suscettibili di trattazione unitaria per la loro connessione, sono fondati.

8. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che “l’accertamento della sussistenza della oggettiva incertezza dell’interpretazione normativa, ai fini della disapplicazione delle sanzioni, può essere operata dal giudice tributario solo in presenza di domanda del contribuente (la quale non può, pertanto, essere formulata per la prima volta in sede di appello o in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 22890 del 2006; Cass., n. 25676 del 2008; Cass. n. 7502 del 2009; Cass. n. 8823 e Cass. n. 4031 del 2012; Cass. n. 24060 del 2014; Cass. n. 440 e Cass. n. 9335 del 2015; Cass. n. 14402 del 2016).

9. Il giudice di merito non può pertanto disporre la disapplicazione delle sanzioni d’ufficio, quindi senza richiesta di parte, ma può disporla solo ove accerti la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione, quando domandata dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati. In tal senso si è già pronunciata questa Corte (Cass. n. 25676 del 2008), la quale, superando il remoto orientamento contrario citato dalla CTR (Cass. n. 2820 del 1995), ha statuito che la disapplicazione da parte del giudice delle sanzioni per violazioni di norme tributarie, qualora abbia accertato che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell’interpretazione normativa, è possibile, anche in sede di legittimità, solo se domandata dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati (cfr. anche Cass. n. 24060 del 2014).

10. Il principio è stato di recente confermato da Cass. n. 15406 del 03/06/2021 che in relazione al potere delle Commissioni tributarie di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni, in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce – potere conferito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, e ribadito, con più generale portata, dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2, e quindi dal D.Lgs. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3 – non potrebbe neppure sostenersi che la disapplicazione delle sanzioni costituisca un potere-dovere delle Commissioni tributarie, esercitabile (in ogni stato e grado) non solo su istanza di parte.

11. Il ricorso principale va conseguentemente accolto.

12. In conclusione va accolto il ricorso principale sulla sentenza della CTR della Liguria n. 1066/2019, senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2; va rigettato il ricorso incidentale della società contribuente proposto contro la medesima sentenza. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

13. La Corte accoglie il ricorso principale senza rinvio, col rigetto del ricorso introduttivo di ITN Industrie turistiche nautiche s.p.a.; rigetta il ricorso incidentale della contribuente con condanna alle spese liquidate in Euro3.100,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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