Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6830 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. I, 24/03/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 24/03/2011), n.6830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A., domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. MARRA Alfonso Luigi in virtu’ di procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro p.t.,

domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale e’ rappresentato e

difeso;

– controricorrenti –

avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli n. 719/08,

depositato il 25 novembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23

novembre 2010 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. GAMBARDELLA Vincenzo, il quale ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Con decreto del 25 novembre 2008. la Corte d’Appello di Napoli ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da G. A. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze er la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, promosso dal G. nei confronti della Gestione Governativa della Circumvesuviana per ottenere il riconoscimento del diritto al computo di alcune indennita’ previste dalla contrattazione collettiva di settore nella retribuzione utile ai fini della determinazione dell’indennita’ di buonuscita.

Premesso che il giudizio, iniziato nell’anno 2000, era ancora in corso, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ne ha determinato in tre anni la durata ragionevole, avuto riguardo alla non particolare complessita’ della controversia, e, tenuto conto dei parametri adottati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in casi analoghi, ha liquidato equitativamente il danno non patrimoniale in Euro 5.300,00, condannando il Ministero al pagamento della meta’ delle spese processuali, e dichiarando compensato il residuo.

2. – Avverso il predetto decreto il G. propone ricorso per cassazione articolato in sette motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Preliminarmente, occorre rilevare l’inammissibilita’ del controricorso, in quanto notificato il 6 ottobre 2009, ovverosia successivamente alla scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1, decorrente dalla data di notificazione del ricorso, avvenuta nella specie il 9 luglio 2009.

2. Con i primi tre motivi d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonche’ l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha riconosciuto l’indennizzo soltanto per il periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo, anziche’ per l’intera durata del giudizio presupposto, astenendosi dal disapplicare le norme interne contrastanti con la Convenzione e contravvenendo ai principi enunciati dalla Corte EDU. 2.1. I motivi sono infondati.

Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), infatti, l’indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo non dev’essere correlato alla durata dell’intero processo, ma al solo segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole, tale criterio di calcolo appare non solo conforme al principio enunciato dall’art. 111 Cost., il quale prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, ma, come riconosciuto dalla stessa Corte EDU nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, non si pone neppure in contrasto con l’art. 6, par. 1, della CEDU in quanto non esclude la complessiva attitudine della l.

n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione (Cfr. Cass. Sez. 1^, 23 novembre 2010, n. 23654;

14 febbraio 2008, n. 3716).

3. – Sono parimenti infondati il quarto ed il quinto motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. nonche’ l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, rilevando che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 dovuto in relazione alla natura del giudizio presupposto, avente ad oggetto crediti retributivi, senza fornire alcuna motivazione.

3.1. L’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la violazione del termine di ragionevole durata possa giustificare il riconoscimento di un importo forfetario aggiuntivo, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa infatti che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo. Ne consegue da un lato che il giudice di merito puo’ tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che cio’ comporti uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr. Cass., Sez. 1, 3 dicembre 2009, n. 25446: 29 luglio 2009, n. 17684); dall’altro che, ove sia stato negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non puo’ fondarsi sulla mera affermazione che il bonus in questione spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non e’ stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito.

che nella specie non sono state in alcun modo richiamate (cfr. Cass. Sez. 1^, 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869).

4. — Sono infine infondati il sesto ed il settimo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 dell’art. 6, par. 1, della CEDU e degli artt. 9 e 92 cod. proc. civ. nonche’ S’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, censurando il decreto impugnato nella parte in cui. nonostante l’accoglimento della domanda, ha dichiarato parzialmente compensate tra le parti le spese processuali, senza un’adeguata motivazione.

4.1. – Il giudizio in esame e’ stato instaurato in data successiva al 1 marzo 2006 ma precedente al 4 luglio 2009, e ad esso trova pertanto applicazione l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), ed anteriore all’ulteriore modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, il quale, richiedendo l’esplicita indicazione, nella motivazione, dei giusti motivi che, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, giustificano la compensazione totale o parziale delle spese processuali, non impone l’adozione di motivazioni specificamente riferite a tale provvedimento, purche’ le ragioni poste a fondamento dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili da complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (cfr. Cass. Sez. 111, 30 marzo 2010, n. 7766; Cass. Sez. lav. 31 luglio 2009, n. 17868).

E’ proprio un esame complessivo della motivazione, nella specie, a far emergere le ragioni della scelta compiuta attraverso la compensazione parziale delle spese, sinteticamente giustificata dalla Corte d’Appello mediante il riferimento alla natura della controversia ed all’esito della lite, ma palesemente riconducibile alla liquidazione dell’indennizzo in una misura (Euro 5.300,00) inferiore alla mela dell’importo originariamente richiesto dal ricorrente (Euro 13.250,00).

5. — Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione prima civile, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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