Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6830 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. un., 22/03/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 22/03/2010), n.6830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.L., in proprio e quale rappresentante legale della

coop. Latte 2002 rl, elettivamente domiciliati in Roma, Via Tevere

44, presso lo studio dell’avv. Angela Palmisano, rappresentati e

difesi dall’avv. BRAGANTINI Donato e Maddalena Aldigheri per mandato

in atti;

– ricorrenti –

contro

Regione Lombardia, elettivamente domiciliata in Roma, Via Boncompagni

71/C, presso lo studio dell’avv. POMPA Giuliano Maria, che la

rappresenta e difende per procura in atti unitamente agli avv. Pio

Dario Vivone, Sabrina Gallorftetto e M. Emilia Moretti

dell’Avvocatura regionale;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 3199/2005, depositata il

17/11/2005 dal Tribunale di Verona;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/3/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Udito l’avv. Pompa;

Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per la dichiarazione della

giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che avendo ricevuto la notificazione di un’ordinanza ingiunzione per il pagamento di sanzioni applicate in conseguenza della violazione delle disposizioni in tema di prelievo supplementare nel settore del latte vaccino e dei suoi derivati, P.L. e la coop. Latte 2002 hanno proposto ricorso al Tribunale di Verona;

che con la sentenza in epigrafe indicata quest’ultimo ha però declinato la giurisdizione in quanto gli opponenti erano stati in definitiva accusati di aver favorito l’elusione ed il superamento delle regole comunitarie tendenti a garantire il rispetto dei quantitativi individuali di produzione del latte vaccino, per cui non era tanto in discussione una pretesa punitiva, bensì una violazione degli strumenti regolatori del mercato agricolo; che la coop. Latte 2002 ed il P. hanno censu-rato l’anzidetta statuizione, sostenendo che il giudice a quo avrebbe dovuto ritenere la propria giurisdizione e, giudicando nel merito, accogliere l’opposizione da loro proposta;

che tanto precisato, giova rammentare che dopo l’emanazione della sentenza qui impugnata, gli attuali ricorrenti si sono rivolti al TAR della Lombardia, sezione di Brescia, che, però, ha declinato anch’esso la giurisdizione, dando così vita ad un conflitto negativo per dirimere il quale la coop Latte 2002 ed il P. hanno presentato ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 2;

che tale ricorso è già stato deciso con sentenza n. 22724/07, con la quale la Corte ha dichiarato la giurisdizione dell’AGO, cassato la sentenza del Tribunale di Verona e rimesso le parti davanti a quest’ultimo anche per le spese della fase di legittimità;

che in considerazione di quanto sopra va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del presente ricorso;

che le particolarità della fattispecie concreta consigliano di compensare per intero le spese del presente giudizio fra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara il ricorso inammissibile e compensa per intero le spese del presente giudizio fra le parti.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

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