Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 683 del 15/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 683 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 15421-2010 proposto da:
GREGORI FRANZINA C.F. GRGFNZ31A50Z110J, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA AGRI l, presso lo studio
dell’avvocato NAPPI PASQUALE, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
3075

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro
tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

e

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex
4

lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

Data pubblicazione: 15/01/2014

– controrícorrente

avverso la sentenza n. 3070/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/12/2009 R.G.N.
2997/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

TRIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO / che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udienza del 29/10/2013 dal Consigliere Dott. LUCIA

Udienza del 29 ottobre 2013 — Aula B
n. 3 del ruolo—RG n. 15421/10
Presidente: Roselli – Relatore: Tria

1.— La sentenza attualmente impugnata (7 aprile-9 dicembre 2009), in riforma della sentenza
del Tribunale di Roma n. 2074 del 26 giugno 2008, rigetta la domanda introduttiva del giudizio di
primo grado proposta da Franzina Gregori intesa ad ottenere l’indennizzo di cui alla legge n. 210
del 1992, previsto per le persone affette da virus HCV contratto a seguito di emotrasfusioni.
La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:
a) in conformità con l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 8 maggio
2007, n. 10431) deve essere accolto il motivo di appello del Ministero della Salute relativo al
proprio difetto di legittimazione passiva, derivante dal fatto che l’istanza amministrativa diretta ad
ottenere il beneficio in oggetto è stata presentata dalla Gregori il 9 ottobre 2001, cioè quando già era
stato realizzato il trasferimento delle funzioni di indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 dallo
Stato alle Regioni, ai sensi del d.lgs. n. 112 del 1998 di presentazione della istanza amministrativa
in oggetto;
b) ne consegue che l’ente tenuto all’erogazione dell’indennizzo di cui si discute e, quindi
dotato di legittimazione passiva nel presente giudizio, è da individuare nella Regione e non più nel
Ministero della Salute, che invece è stato chiamato in causa.
2.— Il ricorso di Franzina Gregori domanda la cassazione della sentenza per un motivo; resiste,
con controricorso, il Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato.
La ricorrente deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Sintesi del motivo di ricorso
1.— Con il motivo di ricorso si denunciano: a) in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 delle preleggi, degli arti. 5 e 8 della legge 25
febbraio 1992, n. 210, dell’art. 123 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonché degli artt. 1,2 e 3 del
d.P.C.m. 26 maggio 2000, degli arti. 3 e 4 del d.P.C.m. 8 gennaio 2002: b) in relazione all’art. 360,
n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente , contraddittoria e illogica motivazione.
Si sostiene che, interpretando in modo corretto la normativa di riferimento su richiamata,
risulta evidente che è lo Stato l’unico debitore dell’indennizzo di cui si tratta, sicché la
legittimazione passiva nei relativi giudizi spetta sempre al Ministero della Salute, qualunque sia la
1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

data di presentazione della domanda amministrativa da parte dell’interessato e qualunque sia il
momento di trasmissione di tale domanda allaUSL.
Alle Regioni, infatti, con il d.lgs. n. 112 del 1998, sono stati trasferiti soltanto funzioni e
compiti amministrativi e, quindi, in assenza di una espressa normativa di rango primario al
riguardo, la disciplina della legittimazione passiva è rimasta inalterata.
La Corte romana, sulla base di un superficiale esame del complesso normativo che regola la
materia, è pervenuta ad una conclusione errata, con motivazione viziata.

2.- Il motivo di ricorso è da accogliere.
2.1.- La sentenza impugnata si è espressamente uniformata all’indirizzo interpretativo
espresso da questa Corte nella sentenza 8 maggio 2007, n. 10431 — indirizzo, peraltro, seguito anche
da Cass. 23 novembre 2006, n. 24889; Cass. 4 aprile 2008, n. 8809 — secondo cui, con riferimento
al quadro normativo venutosi a determinare per effetto dei d.P.C.m. 8 gennaio 2002 e 24 luglio
2003 (in tema di rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle Regioni ed agli enti
locali per l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute
umana e sanità veterinaria), successivamente alla precedente previsione contenuta nell’art. 3 del
d.P.C.m. 20 maggio 2000, sulla scorta della quale le funzioni di indennizzo ai sensi della legge n.
210 del 1992 sono state trasferite alle Regioni con decorrenza 1° gennaio 2001, deve ritenersi che la
portata della norma contenuta nell’art. 2, comma 4, di quest’ultimo d.P.C.m. è da intendere nel
senso che restano a carico dello Stato gli oneri derivanti dal contenzioso, instauratosi in sede
esclusivamente giurisdizionale, relativo alle domande riguardanti l’indicato indennizzo le cui
istanze siano state trasmesse dalle U.S.L. al competente Ministero (allora della Sanità, ora della
Salute) fino al 21 febbraio 2001, con la conseguente attribuzione della legittimazione passiva in
ordine a siffatte istanze in capo al suddetto Ministero a cui carico si devono, perciò, considerare
ancora accollati gli inerenti oneri.
2.2.- Tuttavia, a partire da Cass. 13 ottobre 2009, n. 21703 e Cass. 13 ottobre 2009, n. 21704
— entrambe successive al 7 aprile 2009, data dell’udienza in cui è stata assunta la decisione
impugnata, che è stata solo depositata in epoca successiva — l’orientamento dianzi riportato è stato
espressamente abbandonato e si è affermato il diverso indirizzo secondo cui in tema di indennizzo
ai sensi della legge n. 210 del 1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle
controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della salute, indipendentemente dal
momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero
dalla data di trasmissione della medesima dalle USL al Ministero della Salute, dovendosi ritenere
che l’art. 123 del d.lgs. n. 112 del 1998, nel conservare “allo Stato le funzioni in materia di ricorsi
per la corresponsione degli indennizzi” in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a
contraddire del suindicato Ministero sia in sede amministrativa che giudiziale, così da assicurare al
medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dall’art. 112,
comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 112 del 1998, prevedendo il trasferimento alle Regioni — mediante
diversi d.P.C.m. susseguitisi nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alla disposizione di
2

II — Esame delle censure

legge — dei soli oneri economici, ricadenti nell’ambito delle competenze amministrative attribuite
alle Regioni ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. n. 112 del 1998.

Tale principio è ormai del tutto consolidato.
2.4.- Alle motivazioni di quest’ultima decisione — condivisa dal Collegio — che si fa ampio
carico delle argomentazioni su cui si fonda il motivo del ricorso, peraltro, redatto prima di essa — è
sufficiente fare rinvio, al fine dell’accoglimento delle censure dell’attuale ricorrente.
IV — Conclusioni
3.- Il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’affermazione,
nel presente processo, della legittimazione passiva del Ministero della Salute, regolarmente
chiamato in causa nel ricorso introduttivo del giudizio e con il conseguente riconoscimento del
diritto di Franzina Gregori ad ottenere il richiesto indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, con
gli accessori di legge, da quantificare tenendo conto delle sopravvenienze rappresentate dalla
sentenza di accoglimento della Corte costituzionale n. 293 del 2011 e dalla sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, 3 settembre 2013, nel caso di M.C. e altri contro Italia (ricorso n .
5376/11).
Per quel che riguarda le spese giudiziali: 1) per il giudizio di primo grado si conferma la
relativa statuizione del Tribunale di Roma (n. 2074 del 26 giugno 2008); 2) mentre per il giudizio di
appello e per il presente giudizio di cassazione si dispone la compensazione, tra le parti, delle spese
processuali, in quanto la composizione del contrasto di orientamenti registratosi in tema di
legittimazione passiva in caso di domanda di indennizzo post-trasfusionale è intervenuta soltanto
con la richiamata sentenza delle Sezioni unite n. 12538 del 2011, successiva alla proposizione del
ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la
domanda di Franzina Gregori nei termini indicati nella sentenza di primo grado. Conferma la
statuizione sulle spese di lite del giudice di primo grado, per il relativo giudizio. Compensa, tra le
parti, le spese processuali del giudizio di appello e del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in o a, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 29 ottobre 2013.

2.3.- In sede di composizione del suindicato contrasto le Sezioni unite di questa Corte, con
sentenza 9 giugno 2011, n. 12538, hanno affermato il principio secondo cui “in tema di controversie
relative all’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, rt. 210 in favore di soggetti che hanno
riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati, e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste la
legittimazione passiva del Ministero della salute, in quanto soggetto pubblico che, analogamente,
decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale”.

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