Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 683 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 13/01/2011), n.683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G., rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. MACCARONE Giuseppe e

Augusto Colatei, elettivamente domiciliato presso quest’ultimo nello

studio legale G. De Giovanni in Roma, Via Tacito, n. 23;

– ricorrente –

contro

EUROIMMOBILIARE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, e B.M., rappresentati e difesi, in forza di

procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. CASAROTTO G.

Giorgio ed Enrico Travaini, elettivamente domiciliati nello studio di

quest’ultimo in Roma, Via P. Mascagni, n. 7;

– controricorrenti –

e contro

B.P.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n.

1227 in data 13 luglio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 ottobre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 28 aprile 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “1. – Con atto notificato il 19 luglio 2000, F. E. conveniva in giudizio i figli B.G. e B.P. e – assumendo di avere acquistato con rogiti del (OMISSIS) due appezzamenti di terreno siti in (OMISSIS) sui quali erano stati edificati alcuni fabbricati costituiti da un magazzino e da due appartamenti, concessi in comodato ai convenuti – chiedeva l’accertamento in capo ad essa attrice dell’esclusiva proprietà del terreno e dei fabbricati su di esso edificati e l’accertamento della mera detenzione in capo ai convenuti.

I convenuti resistevano in giudizio e formulavano domanda riconvenzionale.

Il Tribunale di Treviso accoglieva la domanda riconvenzionale di B.G., rilevando che lo stesso aveva esercitato il possesso uti dominus dell’appartamento, nel quale era andato a vivere sin da quando era stato costruito, per il tempo necessario per l’usucapione; e accertava che B.P. aveva anch’egli posseduto uti dominus, ma non per il tempo necessario per il maturarsi dell’usucapione.

2. – Avverso la predetta sentenza proponevano appello in via principale la società Euroimmobiliare a r.l. e B.M., quali aventi causa di F.E.; B.G., a sua volta, formulava appello incidentale volto alla riforma della sentenza nella parte in cui il primo giudice non aveva accolto la domanda volta all’accertamento, in capo ai componenti dell’impresa familiare, della comproprietà degli immobili, escluso l’appartamento di cui egli era stato dichiarato proprietario per intervenuta usucapione.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 13 luglio 2009, in parziale riforma della decisione impugnata, ha dichiarato che F.E. era unica ed esclusiva proprietaria degli immobili oggetto di controversia ed ha condannato B.G. a rifondere alle appellanti le spese di entrambi i gradi di entrambi i gradi del giudizio.

In punto di legittimazione a proporre impugnazione, la Corte territoriale ha rilevato: (a) che la qualità di erede di F. E. in capo a B.M. si evince, a norma dell’art. 475 cod. civ., dalla proposizione della causa, ove ha assunto il predetto titolo; (b) che, quanto alla società Euroimmobiliare, a nulla rileva la circostanza che l’atto di compravendita prodotto non rechi l’attestazione di conformità all’originale, posto che la conformità con l’originale non è stata espressamente contestata.

Nel merito, la Corte d’appello ha osservato che non è stata raggiunta la prova – che incombeva sugli appellati – della sussistenza dell’usucapione, rilevando che i lavori edili erano stati pagati da B.M. con denaro contante o con assegni intestati a F.E. e che il progetto per la costruzione degli appartamenti fu firmato da F.E. e precisando che B.G. e B.P. erano soliti riconoscere la proprietà del bene in capo alla madre, manifestandosi anche nei confronti dei terzi quali meri detentori. Quanto all’appello incidentale, la Corte di Venezia l’ha dichiarato inammissibile, perchè il motivo di impugnazione era stato basato su una nuova prospettazione dei fatti, ossia sul presupposto dell’intestazione fittizia dei beni in capo a F.E. mentre essi, in realtà, appartenevano pro indiviso ai componenti dell’impresa familiare.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello B.G. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.

Hanno resistito, con controricorso, la società Euroimmobiliare e B.M., mentre l’altro intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. – Il primo motivo concerne la legitimatio ad causasi da parte della s.r.l. Euroimmobiliare in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso di F.E.. Con esso si denuncia violazione degli artt. 101, 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 111 cod. proc. civ., artt. 2697 e 2719 cod. civ., art. 182 cod. proc. civ. ed ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per avere la Corte d’appello omesso una necessaria pronuncia su specifica eccezione presentata dall’appellato B. G.. La Corte d’appello avrebbe errato a non esaminare la specifica eccezione di contestazione della conformità all’originale della copia del rogito notarile, dimesso in causa dall’appellante Euroimmobiliare, a giustificazione della propria successione a titolo particolare nel diritto controverso.

4.1. – Il motivo è inammissibile, per carenza di interesse a fare valere la doglianza prospettata. Difatti, al di là della contestazione della conformità all’originale della copia del rogito di acquisto da parte della s.r.l. Euroimmobiliare dei beni oggetto di causa, il fatto che quel documento disconosciuto intendeva provare, cioè l’acquisto dei beni da parte della predetta società, è pacifico in causa, come dimostra l’istanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., presentata dal difensore di B. G. dinanzi alla Corte d’appello di Venezia, in cui si afferma che tra il processo di primo grado e quello di secondo grado la sig. F., madre di B.M., G. e P., vendeva l’intero compendio immobiliare a lei intestato, alla ditta Euroimmobiliare s.r.l. di (OMISSIS), per una cifra pari ad Euro 743.176,00.

5. – Con il secondo mezzo – relativo alla questione della intestazione formale e fittizia del compendio immobiliare intestato a F.E. – si prospetta violazione degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4”, per avere la Corte di Venezia “errato nell’applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e per avere omesso una necessaria pronuncia sulla specifica domanda promossa in eccezione ed incidentalmente dall’appellato B.D..

5.1. – Il motivo è infondato.

Correttamente la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale del B., posto che la questione della interposizione fittizia di persona negli atti di acquisto del compendio immobiliare non è stata introdotta dai B. con la comparsa di costituzione in primo grado. In tale atto, infatti, era stato chiesto di accertare, per quanto qui rileva, che la famiglia B.S. e F.E. era costituita in comunione tacita familiare (e conseguentemente di dichiarare che gli appezzamenti di terreno e i fabbricati su di essi insistenti erano di proprietà comune di tutti i componenti la famiglia in parti uguali tra loro); ed in via subordinata di accertare e dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione in favore di B. G. e di B.P..

6. – Il terzo motivo, relativo all’accoglimento della domanda di rivendicazione presentata dall’attrice, denuncia violazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 2697 cod. civ. ed ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione di una norma di diritto, nonchè per omessa e, comunque, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Con esso si deduce che il giudice dr appello avrebbe errato nell’addivenire alla pronuncia di riconoscimento in capo a F.E. della proprietà del compendio immobiliare in contestazione: a fronte della contestazione del diritto di proprietà reclamato dalla madre del convenuto B.G., il giudice avrebbe dovuto valutare se quest’ultima avesse o meno dimostrato il proprio diritto reale sugli immobili, non essendo sufficiente all’uopo la mera produzione di documentazione amministrativa.

6.1. – Il motivo è inammissibile.

Esso muove dall’erroneo presupposto che la prova della proprietà in capo alla F. – tra l’altro già accertata dalla sentenza di primo grado con un capo della decisione impugnato esclusivamente sotto il profilo della intestazione fittizia – sia stata raggiunta esclusivamente in base a documentazione amministrativa, di per sè priva di valenza probatoria, quando invece risulta per tabulas dallo stesso svolgimento della sentenza primo grado che, a fondamento della sua domanda, l’attrice ha prodotto gli atti di compravendita dei due appezzamenti di terreno su cui poi vennero edificati i fabbricati.

7. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., per esservi rigettato”.

Letta la memoria depositata dalle controricorrenti in prossimità della Camera di consiglio, adesiva alle conclusioni della relazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti in solido, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA