Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 683 del 12/01/2018

Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2018, (ud. 21/09/2017, dep.12/01/2018),  n. 683

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al giudice di Pace di Genova A.V. proponeva opposizione avverso l’ordinanza n. 13017/2010 con cui gli era stato ingiunto il pagamento di sanzione amministrativa a seguito dell’emissione di assegno bancario privo di provvista.

Deduceva, tra l’altro, che antecedentemente all’emissione dell’ordinanza non gli era stata contestato l’illecito mediante notificazione degli estremi della violazione.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza – ingiunzione.

Si costituiva la Prefettura di Genova.

Allegava la notificazione del verbale eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

Instava per il rigetto dell’opposizione.

L’adito giudice di pace accoglieva l’opposizione in dipendenza della buona fede dell’opponente.

Interponeva appello la Prefettura di Genova.

Resisteva A.V..

Con sentenza n. 3084 dei 16/21.10.2013 il tribunale di Genova, in parziale riforma della gravata sentenza, accoglieva per altri motivi l’opposizione e condannava la Prefettura alle spese del doppio grado.

Evidenziava il tribunale, in sede di verifica della ritualità della notifica prescritta dall’art. 14 della legge n. 689/1981 ed eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., degli estremi della violazione, che la relata redatta dal messo notificatore – “stante l’impossibilità di eseguire la consegna del presente atto per irreperibilità/incapacità/rifiuto delle persone di cui all’art. 139 c.p.c.” – era estremamente equivoca, giacchè la formulazione adoperata era “assolutamente inidonea ad attestare l’esistenza di uno di presupposti legittimanti” (così sentenza impugnata, pag. 3) la notificazione ex art. 140 c.p.c..

Evidenziava altresì che il documento n. 10 allegato dall’appellante riguardava una diversa sanzione, irrogata per un assegno diverso.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'”U.T.G. – Prefettura di Genova”; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

A.V. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

Con l’unico motivo la Prefettura ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 138,139 e 140 c.p.c..

Deduce che nel caso di specie l’impossibilità di eseguire la consegna ha riguardato non già il destinatario dell’atto – chè se rifiuta di ricevere l’atto, la notificazione si considera “fatta in mani proprie” ai sensi dell’art. 138 c.p.c., comma 2, – ma le persone legittimate ai sensi dell’art. 139 c.p.c.; che conseguentemente le attestazioni di cui alla relata di notificazione sono senz’altro idonee a dar ragione del legittimo ricorso all’iter notificatorio ex art. 140 c.p.c..

Deduce inoltre non ha alcun rilievo la mancata indicazione delle generalità delle persone che si sarebbero rifiutate di ricevere l’atto.

Il ricorso è destituito di fondamento.

Evidentemente questa Corte non può che ribadire i propri dicta.

Ovvero che la speciale forma di notificazione prevista dell’art. 140 c.p.c., è consentita soltanto quando non sia possibile la notificazione a mani proprie o nella residenza, dimora o domicilio ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c., e la sussistenza di tali presupposti deve risultare in modo inequivoco dalla relazione di notificazione, a pena di nullità (cfr. Cass. 31.7.2007, n. 16899).

Ovvero che il ricorso alla procedura di notifica di cui all’art. 140 c.p.c., presupponendo la non conoscenza o la non conoscibilità dell’indirizzo del destinatario, richiede che l’organo delle notificazioni indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme previste dall’art. 139 c.p.c. (cfr. Cass. 18.9.2009, n. 20098).

In questi termini, ed a fronte del rilievo del giudice a quo, a tenor del quale “non è chiarito se le persone di cui all’art. 139, non fossero reperibili oppure se alcuna di loro (senza specificare quale) fosse incapace oppure si fosse rifiutata di ricevere l’atto” (così sentenza d’appello,pag. 3), si reputa quanto segue.

Per un verso, che non può essere condiviso l’argomento di parte ricorrente secondo cui, ai fini del perfezionamento dell’iter notificatorio di cui all’art. 140 c.p.c., è “assolutamente indifferente che le persone legittimate siano irreperibili, ovvero incapaci, ovvero ancora si rifiutino di ricevere l’atto” (così ricorso, pag. 7).

Per altro verso, che va recepita la prospettazione del controricorrente secondo cui la circostanza che la relazione di notificazione indichi “tutte le ragioni previste dalla legge indistintamente senza precisare quale di queste fosse effettivamente riscontrabile in concreto, equivale a non indicarne nessuna” (così controricorso, pagg. 4 – 5).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Nonostante il rigetto del ricorso non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), la ricorrente, “U.T.G. – Prefettura di Genova”, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del medesimo D.P.R..

In tal senso rileva l’insegnamento a sezioni unite di questa Corte n. 9938 dell’8.5.2014, ove in motivazione si precisa che è “principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo conseguenza che l’obbligazione non sorge”.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “U.T.G. – Prefettura di Genova”, a rimborsare al controricorrente, A.V., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2018

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