Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6829 del 24/03/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 6829 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: BISOGNI GIACINTO
Ud. 9/12/13
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Fallimento della s.n.c. Edilcasette di Fabrizio Fortuna
e Rosolino Gironelli e dei soci illimitatamente
responsibili Fabrizio Fortuna e Rosolino Gironelli, in
persona del curatore Andrea Ercoli, autorizzato dal
G.D. del Tribunale di Fermo (cron. 304 del 18 luglio
2006), rappresentato e difeso dall’avv. Giandomenico
Rossetti ed elettivamente domiciliato in Roma, presso
lo studio dell’avv. Vincenzo Sabia, per procura
speciale a margine del ricorso;
t f.54.4- ricorrente –
2013
1
Data pubblicazione: 24/03/2014
nei confronti di
Emerson e Marco Cimadamore e Adamo Diomedi,
elettivamente domiciliati in Roma, piazza dei
Giureconsulti 26, presso lo studio dell’avv. Gustavo
Maria Felli, rappresentati e difesi dall’avv. Pierluigi
controricorso
–
controricorrenti
–
avverso la sentenza n. 600/05 della Corte d’appello di
Ancona emessa il 14 ottobre 2005 e depositata il 5
novembre 2005, R.G. n. 198/01;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core che ha concluso per il
l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito
il secondo;
Rilevato che:
l. Rosolino Gironelli ha convenuto davanti al
Tribunale di Fermo, con atto di citazione del 25
ottobre 1987, Tullio Cimadamore, Adamo Diomedi e
Fabrizio Fortuna per ottenere l’annullamento
della delibera che aveva dichiarato l’esclusione
del Gironelli dalla società GI.DI.CI s.a.s., di
cui era socio accomandatario, e la condanna dei
convenuti al risarcimento del danno.
2. Si sono costituiti il Cimadamore e il Diomedi e
hanno eccepito il loro difetto di legittimazione
2
Spadavecchia per procura speciale in calce al
passiva, essendo legittimata la s.a.s. GI.DI.CI .,
nel merito hanno contestato la fondatezza delle
domande. Si è costituito successivamente il
Fortuna dichiarando di dissentire dalla delibera
di esclusione che non aveva votato e di
rimettersi alla decisione del Tribunale.
2000, ha dichiarato inammissibili le domande
proposte nei confronti dei soci, peraltro citati
in giudizio senza alcuna prospettazione della
loro qualità di soci, anziché nei confronti della
società.
4. La Corte di appello di Ancona, pur ritenendo
fondata la censura proposta dall’appellante
curatela del fallimento della Edilcasette di
Fabrizio Fortuna e Rosolino Gironelli s.n.c.,
relativamente
alla
affermata
erronea
instaurazione del contraddittorio, ha respinto
I
l’appello rilevando che la pronuncia che decide
sulla legittimità o meno della esclusione del
socio non è una sentenza costitutiva di
annullamento ma è meramente prodromica alla
domanda di liquidazione della quota e alla
richiesta di liquidazione del danno. Ha rilevato
che nella specie nessuna richiesta di
liquidazione della quota era stata proposta
mentre la domanda di risarcimento danni era
rimasta del tutto sfornita di prova.
5. Ricorre per cassazione la curatela del Fallimento
3
3. Il Tribunale di Fermo, con sentenza del 3 marzo
Edilcasette di Fabrizio Fortuna e Rosolino
Gironelli s.n.c. affidandosi a due motivi di
impugnazione con i quali deduce: a) violazione e
falsa applicazione dell’art. 2287 c.c. in
relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; b)
omessa, insufficiente e contraddittoria
per il giudizio in relazione all’art. 360 comma l
n. 5 c.p.c.
6. Con il primo motivo la ricorrente curatela
fallimentare contesta l’affermazione della Corte
di appello circa il carattere meramente
prodromico della pronuncia di annullamento in
quanto
l’annullamento
della
delibera
di
esclusione ha come effetto la restaurazione della
situazione
ante
(1110
con
conseguente
reintegrazione del socio escluso nella compagine
societaria e, solo eventualmente, la pronuncia
sulla legittimità della esclusione può collegarsi
alla richiesta di liquidazione della quota e/o al
risarcimento del danno.
7. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta
l’assoluta mancanza di motivazione in ordine al
rigetto della domanda di risarcimento dei danni
la cui liquidazione era stata richiesta in via
equitativa e la cui prova era stata impedita dal
giudice
che
aveva
ritenuto
la
causa
sufficientemente istruita senza alcuna necessità
di accoglimento delle richieste istruttorie.
4
motivazione circa un fatto decisivo e controverso
8. Si difendono con controricorso Emerson e Marco
Cimadamore e Adamo Diomedi ed eccepiscono
l’inammissibilità del ricorso: a) per carenza di
procura speciale e carenza della dichiarazione,
da parte del difensore, di essere abilitato al
patrocinio in Cassazione e nelle altre
principio di autosufficienza in quanto, dalla
lettura dell’atto, non si rinviene la motivazione
su cui è fondato il convincimento del giudice del
merito; c) perché la Corte di appello ha
congruamente motivato la decisione dopo averne
comunque valutato e apprezzato i fatti sottoposti
al
SUO
esame, aderendo alle tesi
giurisprudenziali riguardo la natura accertativa
della pronuncia che decide sulla legittimità
della delibera di esclusione di un socio e ciò
preclude ai giudici di legittimità una diversa
valutazione dei fatti richiesta dal ricorrente.
Nel merito i controricorrenti rilevano la
assoluta mancanza di prova in ordine ai fatti
oggetto della pretesa in palese violazione
dell’art. 2697 c.c.
Ritenuto che
9. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso sono
infondate. La procura rilasciata a margine del
ricorso è sottoscritta dal curatore fallimentare
che l’ha conferita all’avv. Giandomenico Rossetti
avvocato cassazionista dal 15 settembre 2004. Il
magistrature superiori; b) per violazione del
ricorso contiene una rappresentazione esaustiva
del giudizio e delle motivazioni contro le quali
si incentra l’impugnazione per cassazione.
10. Il primo motivo di ricorso è fondato. Alla
stregua della giurisprudenza di questa Corte
(Cass. civ., sezione I, n. 16150 del 22 dicembre
1993) l’annullamento della deliberazione di
esclusione di un socio ih esito ad opposizione
proposta a norma dell’art. 2287, comma secondo
cod. civ., opera
ex tunc
e comporta la
reintegrazione del socio stesso nella sua
posizione anteriore e nella pienezza dei diritti
da essa derivati. Va quindi esclusa la natura
meramente
dichiarativa
e
strumentale
dell’annullamento della delibera di esclusione
così come affermato dalla Corte di appello di
Ancona con riferimento a una pronuncia di merito
smentita dalla successiva giurisprudenza di
legittimità.
11. L’esame del secondo motivo di ricorso rimane
assorbito dall’accoglimento del primo e dalla
cassazione con rinvio alla Corte di appello di
Ancona che, in diversa composizione, deciderà
anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di
ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona
6
2000; Cass. Civ. sez. I, n. 5958 del 28 maggio
che, in diversa composizione, deciderà anche sulle
spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
9 dicembre 2013.