Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6829 del 16/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.16/03/2017),  n. 6829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26547/2015 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

FILIBERTO 61, presso lo studio dell’avvocato VALTER ARNALDO

PECORARO, rappresentata e difesa dall’avvocato LORELLA BOVONE;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 764/2015 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata

il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.C. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Treviso, la Toro Assicurazioni chiedendo il risarcimento dei danni patiti in un sinistro stradale nel quale ella, alla guida della propria auto, si era scontrata ad un incrocio con l’ambulanza condotta da T.P. che era in fase di svolgimento di un servizio di soccorso.

Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace rigettò la domanda e compensò le spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla L. in via principale e dalla società di assicurazione in via incidentale e il Tribunale di Treviso, con sentenza del 30 marzo 2015, ha rigettato l’appello principale, ha accolto quello incidentale e, in parziale riforma della decisione del Giudice di pace, ha condannato la L. all’integrale rifusione delle spese del giudizio di primo grado, nonchè di quelle del giudizio di appello.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre L.C. con atto affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la Generali Italia s.p.a., quale incorporante la s.p.a. Alleanza Toro.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. e la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 177 C.d.S.; con il secondo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 177 cit. unitamente all’art. 2054 c.c..

Si sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’uso dei segnali acustici esoneri il conducente dell’ambulanza dall’obbligo di osservare la necessaria diligenza e prudenza e che immotivatamente sarebbe stata superata la presunzione di pari responsabilità dei conducenti.

1.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.

La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421).

1.2. Nel caso specifico il Tribunale ha ricostruito analiticamente la dinamica dell’incidente alla luce dei verbali e delle testimonianze ed è giunto alla conclusione che lo stesso fosse da ascrivere a colpa esclusiva della L.. Ed infatti, mentre era provato che l’ambulanza aveva impegnato l’incrocio avendo i segnali acustici e luminosi in funzione, era palese che la L. non aveva agito con la dovuta prudenza, tamponando l’ambulanza nella parte posteriore destra, con ciò dimostrando che lo scontro era avvenuto quando il mezzo di soccorso aveva ormai praticamente oltrepassato l’incrocio, sebbene proveniente da sinistra rispetto alla vettura dell’attrice.

A fronte di tale motivazione, le censure contenute nel ricorso – tutte chiaramente finalizzate ad una nuova valutazione del merito -muovono alla sentenza impugnata accuse infondate, poichè il Tribunale non ha affatto affermato che l’uso dei segnali acustici e luminosi assolva il conducente di un’ambulanza da ogni obbligo di prudenza, bensì ha positivamente accertato le colpe, dando ragione anche del superamento delle presunzioni di cui all’art. 2054 c.c.. Fuor di luogo è, poi, il richiamo alla sentenza 16 novembre 2005, n. 23218, di questa Corte, posto che essa risulta seguita dalla sentenza impugnata, ancorchè non esplicitamente richiamata (v. sul punto anche le sentenze 15 ottobre 2009, n. 21907, e 23 febbraio 2016, n. 3503).

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte retta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.300, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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