Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6829 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. III, 11/03/2021, (ud. 08/09/2020, dep. 11/03/2021), n.6829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36819-2018 proposto da:

A. DI N.A. & C SNC, V.P.,

DISTRIBUZIONE EDITORIALE DI P.V. SRL, AGENZIA

EDITORIALE DI P.V. & C SNC, A.N.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 91, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI CANALE, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANNA D’ALISE, ANDREA PACE;

– ricorrenti –

contro

INTESA SAN PAOLO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

nonchè contro

F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3197/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 27 e 28 dicembre 2005 l’Agenzia Editoriale di P.V. & C. snc, A. di N.A. & C. snc e Distribuzione Editoriale di P.V. s.r.l., oltre a V.P. e A.N. evocavano in giudizio la Banca Intesa S.p.A. e F.A. per sentirli condannare al rimborso, ciascuno per quanto di propria pertinenza, delle somme indicate in citazione, oltre che per danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c., a causa di comportamenti “distrattivi e di omissioni imputabili alla banca”. Si costituiva quest’ultima, contestando la pretesa e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento da parte dell’agenzia editoriale della somma di Euro 197.000 circa, pari al saldo alla data del 22 luglio 2004 e da parte di Distribuzione editoriale dell’importo di Euro 109.000 circa, pari al saldo debitore alla data del 12 agosto 2004 e da parte di A.N. e V.P., dell’ulteriore importo di Euro 62.000 circa e, di tutti, al pagamento della somma di Euro 150.000 corrisposta dalla banca. Quest’ultima chiedeva anche la condanna di F. al pagamento di ogni somma che dovesse essere riconosciuta in favore degli attori. Si costituiva quest’ultimo chiedendo il rigetto delle domande;

il Tribunale di Roma, con sentenza del 2012, accoglieva parzialmente sia le domande degli attori, sia quella riconvenzionale proposta dalla banca, riconoscendo in favore dell’Agenzia Editoriale l’importo di Euro 13.599, oltre a quello di Euro 197.000 ed in favore della società Distribuzione Editoriale, l’importo di Euro 110.000; in favore di V.P. e A.N. l’ulteriore somma di Euro 10.000. Condannava questi ultimi a corrispondere in favore della banca la somma di Euro 22.486 e dichiarava il F. tenuto al rimborso in favore della banca dell’importo di Euro 10.000;

avverso tale decisione Intesa Paolo S.p.A. (subentrata a Banca Intesa) proponeva impugnazione e si costituivano gli originari attori e Alessandro F., spiegando appello incidentale;

la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 15 maggio 2018, accoglieva l’appello principale, condannando gli originari attori a corrispondere in favore della banca la somma di Euro 150.000, rigettava l’appello incidentale proposto da tutti gli appellati e provvedeva sulle spese, confermando per il resto l’impugnata sentenza;

avverso tale decisione l’Agenzia Editoriale di P.V. & C. snc, A. di N.A. & C. snc e Distribuzione Editoriale di P.V. s.r.l., oltre a V.P. e A.N., propongono ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Intesa San Paolo S.p.A. resiste con controricorso, mentre F.A. non svolge attività processuale in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalle risultanze della consulenza contabile disposta in appello;

con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dalle contestazioni difensive alla consulenza di ufficio disposta in primo grado;

preliminarmente, il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3 difettando della esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa con la indicazione delle reciproche pretese delle parti, i presupposti di fatto, le ragioni di diritto che le giustificano, oltre che le eccezioni e le difese e deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria. Mancano del tutto le argomentazioni essenziali, i fatti contestati ai convenuti e le ragioni delle pretese che sono semplicemente trascritte con riferimento alle conclusioni, sia di primo grado, che di appello. Sono trascurate le ragioni sulle quali si fonda la decisione di primo grado e quella impugnata;

il ricorso, quindi, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto – forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata;

come anticipato, il tenore dell’esposizione del fatto risulta omettere: a) l’indicazione dei fatti costituivi della domanda principale e della domanda riconvenzionale; b) le ragioni poste a sostegno della pretesa e delle difese delle controparti; c) le modalità di svolgimento del giudizio di primo grado; d) le ragioni della decisione di primo grado; e) quelle della sentenza impugnata;

lo scrutinio dei due motivi risulta impossibile in ragione delle dette lacune;

a prescindere da ciò, i motivi sono, inammissibili per altre ragioni. A tal fine vanno trattati congiuntamente perchè strettamente connessi, in quanto fondati sulle medesime doglianze e relativi al materiale istruttorio esaminato dal giudice di merito;

le censure esulano del tutto dal perimetro dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in quanto il fatto storico discusso tra le parti e del quale sarebbe stata omessa la valutazione è, in realtà, rappresentato dalle intere risultanze istruttorie, rispetto alle quali parte ricorrente prospetta una ricostruzione alternativa e più appagante, sollecitando la Corte di legittimità all’inammissibile revisione e rivalutazione dell’intero compendio probatorio;

in secondo luogo, i fatti sono dedotti in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 poichè il nucleo centrale delle censure riguarda la mancata valutazione delle consulenze tecniche di ufficio e delle contestazioni alla consulenza disposta in primo grado e rispetto a tale deduzione parte ricorrente “ha l’onere di indicare compiutamente (e, se del caso, trascrivere nel ricorso) gli accertamenti delle risultanze peritali, al fine di consentire alla Corte di valutare la congruità della motivazione della sentenza impugnata” (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224);

infine, le censure, per come illustrate, sono esse stesse dedotte in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè i ricorrenti omettono di localizzare i conteggi menzionati e di precisare in quale fase processuale le questioni sarebbero state ritualmente sottoposte al giudice di merito, con puntuale precisazione delle fonti di quei differenti conteggi;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA