Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6828 del 24/03/2014
Civile Ord. Sez. U Num. 6828 Anno 2014
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: BOTTA RAFFAELE
ORDINANZA
sul ricorso 15628-2013 per regolamento di giurisdizione
d’ufficio proposto dal:
GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO con ordinanza depositata
il 19/06/2013 (r.g. n. 840/12) nella causa tra:
2014
166
GATTUSO MARIA;
– ricorrente non costituitasi in questa fase contro
ATO GE.S.A AG 2 S.P.A., COMUNE DI AGRIGENTO;
– resistenti non costituitisi in questa fase –
Data pubblicazione: 24/03/2014
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/03/2014 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
BOTTA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Aurelio GOLIA, il quale chiede che le
giurisdizionale della Commissione Tributaria.
Sezioni Unite della Corte dichiarino la competenza
FATTO E DIRITTO
Si tratta di un conflitto negativo di giurisdizione concernente un’opposizione
avverso l’avviso di accertamento con il quale era stato chiesto all’opponente
il pagamento di C 722,29 a titolo di TIA per l’anno 2005. L’opposizione era
stata proposta da Gattuso Maria (opponente) nei confronti di ATO GE.S.A.
AG 2 S.p.A. (opposta) nonché del Comune di Agrigento (opposto contumacon sentenza n. 781/07/12 del 3 gennaio 2012 aveva negato la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario. Di qui la riassunzione della causa
da parte dell’opponente innanzi al Giudice di Pace di Agrigento, il quale, con
ordinanza del 18 dicembre 2013, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G.
840/2012 pendente tra le parti, ha a sua volta dubitato della propria giurisdizione, ritenendo che essa spetti al giudice tributario, ed ha sollevato
d’ufficio la questione innanzi a queste Sezioni Unite.
Le parti del giudizio pendente innanzi al predetto Giudice non si sono costituite in questa fase.
La questione di giurisdizione deve essere risolta in conformità al costante orientamento di queste Sezioni Unite secondo cui: «In tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA), in quanto, come evidenziato anche dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una
mera variante della TARSI), disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993, n.
507, di cui conserva la qualifica di tributo» (Cass. S.U. n. 9598 del 2012; v.
anche nella stesso senso Cass. S.U. n. 14903 del 2010; Cass. S.U. n. 25929
del 2011).
Deve, pertanto, essere dichiarata la giurisdizione del giudice tributario. Non
occorre provvedere sulle spese stante il fatto che le parti non hanno svolto
alcun utile esercizio di attività difensiva.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice tributario e rimette le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’il marzo 2014.
ce) innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, la quale,