Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6828 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.16/03/2017),  n. 6828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23973-2015 proposto da:

EDIL PIEMME SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore,

D.S.C., D.A., elettivamente domiciliati

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALFREDO TESTA;

– ricorrente –

contro

UBI LEASING SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 267/2015 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

l’11/2/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Edil Piemme s.n.c. ed i soci D.S.C. e D.A. hanno proposto opposizione, davanti al Tribunale di Ancona, avverso il decreto ingiuntivo col quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di Euro 147.226, oltre interessi e spese, in favore della Ubi Leasing s.p.a., a titolo di canoni di leasing dovuti e non versati. Gli opponenti hanno anche proposto domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme in precedenza versate in adempimento del medesimo contratto.

Nel giudizio si è costituita la Ubi Leasing s.p.a., chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto opposto.

Il Tribunale, con sentenza dell’11 febbraio 2015, ha rigettato l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto, ha rigettato la domanda riconvenzionale degli opponenti e li ha condannati al pagamento delle spese di giudizio.

2. Contro la sentenza del Tribunale propone ricorso la Edil Piemme s.n.c., in persona dei suindicati soci.

Ubi Leasing s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha raccomandato che la motivazione del presente provvedimento sia redatta in forma semplificata.

2. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile per una pluralità di concorrenti ragioni.

Il ricorso – che non risulta essere stato notificato alla controparte – non contiene una valida procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c., perchè quella esistente in atti non fa alcun riferimento alla sentenza che si intende impugnare e non fa corpo unico con l’atto di ricorso.

Oltre a ciò, nonostante il ricorso contenga un riferimento corretto al numero della sentenza impugnata, il medesimo chiede la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona, mentre la pronuncia è stata emessa dal Tribunale. E il ricorso per saltum può essere proposto solo qualora le parti siano d’accordo per omettere l’appello e nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 2; ma nulla di ciò è indicato dalla società ricorrente.

Il ricorso, infine, è totalmente privo del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), mancando ogni esposizione dei fatti di causa.

3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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