Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6827 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.16/03/2017),  n. 6827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21781-2015 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORTOLINI

BARNABA 29, presso lo studio dell’avvocato MARCO CECILIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCO POPOLARE – SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA, 9 presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO UMBERTO PVIRAGLIA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3880/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.P. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Banca popolare di Novara, chiedendo il risarcimento dei danni per presunta violazione dei doveri di riservatezza e tutela dei dati personali. Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite.

2. Impugnata la pronuncia dall’attore soccombente, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 23 giugno 2015, ha dichiarato l’appello improcedibile ai sensi dell’art. 348 c.p.c., condannando l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre B.P. con atto affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Banco popolare società cooperativa, nella qualità di successore dell’originario convenuto.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha raccomandato che la motivazione del presente provvedimento sia redatta in fotnia semplificata.

2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza e del procedimento per mancata comunicazione al difensore dello spostamento della prima udienza di comparizione; con il secondo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza e del procedimento per mancata comunicazione al difensore del rinvio disposto alla prima udienza a seguito della mancata comparizione delle parti.

2.1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), non contenendo in alcun modo l’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito previsto a pena di inammissibilità in quanto elemento indispensabile per mettere il Giudice di legittimità in condizioni di comprendere quale sia stato l’ iter processuale ed il contenuto delle domande avanzate in sede di merito (ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1926).

3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.600, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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