Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6827 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. III, 11/03/2021, (ud. 24/07/2020, dep. 11/03/2021), n.6827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29929-2018 proposto da:

SITAT SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 9, presso lo studio dell’avvocato MARIO CALDARERA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

COMUNE MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI ARENA, e ALDO TIGANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 988/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 29/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29/9/2017 – così come corretta con ordinanza del 17/10/2018- la Corte d’Appello di Messina, rigettato quello incidentale spiegato dalla società Sitat s.r.l., in accoglimento del gravame in via principale interposto dal Comune di Messina e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Messina 10/5/2013, ha rigettato la domanda nei confronti da quest’ultimo dalla prima originariamente proposta di “rimborso di tutte le somme spese per l’esecuzione dei lavori urgenti di adeguamento degli immobili oggetto dell’ordinanza di requisizione n. 98 emessa il 26.01.1998 dal Sindaco pro tempore onde consentire la prosecuzione dell’attività didattica nelle scuole del Circolo Didattico “(OMISSIS)””, ovvero di condanna al pagamento di indennizzo ex art. 2041 c.c.

Avverso la suindicata pronunzia la società Sitat s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Messina, che ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 20141, 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunzia “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato là dove viene dalla ricorrente operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”ordinanza contingibile ed urgente di requisizione n. 98″ del “Sindaco del Comune di Messina”, alla “circolare n. 120/1992 del Ministero dei Lavori Pubblici”, al provvedimento del “Sindaco… n. 106 del 20 gennaio 1998”, alla “Delib. 7 aprile 1998, n. 31/c ” del “Consiglio Comunale di Messina”, al “provvedimento n. 6347 del 29 aprile 1998” del “Dipartimento VIII Settore Tecnico Espropriazioni del Comune di Messina”, alla “Delib. 21 maggio 1998, n. 1155” della “Giunta Municipale”, all'”art. 3 dello schema-patti-contrattuali”, al “rifiuto del Comune di Messina di rettificare il provvedimento b. 1155/1998”, all’atto di citazione avanti al Tribunale di Messina, alla comparsa di costituzione e risposta del Comune di Messina, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di riassunzione “notificato l’8.10.2010”, alla comparsa di costituzione e risposta del Comune di Messina nel giudizio di riassunzione, all’atto di appello in via principale del Comune, alla “comparsa di costituzione e risposta in grado d’appello”, all'”eccezione di inammissibilità del gravame”, al “provvedimento di modifica della destinazione d’uso degli immobili in questione”, alla “pag. 3 dell’atto di appello” del Comune, alla “pag. 13 dell’Atto di appello del 25.6.2013″, all'”elaborato planimetrico approvato, prima del cambio di destinazione”, alla “destinazione progettuale per attività relativa ad “Attrezzature annonarie per mercati generali – ipermercati (cfr. planimetria allegata (allegato n. 2 del fascicolo di parte di secondo grado della Sitat)”, all'”Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio”, alla “CTU disposta nuovamente in appello”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., l’atto di riassunzione “notificato l’8.10.2010”, l’atto di appello in via principale del Comune, parte della “CTU disposta nuovamente in appello”), senza riportarli per l’intera parte d’interesse in questa sede, la mancanza (in tutto o in parte) anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Va per altro verso posto in rilievo, con particolare riferimento al 3 motivo, come al di là della relativa formale intestazione la ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Avuto specificamente riguardo al 1 motivo (con il quale la ricorrente denunzia violazione dell’art. 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi non essere stata dalla corte di merito accolta la sollevata eccezione di novità del gravame interposto da controparte per avere modificato l'”impostazione delle sue difese”) e al 2 motivo (con il quale denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2041,2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) di ricorso, deve ulteriormente osservarsi quanto segue.

La vicenda attiene alla domanda dall’odierna ricorrente originariamente proposta nei confronti del Comune di Messina di rimborso delle spese e degli oneri relativi a lavori urgenti di adeguamento di immobili (oggetto di requisizione da parte del Sindaco di Messina) effettuati al fine di consentire la continuazione dell’attività didattica materna ed elementare nelle scuole del Circolo Didattico “(OMISSIS)” (cfr. Cass., Sez. Un., 7/7/2010, n. 16031).

Accolta dal giudice di prime cure, essa è stata successivamente dalla corte di merito viceversa rigettata, all’esito del compiuto accertamento che nessun contratto è stato formalmente stipulato al riguardo tra le parti di giudizio, e, per altro verso, del ravvisato difetto dei presupposti legittimanti il pagamento di indennizzo ex art. 2041 c.c., in via subordinata richiesto.

Al riguardo, la corte di merito ha, da un canto, posto in rilievo come “giusta quanto risulta in atti pacificamente incontroverso… non risulta formalizzato alcun valido ed efficace rapporto contrattuale”, sicchè nella specie ricorre “una tipica ipotesi di occupazione sine titulo dell’immobile di proprietà della Sitat s.r.l. da parte del Comune di Messina”, nonchè l'”irrilevanza del riferimento al contenuto della Delib. 21 maggio 1998, n. 1155 con cui era stato espressamente stabilito che nessuna somma il Comune avrebbe corrisposto per le spese di trasformazione”; e, per altro verso, che “proprio l’assenza di azione contrattuale e la mancanza di altra azione tipica a tutela della pretesa creditoria dedotta dalla Sitat s.r.l. ha correttamente indotto il primo decidente a qualificare l’azione proposta ai sensi dell’art. 2041 c.c.”.

Atteso quanto emerso dalla disposta C.T.U. (secondo cui, “con argomentazioni che nessuna delle parti ha contestato e che, anzi, ciascuna di esse ha richiamato a sostegno delle rispettive pretese”, è rimasto “accertato che “il canone di locazione… risulta compreso nella forbice di valori che dalle indagini effettuate… si possono attribuire a locali similari destinati a scuola ed anche allineato al dato OMI. Ne risulta che detto canone può ritenersi congruo per i locali nello stato in cui essi versavano dopo l’esecuzione dei lavori oggetto di causa per la destinazione a scuola””), la corte di merito ha peraltro ritenuto difettare “in radice” nel caso i “presupposti perchè possa dirsi realizzato, da un lato, un impoverimento della Sitat s.r.l., dall’altro un arricchimento del Comune di Messina”, al riguardo sottolineando come, “se è vero… che la società ha eseguito lavori di adeguamento per imprimere all’immobile la programmata destinazione e sostenuto i correlativi costi, tuttavia la congruità del canone, accertata con riferimento alla nuova destinazione scolastica, esclude la ricorrenza dei presupposti dell’impoverimento della Sitat s.r.l. e del correlativo arricchimento del Comune”, atteso che l'”ente… non ha realizzato alcun risparmio rispetto alla spesa cui esso sarebbe andato incontro nel caso di locazione di edificio scolastico contrattualmente valida, così come, per converso nessuna diminuzione patrimoniale ha patito la Sita s.r.l., che ha conseguito un canone idoneo a compensare l’esecuzione dei lavori di adeguamento”.

A tale stregua, la corte di merito ha fatto invero corretta applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall’art. 2041 c.c. come presupposto per l’esercizio dell’azione generale di arricchimento, occorre la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale dall’istante subita senza la propria volontà e senza un’adeguata esplicita causa giuridica, sicchè il diritto all’indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è invero giustificato da una ragione giuridica, come allorquando consegua a una spesa fatta dall’istante nel proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilità altrui (cfr. Cass., 25/11/1978, n. 5540, ove si è escluso qualsiasi diritto all’indennizzo in favore di società edilizia che, dopo aver garantito agli acquirenti degli appartamenti il futuro accesso stradale all’edificio da essa costruito, aveva provveduto a proprie spese alla realizzazione della strada).

Orbene, a fronte del suindicato accertamento in fatto e della relativa considerazione in diritto, l’odierna ricorrente si è invero limitata a meramente riproporre – inammissibilmente in termini di mera contrapposizione – le proprie tesi difensive già sottoposte al vaglio dei giudici di merito e dai medesimi non accolte (in particolare, là dove ha lamentato che “contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’Appello, la Sitat nella fattispecie in esame ha subito: un primo impoverimento a favore del Comune, che trova a sua genesi nella requisizione dell’immobile (che ancora persiste), consistente nel mancato godimento dei locali, impoverimento che risulta indennizzato (ancorchè parzialmente) dal pagamento del canone locativo (che, si badi, non è stato concordato bensì imposto dall’Amministrazione resistente); un secondo impoverimento, che trova la sua formazione nell’ordinanza con cui sono stati imposti i lavori di adeguamento, che sino ad oggi non ha trovato il riconoscimento di alcun indennizzo e per il quale la Sitat ha incoato il presente giudizio; subirà, infine, un terzo impoverimento nel momento in cui il Comune deciderà di lasciare gli immobili, dovendo ripristinare gli immobili così com’erano prima dell’occupazione”. Ancora, nella parte in cui si è doluta non essersi considerato che nella specie si è “di fatto realizzato uno spostamento di ricchezza senza alcuna giustificazione causale, riscontrabile proprio nei suddetti lavori di adeguamento degli immobili, eseguiti dall’odierna ricorrente e mai pagati dal comune, non potendosi ritenere… che essi siano stati compensati dalla congruità del canone di locazione, in ragione del presunto maggior valore conseguito dagli immobili de quibus, in base all’intervenuto cambio di destinazione d’uso”).

Emerge allora evidente come nella specie la ricorrente in realtà inammissibilmente prospetti una rivalutazione del merito della vicenda, e in particolare l’accertamento della ricorrenza nel caso dei requisiti di applicabilità dell’indennizzo ex art. 2041 c.c. comportante accertamenti di fatto di spettanza del giudice del merito e preclusi a questa Corte di legittimità (cfr. Cass., 7/8/2009, n. 18044), nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

All’inammissibilità e all’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.400,00, di cui Euro 7.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente Comune di Messina.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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