Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6827 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 11/03/2020), n.6827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14564-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1745/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 05/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate, ricorrente avverso la sentenza della CTR di Palermo, sezione di Catania n. 1745/18/16, contro F.G., ha comunicato di rinunciare al proposto ricorso, in quanto la notifica dello stesso non era andata a buon fine, in ragione del decesso del resistente e della irreperibilità della erede F.M.G.;

– detta richiesta deve essere accolta con declaratoria di estinzione del giudizio;

– la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 dell’8.3. 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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