Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6826 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.16/03/2017),  n. 6826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7033-2016 proposto da:

REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del Procuratore Dirigente,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati PIERLUIGI LAPOLLA,

FAUSTO LAPENNA, FRANCESCO LAPENNA;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP ARL, in persona del suo

Dirigente Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

BERTOLINI 55, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MARIA CORBO’

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO MARIA

CORBO’;

– controricorrente –

e contro

ENI SPA, in persona del direttore generale, elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO MAINETTI che la rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

M.A.E., REAL SERVICE PRONTO INTERVENTO ECOLOGICO SPA,

SIPEA SRL, PROVINCIA DI POTENZA;

– intimati –

sul regolamento di competenza avverso la sentenza n. 229/2016 del

TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 12/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO

SERVELLO che visti gli artt. 39, 42 e 47 c.p.c. chiede che la Corte

di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Società Reale Mutua di Assicurazioni propone ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza in data 12 febbraio 2016, con la quale il Tribunale di Potenza ha dichiarato la litispendenza fra le domande proposte nel corso del giudizio da M.A.E., in qualità di titolare dell’omonima ditta di autotrasporti, nonchè dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni nei confronti del convenuto ( M.), della società SIPEA s.r.l., della Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l., dell’Eni s.p.a. e della Provincia di Potenza e “le stesse domande oggetto del giudizio di appello instaurato contro la sentenza n. 751/2014 emessa dal Tribunale di Potenza in data 4-7-2014”; con separata contestuale ordinanza il Tribunale di Potenza ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo in relazione alle dette domande, ai sensi dell’art. 39 c.p.c.. Con la stessa sentenza il Tribunale ha disposto la separazione delle domande di RE.AL. Service Pronto Intervento Ecologico s.p.a. nei confronti di M.A.E. e la domanda di garanzia proposta da quest’ultimo nei confronti della Società Reale Mutua di Assicurazioni e le ha decise nel merito, accogliendo la domanda nei confronti del M. e condannandolo al pagamento in favore della RE.AL. Service Pronto Intervento Ecologico s.p.a. della somma di Euro 679.649,33, oltre accessori e spese processuali, nonchè accogliendo la domanda del M. nei confronti della Società Reale Mutua di Assicurazioni, con condanna di questa a tenere indenne l’assicurato dal pagamento posto a suo carico in favore della società attrice e con compensazione delle spese tra queste parti.

Il ricorso è proposto per violazione dell’art. 39 c.p.c..

Si difendono con distinti controricorsi la Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l. e l’Eni S.p.A.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Società Cattolica di Assicurazione, per il fatto che la sentenza impugnata ha deciso anche nel merito. Il principio da applicare è quello richiamato dalla ricorrente, per il quale “Nell’ipotesi di unico giudizio con pluralità di domande, la sentenza di primo grado che, pur in difetto di un esplicito provvedimento di separazione, declini la propria competenza o dichiari la litispendenza per una delle domande proposte e decida nel merito le altre e distinte domande, è solo formalmente unica, atteso che contiene diverse decisioni ciascuna relativa alle varie domande proposte. Ne consegue che il capo relativo alla pronuncia sulla competenza o sulla litispendenza – essendo autonomo dagli altri – può, a norma dell’art. 42 c.p.c., essere impugnato soltanto con l’istanza di regolamento necessario di competenza e che pertanto è inammissibile l’appello eventualmente proposto.” (Cass. n. 12607/02).

1.2.- Infatti, il giudizio ha avuto ad oggetto diverse domande solo alcune delle quali decise nel merito, secondo la ricostruzione che segue (che è incontestata tra le parti e comunque risultante dagli atti, cui questa Corte ha accesso, trattandosi di decidere ai sensi dell’art. 42 c.p.c.):

– RE.AL. Service Pronto Intervento Ecologico s.p.a. chiamava in giudizio M.A.E. per ottenerne la condanna al pagamento, a titolo di corrispettivo contrattuale, di tutti i compensi, costi, oneri e spese per le attività di pronto intervento ambientale commissionate dal M., nonchè a titolo di spese per ATP promosso onde verificare lo stato dei luoghi interessati da incidente stradale che aveva provocato lo sversamento di petrolio greggio;

– M.A.E., titolare dell’omonima impresa individuale di autotrasporti, si costituiva nel giudizio e, pur difendendosi nel merito sostenendo di non avere mai commissionato le attività di bonifica indicate dall’attrice, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa, oltre la Società Reale Mutua di Assicurazioni, anche la SIPEA s.r.I., la Società Cattolica di Assicurazione, l’Agip Petroli s.p.a. (ora Eni s.p.a.) esponendo:

– a) che era proprietario di un autotreno, assicurato con la Società Reale Mutua;

– b) che il giorno (OMISSIS), in territorio del Comune di (OMISSIS), sulla strada provinciale n. (OMISSIS), si era verificato un incidente stradale tra il suo autotreno e l’autoarticolato di proprietà della SIPEA S.r.l. assicurata con la Società Cattolica;

– c) che, a seguito della collisione, il rimorchio del suo autotreno si era rovesciato nella scarpata adiacente la strada provinciale, sversando sul terreno parte del carico di petrolio greggio trasportato;

– d) che nessun elemento di colpa era da ascrivere al conducente dell’autotreno di sua proprietà, ma l’incidente si sarebbe dovuto ascrivere alle condotte colpose del conducente dell’autoarticolato di proprietà della SIPEA s.r.l. e dell’Agip Petroli s.p.a. (ora ENI s.p.a.), quest’ultima quale committente dell’attività di trasporto del greggio su quella strada.

– pertanto, il M. chiedeva che fosse dichiarata la responsabilità per il sinistro della SIPEA S.r.l. ed, in solido, della Società Cattolica, nonchè in concorso dell’Agip Petroli SpA e, per l’effetto, che questi fossero condannati in solido al pagamento delle somme che dovessero essere riconosciute in favore della RE.AL. Service. In subordine, se fosse stata riconosciuta la sua responsabilità, che fosse tenuto indenne da parte della Società Reale Mutua di Assicurazioni;

– quest’ultima, nel costituirsi in giudizio, prestava adesione alla difesa del M. quanto alle responsabilità dell’incidente stradale, reputando tuttavia il concorso di condotte colpose commissive e/o omissive, oltre che dei terzi già chiamati in causa dal M., anche della Provincia di Potenza (per le condizioni della strada provinciale luogo del sinistro), della quale chiedeva ed otteneva la chiamata in causa. Nel merito, resisteva comunque alla chiamata in garanzia del M.. In subordine, svolgeva domanda nei confronti dei terzi chiamati, chiedendo “l’accertamento della gravità delle colpe rispettivamente ascrivibili al conducente del veicolo assicurato, al conducente dell’autoarticolato di proprietà della SIPEA s.r.l., all’Agip Petroli s.p.a. ed alla Provincia di Potenza, circoscrivendo la misura dell’obbligazione indennitaria in ipotesi gravante sulla società concludente nei limiti della quota corrispondente al grado di colpa attribuito al conducente del veicolo assicurato” e chiedendo in via di regresso “la condanna della società SIPEA s.r.l., della Cattolica Assicurazioni, dell’Agip Petroli s.p.a. e della Provincia di Potenza al rimborso in suo favore delle maggiori somme che eventualmente fosse stata condannata a versare in eccedenza rispetto alla suddetta quota di responsabilità (…)”.

Sono queste ultime due le domande della cui litispendenza si tratta col presente regolamento di competenza. Essendo autonome dalle domande azionate dalla RE.AL. Service in forza del contratto da questa stipulato col M. e dalla domanda di garanzia azionata dal convenuto nei confronti della Società Reale Mutua, su cui il giudice ha invece deciso nel merito, il ricorso per regolamento di competenza è ammissibile, in base al principio sopra richiamato.

2.- Il giudizio rispetto al quale il giudice ha ritenuto la litispendenza è la causa già iscritta al n. 811/01 R.G. del Tribunale di Potenza, promossa da M.A., che aveva convenuto dinanzi a quel Tribunale gli asseriti responsabili dell’incidente stradale nel quale venne coinvolto l’autotreno di sua proprietà, cioè la SIPEA s.r.l., proprietaria del veicolo antagonista, unitamente alla società assicuratrice per la r.c.a. Società Cattolica di Assicurazioni s.p.a., ed ENI s.p.a. Divisione AGIP. L’attore aveva chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento, in suo favore, di tutti i danni sofferti a causa del detto incidente, tra i quali – ciò che rileva ai fini della litispendenza – ha inserito anche gli esborsi sopportati o che avrebbe dovuto sopportare per la bonifica del terreno, vale a dire proprio le somme pretese, a titolo contrattuale nei confronti dello stesso M., dalla RE.AL. Service nel presente giudizio.

A questa causa ne era stata riunita altra, avente il n. 1069/02 R.G. dello stesso Tribunale, promossa da terzi danneggiati nello stesso sinistro (per lo sversamento del greggio nei fondi di cui erano proprietari o conduttori).

Nella detta causa n. 811/01 la SIPEA aveva chiesto di chiamare in giudizio la Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Questa era già costituita nella causa riunita n. 1069/02, nella quale attori erano i terzi danneggiati, non anche nella causa n. 811/01, nella quale attore era il M..

Nel presente giudizio (iscritto col n. 226/2002 R.G.) era rigettata la domanda avanzata dalla Società Reale Mutua di riunione col giudizio n. 811/01. Quindi, quest’ultimo giudizio (cui era stato riunito l’altro, avente il n. 1069/02) era definito con la sentenza n. 751/2014 emessa dal Tribunale di Potenza in data 4 luglio 2014, frattanto appellata.

2.1. La ricorrente Società Reale Mutua di Assicurazioni sostiene che tra le domande da essa proposte nei confronti delle altre parti nei due giudizi, non vi sia identità di petitum.

Svolge la fondamentale premessa che con la sentenza n. 751/2014 il Tribunale di Potenza ha deciso due cause diverse:

– la causa n. 811/01 promossa, come detto, da M.A., della quale la Società Reale Mutua non è mai stata parte;

– la causa riunita n. 1069/02 promossa, come detto, dai terzi danneggiati, nella quale la Società Reale Mutua è stata convenuta in solido col proprio assicurato M. ed entrambi hanno evocato la SIPEA s.r.l., AGIP Petroli s.p.a. (ora ENI s.p.a.), Società Cattolica di Assicurazioni s.c. a r.l. e Provincia di Potenza. La Società Reale Mutua aveva chiesto, per quanto qui rileva, che fosse accertata l’esclusiva responsabilità di questi ultimi ovvero, in caso di accertamento della concorrente loro responsabilità, che fossero condannati, in via di regresso, al rimborso di quanto essa sarebbe stata condannata a corrispondere agli attori, terzi danneggiati.

La ricorrente osserva perciò che nel giudizio definito con la sentenza n. 751/14 non ha mai svolto, nei confronti di SIPEA s.r.l., AGIP Petroli s.p.a. (ora ENI s.p.a.), Società Cattolica di Assicurazione s.c. a r.l. e Provincia di Potenza domanda alcuna che avesse ad oggetto le somme pretese da RE.AL. Service nei confronti del M., relative ai diversi danni che questa società sarebbe stata incaricata di riparare per conto del M..

Pertanto sostiene che la domanda relativa all’esistenza ed alla misura del corrispondente obbligo indennitario della società qui ricorrente e del relativo diritto di regresso nei confronti di SIPEA s.r.l., AGIP Petroli s.p.a. (ora ENI s.p.a.), Società Cattolica di Assicurazioni s.c. a r.l. e Provincia di Potenza, ritenute responsabili o corresponsabili, è stata proposta per la prima ed unica volta soltanto nel presente giudizio e quindi non avrebbe potuto essere oggetto di dichiarazione di litispendenza.

3.- Il ricorso è fondato.

E’ sufficiente richiamare il testo dell’art. 39 c.p.c., comma 1, che individua quale presupposto della litispendenza la proposizione davanti a giudici diversi di “una stessa causa”.

Nel caso di specie, effettivamente vi è coincidenza tra le domande proposte dal M. nei confronti delle convenute nel giudizio originariamente iscritto al n. 811/01 R.G. del Tribunale di Potenza, vale a dire SIPEA s.r.l., AGIP Petroli s.p.a. (ora ENI s.p.a.), Società Cattolica di Assicurazione s.c. a r.l., e le domande dal M. proposte nel presente giudizio iscritto col n. 226/2002 R.G. dello stesso Tribunale nei confronti delle stesse parti SIPEA s.r.I., AGIP Petroli s.p.a. (ora ENI s.p.a.), Società Cattolica di Assicurazioni s.c. a r.l., chiamate come terzi. Infatti, nel primo giudizio l’attore ha chiesto di essere risarcito di tutti i danni sofferti dall’incidente stradale accaduto il (OMISSIS) e tra questi danni ha inserito anche gli esborsi da sopportare per la bonifica del terreno e questi esborsi coincidono col corrispettivo preteso per le attività di pronto intervento ecologico dalla società RE.AL. Service attrice nel secondo giudizio; in questo, il convenuto M. ha quindi chiamato in causa gli stessi soggetti già convenuti nel primo per ottenere il rimborso delle medesime somme, nell’un caso e nell’altro pretese, da M. nei confronti di SIPEA s.r.l., AGIP Petroli s.p.a. (ora ENI s.p.a.), Società Cattolica di Assicurazioni s.c. a r.l., a titolo di risarcimento danni. Non vi è dubbio pertanto che fra le due cause vi sia litispendenza e, per questa parte, la sentenza oggetto del presente regolamento è corretta; tanto è vero che la relativa statuizione di litispendenza non è stata impugnata e resta ferma.

3.1. Diversa è invece la posizione della qui ricorrente Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Questa non risulta essere parte del giudizio originariamente iscritto al n. 811/01 o comunque avere svolto in quel giudizio domande nei confronti delle originarie convenute SIPEA s.r.l., AGIP Petroli s.p.a. (ora ENI s.p.a.), Società Cattolica di Assicurazioni s.c. a r.l. Infatti, la sentenza che conclude quel giudizio, avente il n. 751/2014, involge la posizione della Società Reale Mutua solo in riferimento alle domande fatte valere nel giudizio riunito originariamente iscritto col n. 1069/02, rispetto alle quali soltanto la società qui ricorrente ha svolto domanda di regresso nei confronti delle terze chiamate SIPEA s.r.l., AGIP Petroli s.p.a. (ora ENI s.p.a.), Società Cattolica di Assicurazioni s.c. a r.l. e Provincia di Potenza, ma con esclusivo riferimento alla prestazione indennitaria relativa ai risarcimenti eventualmente dovuti dal M. ai danneggiati attori di quel giudizio (tali G.R., G.F., S.R., D.F.C. e M.F.).

D’altronde, poichè il M., attore del giudizio n. 811/01, non aveva svolto alcuna domanda di garanzia nei confronti della propria assicuratrice, Società Reale Mutua di Assicurazioni, non vi sarebbe stata la giuridica possibilità della Società Reale Mutua di Assicurazioni di svolgere domanda avente ad oggetto, in particolare, le somme pretese dalla RE.AL. Service nei confronti del M..

4.- Sono pertanto prive di fondamento le difese delle società qui controricorrenti.

In particolare, contrariamente a quanto si sostiene da parte dell’Eni S.p.A., la riunione dei giudizi n. 811/2001 e n. 1069/2002, decisi con l’unica sentenza n. 751/2014, seppure ha reso quest’ultima opponibile alla Società Reale Mutua di Assicurazioni (che era parte del secondo giudizio), tuttavia non ha potuto decidere su domande che questa società non aveva formulato nè nell’uno nè nell’altro dei giudizi riuniti.

Non vi è dubbio che vi sia identità di fatto dannoso e che quindi in tutti i giudizi vi sia coincidenza della domanda volta all’accertamento della responsabilità per il sinistro ed, in caso di ritenuto concorso di responsabilità, all’accertamento della gravità delle colpe attribuibili a ciascuno dei soggetti ritenuti responsabili. Tuttavia, è diverso il petitum delle azioni di riduzione dell’indennizzo e/o di regresso esercitate dalla Società Reale Mutua.

Contrariamente a quanto si sostiene nel controricorso e nella memoria della Società Cattolica è decisivo e dirimente il fatto che l’accertamento di responsabilità sia unico ma relativo, nei diversi giudizi, al risarcimento danni di attori o aventi diritto diversi (cfr. pag. 5 del controricorso), poichè è proprio con riferimento a questi ultimi che si determinano i diversi petita che impediscono la litispendenza.

4.1.- Tale conclusione consente di superare anche gli argomenti addotti dal Pubblico Ministero a sostegno della sua conclusione di rigetto del ricorso.

Il pericolo di contrastanti giudicati di cui è detto nella requisitoria -in riferimento all’identità dei fatti genetici (sinistro stradale che ha causato lo sversamento) dei molteplici danni ed alla necessaria unicità dell’accertamento della dinamica degli stessi e delle relative responsabilità- può essere scongiurato mediante il ricorso al diverso istituto della sospensione (poichè le cause asseritamente pregiudicanti si trovano in appello, il riferimento va fatto all’istituto disciplinato dall’art. 337 c.p.c., comma 2: cfr. Cass. S.U. n. 10027 del 19 giugno 2012).

Applicando invece l’istituto della litispendenza si avrebbe, a seguito della cancellazione dal ruolo disposta con l’ordinanza qui pure (implicitamente) impugnata, l’effetto pregiudizievole evidenziato dalla ricorrente, vale a dire che sulla sua domanda di riduzione dell’indennizzo o di regresso per quanto dovuto dal M. alla RE.AL. Service nessun giudice si potrebbe pronunciare, se non iniziando altra causa, dopo la definizione di quelle ritenute pregiudicanti.

In conclusione, il ricorso va accolto.

La sentenza impugnata va cassata limitatamente alla dichiarazione di litispendenza tra le domande proposte dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni nei confronti del convenuto, della società SIPEA s.r.l., della Società Cattolica di Assicurazione s.c. a r.l., dell’Eni s.p.a. e della Provincia di Potenza e le domande oggetto del giudizio di appello instaurato contro la sentenza n. 751/2014 emessa dal Tribunale di Potenza in data 4-7-2014.

Per le domande proposte dalla Società Reale Mutua di Assicurazione va disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza, con revoca parziale dell’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo.

In detta sede potrà essere trattata la diversa questione della sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione degli altri pendenti in appello e relativi alle cause connesse.

Al Tribunale di Potenza va rimessa anche la decisione sulle spese del presente regolamento.

PQM

La Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di litispendenza tra le domande proposte dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni nei confronti del convenuto, della società SIPEA s.r.l., della Società Cattolica di Assicurazione s.p.a., dell’Eni s.p.a. e della Provincia di Potenza e le domande oggetto del giudizio di appello instaurato contro la sentenza n. 751/2014 emessa dal Tribunale di Potenza in data 4-7-2014.

Dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza limitatamente alle domande proposte dalla Società Reale Mutua di Assicurazione, con la revoca in questi stessi limiti dell’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo del 12 febbraio 2016.

Rimette al Tribunale di Potenza anche la decisione sulle spese del regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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