Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6826 del 11/03/2020
Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 11/03/2020), n.6826
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7473-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. MANGILI 29,
presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO MARIA DE LORENZO,
rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO SCANNAVINO, RENATO DE
LORENZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 858/2016 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,
depositata il 27/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– l’Agenzia delle Entrate, ricorrente avverso il la sentenza n. 858/04/2016 della CTR di L’Aquila contro G.L., ha comunicato di rinunciare al ricorso, relativo al fascicolo n. 7473/2017, con compensazione delle spese, in ragione della praticata desistenza;
– la resistente G., preso atto della rinuncia al ricorso, rilevava che le determinazioni assunte con la Circolare n. 6E del 20.4.2018, costituivano integrale conferma della tesi sostenuta dalla contribuente, per cui, con la declaratoria della cessazione della materia del contendere, l’Amministrazione andava condannata al pagamento delle spese del giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari;
– effettivamente la tesi della contribuente, fatta valere con riferimento al tema delle spese, deve ritenersi fondata ai sensi della predetta circolare, per cui l’avvenuta desistenza da parte della ricorrente non può costituire, in questo grado di giudizio, valida ragione per compensare le spese processuali;
– le spese, come liquidate in dispositivo, andranno poste a carico della ricorrente con distrazione a favore dei difensori anticipatari;
– la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 dell’8.3. 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 6.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020