Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6826 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 02/03/2022), n.6826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18631-2020 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO n. 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AMA – AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A, in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARCELLO PRESTINARI, n. 13, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

PALLINI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1135/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/05/2020 R.G.N. 3933/2019 +1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA

MARIO, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis,

convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha

depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 1135/2020, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva rigettato la domanda proposta da F.M. diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato da AMA spa il 16.2.2017 ed alla conseguente tutela reintegratoria e risarcitoria ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4.

La Corte territoriale aveva ritenuto che l’addebito mosso al dipendente, consistente nella inveritiera denuncia di sinistro avvenuto il (OMISSIS) in (OMISSIS), fosse fondato in quanto, a seguito degli accertamenti svolti, l’autovettura BMW, asseritamente lesionata, era segnalata, da sistema satellitare, in zona diversa al momento del sinistro denunciato. Il Giudice d’appello, anche valutando la dichiarazione resa dal teste Fr., capo turno aziendale accorso sul luogo del sinistro, aveva ritenuto che quest’ultimo non avesse mai identificato l’autovettura lesionata quale la BMW oggetto della denuncia sottoscritta dal F., e che, dunque, ciò avvalorava le risultanze del controllo satellitare che avevano individuato quella stessa auto in luogo differente da quello del sinistro.

Avverso detta decisione il F. proponeva ricorso affidato a due motivi, anche coltivati con successiva memoria, cui resisteva con controricorso AMA – Azienda Municipale Ambiente – spa.

La Procura Generale concludeva per la inammissibilità o rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) – Con il primo motivo il F. deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, lamentando che la corte territoriale aveva ritenuto non veritiera la sua dichiarazione del sinistro in contrasto con quanto dichiarato dal Capo turno Fr.. Assume che l’omissione consisterebbe nel mancato richiamo delle integrali dichiarazioni del Fr., delle quali il giudice d’appello aveva riportato soltanto la sua interpretazione e valutazione.

Il motivo è inammissibile poiché in concreto è censurata la ricostruzione dei fatti e delle circostanze nell’attività valutativa svolta dal giudice; questa Corte ha chiarito che “La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione” (Cass. n. 20553/2021; Cass. n. 3541/20). I principi evidenziano la distinzione che occorre operare tra critica al convincimento del giudice ed alla sua interpretazione dei fatti e denuncia di omissione di un fatto storico rilevante ai fini della decisione. Soltanto quest’ultimo, ove circostanziato e se determinante per una differente decisione del giudice, può essere oggetto del vizio considerato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2) – Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, perché il fatto è insussistente. Deduce il ricorrente che le sue dichiarazioni non potevano essere considerate inveritiere in quanto la vettura incidentata si trovava realmente in (OMISSIS), come constatato anche dal Fr.. Pertanto la contestazione circa la “non presenza” della vettura in quella strada era errata ed il fatto posto alla base del licenziamento insussistente. Preliminarmente il vizio denunciato di violazione di legge risulta estraneo alla censura svolta in quanto richiama la violazione di legge ma, in realtà, non esprime in che termini la norma indicata sia stata violata, ma solo, ai fini della sussunzione, propone una diversa interpretazione dei fatti.

Al riguardo, va ricordato che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione, ora nei limiti di cui al nuovo art. 360 c.p.c., n. 5 (v. Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394); è dunque inammissibile una doglianza che fondi il presunto errore di sussunzione – e dunque un errore interpretatìvo di diritto – su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa (Cass. n. 816/2020). Il motivo proposto è pertanto inammissibile.

Per le ragioni esposte il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Deve darsi atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, all’udienza pubblica, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

 

 

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