Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6825 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. I, 24/03/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 24/03/2011), n.6825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.C. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato FRISANI

PIETRO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale

allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 797/08 R.G.V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 2/07/08, depositato il 08/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “1.- Con decreto depositato in data 8.10.2008 la Corte di appello di Napoli, pronunciando sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, proposta da G. C. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in relazione alla dedotta irragionevole durata di un giudizio pensionistico svoltosi dinanzi alla Corte di Conti, sez. giur.

Campania, ha dichiarato la nullita’ della procura e del ricorso perche’, nonostante contenesse il richiamo alla procedura ex lege Pinto, la procura – conferita su foglio a parte, sebbene la pagina finale del ricorso non fosse esaurita, con caratteri distinti, senza timbro di congiunzione dello studio legale ne’ numerazione progressiva della pagina, con stampigliata, sui bordi superiore e inferiore, la traccia di un invio a mezzo fax, come unica pagina, in data 10.12.2007, mentre il ricorso era datato Firenze 23.1.2008 – non appariva riferibile alla procedura iniziata e non poteva essere considerata come rilasciata “in calce”, considerato, altresi’, che trattavasi di giudizio di natura “seriale” e non era neppure indicata in procura l’Autorita’ Giudiziaria adita, potendo “ipotizzarsi che in astratto sia stata rilasciata a fronte di qualsiasi eventuale giudizio di risarcimento”. Contro il detto decreto l’attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso il Ministero intimato.

2.- Con i motivi di ricorso il ricorrente denuncia: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. con riferimento alla procura rilasciata su foglio separato nonostante la pagina finale dell’atto introduttivo del giudizio non fosse esaurita ed alla mancanza di timbri di congiunzione; 2) vizio di motivazione in ordine alla riferibilita’ della procura al giudizio; 3) omessa motivazione in ordine alla natura seriale della controversia; 4) violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. con riferimento alla materiale congiunzione tra il ricorso e la procura rilasciata su foglio separato cucito meccanicamente all’atto predetto ed in particolare all’assenza di timbro di congiunzione dello studio legale; 5) falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. con riferimento alla mancata indicazione nella procura dell’Autorita’ adita.

3.- Il ricorso appare manifestamente fondato alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di procura conferita su foglio separato secondo il quale l’art. 83 cod. proc. civ. (nella nuova formulazione risultante dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura, (il cui rilascio puo’ ora avvenire oltreche’ in calce e a margine dell’atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all’atto) e’ idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilita’ della procura stessa al giudizio cui l’atto accede, senza che per contro, considerato il carattere prevalentemente (ancorche’ non esclusivamente) privato degli interessi regolati dal codice di rito con le disposizioni concernenti il rilascio della procura (il controllo giudiziario della quale, sotto il profilo della autenticita’ e specificita’, deve da quel carattere trarre criteri di orientamento) e tenuto conto delle esigenze inerenti al diritto di difesa, costituzionalmente garantito davanti a qualsivoglia giudice in ogni stato e grado del giudizio, ed esprimentesi in materia, nella libera scelta del difensore operata dai privati, possa esigersi dalla parte conferente l’espressa enunciazione nella procura, a garanzia dell’altra parte, di quanto quest’ultima puo’ gia’ ritenervi compreso in ragione dell’essere tale procura contenuta nell’atto contro di essa diretto, potendo fra l’altro una tale non prevista necessita’ risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della controparte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 2646 del 1998). Anche di recente la S.C. ha ribadito che il requisito, posto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, (nel testo modificato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessita’ di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilita’ della procura stessa al giudizio di cui trattasi;

ne consegue che, ai fini della validita’ della procura, non e’ richiesto che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima pagina dell’atto cui accede, ne’ che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti (come nella specie, tra la firma del procuratore e la delega) (Sez. L, Sentenza n. 12332 del 2009; Sez. Un., Sentenza n. 13666 del 2002).

Ne’, ai fini della validita’ della procura, e’ richiesto che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima pagina dell’atto cui accede, ne’ che la procura, sia stata redatta nelle prime righe del foglio separato (Sez. L, Sentenza n. 7731 del 23/04/2004). La circostanza, poi, della presenza di traccia di invio a mezzo fax, potrebbe in ipotesi rilevare solo in presenza di una querela di falso circa la veridicita’ della certificazione di autenticita’, qualora fossero prospettati dubbi sull’apposizione della sottoscrizione alla presenza del difensore.

Il ricorso, quindi, puo’ essere deciso in camera di consiglio”.

2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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