Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6825 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 03/03/2017, dep.16/03/2017),  n. 6825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6084-2016 proposto da:

T.M., domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA D’AGOSTINO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PELLEGRINO,

che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 542/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 19/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalla controricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Lecce con la sentenza n. 542 del 19 agosto 2015 rigettava l’appello proposto da T.C. nei confronti della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 640 del 22 aprile 2011, con la quale era stata rigettata la domanda di invalidità del testamento olografo del 9 settembre 2000, con il quale la defunta C.M.N., cugina dell’appellante, aveva istituito erede universale l’appellata C.C..

Rilevava la Corte distrettuale che all’esito del giudizio di primo grado, e tenuto conto dei motivi di appello, non poteva più ritenersi in discussione la questione della autografia della scheda testamentaria, in quanto dalle indagini svolte dal CTU era emersa una piena concordanza tra la grafia della scheda e le scritture di comparazione. Rilevava altresì che era la parte appellante onerata della dimostrazione della incapacità di intendere e di volere della de cuius all’atto della redazione del testamento, prova che però non poteva ritenersi fosse stata offerta.

Anche a tal fine avevano preminenza gli esiti delle specifiche indagini peritali che avevano escluso che la de cuius fosse affetta da patologie tali da menomarne in maniera irrimediabile la capacità cognitiva.

La patologia di cui era affetta, anche al momento della dimissione dall’ospedale, che di poco aveva preceduto il decesso, non implicava una riduzione della capacità di intendere e di volere, posto che anche dalle cartelle cliniche emergeva che la capacità psichica era integra. T.M. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di un unico motivo.

C.C. ha resistito con controricorso.

Il ricorso con un’unica censura denunzia la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost., comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, sostenendosi che la sentenza sarebbe in realtà munita di una motivazione apparente.

Si evidenzia che la Corte distrettuale ha del tutto omesso di considerare che le dimissioni ospedaliere della de cuius, avvenute in data 9/9/2000, e cioè lo stesso giorno della scheda testamentaria, erano state sottoscritte non già dalla paziente, ma dalla stessa controricorrente.

Tale elemento depone quindi per l’assenza di capacità della testatrice alla data cui risale l’atto di ultima volontà, come peraltro risulta comprovato anche dalle ampie deduzioni sviluppate nelle perizie di parte grafologiche, le quali sottolineano come la grafia della de cuius tradiva l’assenza della capacità di intendere e di volere.

La sentenza gravata ha del tutto omesso di argomentare su tale punto, con la conseguenza che la decisione deva ritenersi solo apparentemente motivata e quindi affetta da nullità ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

Il motivo è evidentemente destituito di fondamento.

Ed, invero, proprio in ragione della applicabilità alla fattispecie della novellata previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, emerge in maniera evidente che il motivo di ricorso miri surrettiziamente a veicolare, sotto la censura della commissione di un error in procedendo culminato nella sostanziale assenza di motivazione, una doglianza che investe invece la pretesa non corretta ed esauriente valutazione delle risultanze istruttorie, aspirando nei fatti ad una decisione in fatto in conformità dei propri desiderata.

A tal fine vale richiamare quanto autorevolmente sostenuto dalle Sezioni Unite nell’esegesi della novella, essendosi appunto precisato con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, che la riforma deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4.

Nella fattispecie, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di sindacare la motivazione, riconoscendo lo stesso ricorrente che la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito, non incorre nel vizio di carenza di motivazione (in tal senso si veda Cass. 13845/07; 7392/94; 16368/14; 19475/05). La deduzione circa la mancata disamina delle critiche mosse alla consulenza tecnica, peraltro non medico-legale, ma grafologica (e nella quale la stessa consulente, avv. Ce., dichiara di non avere le competenze per valutare le cartelle e la certificazione medica, che comunque non aveva ispezionato e valutato) si risolve pertanto in una censura sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, occorrendo a tal fine che il ricorrente evidenzi la sua rilevanza ai fini della decisione e dell’omesso esame in sede di decisione, ma pur sempre nell’ambito della previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Va altresì ricordato che Cass. S.U. n. 8054/2014 ha altresì sottolineato che “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”, essendo quindi evidente che il motivo, ove anche ritenuta ammissibile la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non appare idoneo a denunziare l’omesso esame di un fatto decisivo (e ciò anche a tacere del fatto che la sottoscrizione del foglio di dimissioni volontarie da parte di un soggetto diverso dal paziente ben potrebbe giustificarsi in modo alternativo al difetto di capacità dell’ammalata, come ad esempio per la superficialità del personale sanitario, ovvero per l’esigenza di evitare affaticamento in una paziente già provata dalla malattia).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso principale e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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