Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6825 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 11/03/2020), n.6825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24525-2016 proposto da:

IARA TYRES SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI

BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO STEFANORI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/2016 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 18/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la IARA TYRES srl., ricorrente avverso la sentenza n. 157/02/16 della CTR di PERUGIA, con memoria depositata il 19.9.2018, ha dichiarato, a seguito di accordo transattivo raggiunto con l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di (OMISSIS), (accordo omolgato dal Tribunale di Perugia in data 3.9.2018), di rinunciare al ricorso proposto, relativo al fascicolo n. 24525/2016, ed ha prodotto la notifica e l’accettazione di tale rinuncia (tramite PEC) all’Agenzia delle Entrate, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– in ragione di tale rinuncia al ricorso la IARA Tyres srl, ha richiesto la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese;

– la resistente Agenzia delle Entrate nulla ha opposto e che va dichiarata la declaratoria di estinzione del giudizio nei termini indicati, con esclusione dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 dell’8.3. 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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