Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6825 del 07/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6825 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 1782-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente nontbd contro
GE ITALIA HOLDING SPA;

– intimata avverso la sentenza n. 4324/10/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA CENTRALE di FIRENZE del 18/12/2012,
depositata il 27/11/2013;

Data pubblicazione: 07/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate ha impugnato con ricorso per saicazione affidato ad un
unico motivode sentenza resa dalla CTC della Toscana n.f/13, depositata il
on tale pronunzia il la Commissione centrale aveva respinto,
stando alla parte dispositiva, il ricorso proposto dalla medesima avverso la
decisione della Commissione tributaria di secondo grado della Toscana,
confermativa della pronunzia che aveva annullato il silenzio rifiuto sull’istanza
di rimborso IRPEG proposta dalla Nuovo Pignone SPA con riguardo al tributo
corrisposta sull’ammontare del credito di imposta sui dividendi percepiti
nell’anno 1988.
Secondo la CTC il ricorso dell’amministrazione doveva ritenersi fondato non
ravvisandosi i vizi di incostituzionalità. della disciplina normativa relativa
all’anno 1988 nella parte in cui esclude la compensazione del credito di imposta
con le perdite pregresse, già esclusi per due volte dalla Corte
costituzionale(ord.n.67/2001 e sent.n.308/2002). Non poteva, pertanto, ritenersi
la portata retroattiva della normativa sopravvenuta.
L’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza per contrasto insanabile
fra dispositivo e motivazione. La CTC aveva infatti integralmente accolto il
ricorso proposto dall’Agenzia, esplicitando le ragioni della infondatezza della
pretesa di rimborso con riferimento all’anno 1988, ma aveva poi in dispositivo
respinto il ricorso stesso.
Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.
Il ricorso è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte l’esatto contenuto della pronuncia va
individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la
motivazione nella parte in cui la medesima rivela l’effettiva volontà del giudice.
Ne consegue che è da ritenere prevalente la parte del provvedimento che è da
considerare come maggiormente attendibile e capace di fornire una
giustificazione del dictutn giudiziale-Cass. n.15585/2007,Cass. n. 15088/2015-.
Peraltro, non ricorre il vizio di nullità insanabile della sentenza quando si
percepisce in maniera inequivoca che la diversità fra motivazione e dispositivo
è frutto di un errore materiale.
Orbene, nel caso di specie, l’intera trama motivazionale della decisione qui
impugnata depone inequivocabilmente nel senso che la statuizione contenuta
nel dispositivo con la quale è stato respinto il ricorso dell’Agenzia sia frutto di
un errore materiale. In questa direzione militano le affermazioni, contenute
nella sentenza qui impugnata, di accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia
e di rigetto del ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’istanza di rimborso
dell’IRPEG corrisposta sull’ammontare del credito di imposta sui dividendi
percepito nell’anno 1988. Tale statuizione contenuta nella parte motiva è stata
linearmente e univocamente supportata dalle ragioni che hanno indotto la CTC
a disattendere la pretesa di rimborso della parte contribuente, già sunteggiata
nella parte espositiva.
Ric. 2015 n. 01782 sez. MT – ud. 18-02-2016
-2-

CONTI;

Ne consegue che Io scostamento fra motivazione e dispositivo è stato frutto di
un errore materiale emendabile ai sensi degli articoli 287 e 288 cod. proc. civ.
Il ricorso va per l’effetto rigettato. Nulla sulle spese.
PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso il 18.2.2016 nella camera di consiglio della sesta sezion i

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