Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6824 del 20/03/2010

Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 20/03/2010), n.6824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14082-2009 proposto da:

O.L. in proprio e quale esercente la patria potestà

sulla figlia minore O.V., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI

GIAMMARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAMBO

MARIO, giusta procura speciale in calce al ricorso per regolamento di

competenza;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO 27,

presso lo studio dell’avvocato CANTNO MARIA PAOLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato DE LUCA SUSANNA, giusta procura in calce alla

memoria;

– resistente –

avverso la sentenza n. 89/2009 del TRIBUNALE di PISTOIA – Sezione

Distaccata di MONSUMMANO TERME, depositata il 22/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. O.L., in proprio e nella qualità di esercente la potestà parentale sulla figlia minore V. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza del 22 aprile 2009, con la quale il Tribunale di Pistoia, Sezione Distaccata di Monsummano Terme, ha dichiarato – sull’eccezione proposta dalla parte convenuta – la propria incompetenza per ragioni di territorio e la competenza del Tribunale di Lucca sulla controversia, introdotta nella detta duplice qualità dall’ O. nei confronti di F. M., per ottenere il risarcimento dei danni sofferti per l’inesatta esecuzione da parte del medesimo delle prestazioni professionali odontoiatriche eseguite a favore della minore. Nella citazione introduttiva del giudizio l’attore aveva dichiarato la propria residenza e quella della figlia in Monsummnao Terme ed assunto – come si da atto nella difesa del resistente – di invocare il foro del consumatore. L’intimato ha resistito con memoria.

p.2. Il ricorso per regolamento di competenza è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e si ravvisano le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380- bis c.p.c..

3. Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Il resistente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si è osservato quanto segue:

“(…) 3. – L’istanza di regolamento di competenza è tempestiva.

Di verbale di udienza inserito nel fascicolo d’ufficio emerge che il Tribunale, all’udienza del 22 aprile 2009, ebbe a “decidere la causa come da separato dispositivo di cui da lettura alle ore 13,30 in assenza delle parti”, che, siccome emerge dallo stesso, erano comparse ad ore 12,30 ed avendo concluso. Al verbale risulta, poi, allegato soltanto il dispositivo della sentenza con attestazione del suo deposito da parte della cancelleria e non anche la sentenza nella sua integralità, cioè anche quanto alla motivazione. Ne consegue che – pur essendo rimasta irrilevante l’assenza delle parti al momento della lettura – poichè la lettura riguardò soltanto il dispositivo e così il deposito con allegazione a verbale, la sentenza nella sua integralità non si può reputare comunicata lo stesso 22 aprile 2009, bensì soltanto il successivo 29 maggio 2009, allorchè la cancelleria comunicò il deposito della sentenza. Il ricorso iscritto a ruolo e notificato successivamente a quello notificato precedentemente, ma non iscritto, dev’essere considerato tempestivo e scrutinabile ai sensi dell’art. 387 c.p.c..

Non è fondata l’eccezione di inammissibilità per omessa indicazione dei motivi e per inadeguatezza del quesito di diritto prospettato.

Ancorchè l’esposizione del ricorso, nella parte dedicata ai “motivi del ricorso” non rechi una formale indicazione riassuntiva del loro tenore, essa li contiene.

Inoltre, il quesito formulato è idoneo ad assolvere all’onere di cui all’art. 366-bis c.p.c., applicabile in relazione all’epoca di proposizione del ricorso.

Il quesito viene enunciato in chiusura dell’esposizione dei motivi e delle conclusioni, dopo una premessa riassuntiva che enuncia l’errore compiuto ad avviso del ricorrente dal Tribunale a quo e che, dunque, vale ad assolvere il requisito di conclusività e correlazione alla decisione impugnata, che deve necessariamente avere il quesito di diritto. Esso ha il seguente tenore: nel caso di domanda avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni proposta nei confronti del medico dentista libero professionista da parte del paziente che si assume danneggiato per inadempienza del medesimo, in assenza di clausola derogativa del Foro che si stata discussa dalle parti prima della eventuale sottoscrizione e/o comunque in difetto di contratto scritto, può il paziente incardinare la causa avanti il Tribunale nella cui circoscrizione ha la propria residenza?.

Poichè l’errore del Tribunale è individuato nel rifiuto di applicazione della norma dell’art. 33, comma 2, lett. u), Codice del consumo e, quindi, del cd. foro del consumatore, il quesito è correttamente ed idoneamente formulato.

4. – L’istanza di regolamento di competenza sembrerebbe fondata. Va premesso che il Tribunale ha rifiutato di applicare il foro del consumatore nella contemplazione dei precedenti della Corte di cui all’ord. n. 20 del 2009 e n. 8093 del 2009. Il primo precedente è stato travisato, là dove si è riferita la decisione ad una causa di risarcimento dei danni sofferti per prestazioni sanitarie erogate da un ospedale pubblico e/o convenzionato. Viceversa, il precedente non dice affatto alcunchè sulla natura pubblica della casa di cura che aveva eseguito la prestazione ed anzi ragionando di un rapporto senza alcuna qualificazione, palesemente si riferisce ad un rapporto privatitistico.

D secondo precedente – che erroneamente è pertanto detto in contrasto con l’altro – è assunto esattamente nel suo significato, là dove ha escluso il foro del consumatore per le domande intese a far valere la responsabilità della struttura pubblica e/o convenzionata, ma è poi assunto a motivo per argomentare che l’esclusione dovrebbe operare anche nel rapporto privato fra paziente medico, perchè esso sarebbe espressione di “un dovere di prestazione professionale derivante dalla legge qual’è il diritto alla salute”.

Questo assunto è privo di fondamento per la ragione che non è dato comprendere che rilevanza abbia la legge (cioè, evidentemente, l’art. 32 Cost.) quale fonte dell’insorgenza del rapporto, quando esso sorge dal contratto di prestazione d’opera che, come nella specie, costituisca la causa della pretesa dedotta in giudizio.

Viceversa, il Tribunale, se non avesse superficialmente travisato il suo significato, avrebbe dovuto ritenere infondata l’eccezione di incompetenza proprio sulla base di Cass. (ord.) n. 20 del 2009, la quale ha espressamente affermato il seguente principio di diritto:

®La domanda di condanna al risarcimento del danno proposta in confronto di un medico allegando che da una prestazione da lui eseguita presso il proprio studio è derivato all’attore un danno, deve essere qualificata come domanda fondata su contratto di prestazione d’opera professionale, di cui si fa valere un adempimento inesatto. Il paziente può proporre la domanda davanti al foro della propria residenza, sia stato o no il contratto di prestazione di opera professionale concluso per iscritto: ciò, in base all’art. 1469 bis c.c., commi 1 e 3, n. 19), se la domanda è stata proposta prima della entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e di tale Decreto art. 33, commi 1 e 2, lett. u), se proposta dopo.

Paziente e medico e per esso la struttura sanitaria in cui opera, assumono, nel contratto di prestazione d’opera professionale medica, le rispettive qualità di consumatore e professionista e la disposizione dettata dalle disposizioni richiamate si applica anche se il contratto non è stato concluso per iscritto ed indipendentemente perciò dal fatto che sia stata pattuita per iscritto una clausola di proroga della competenza. Invero, il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 1, nel delineare le condizioni di applicazione delle norme generali sui contratti del consumatore – se letto alla stregua delle definizioni contenute nell’art. 3, non esclude da tale ambito contratti che pur intervenendo tra un consumatore ed un professionista non abbiano natura di contratti di massa”.

Nel caso deciso dalla citata ordinanza veniva in considerazione una domanda proposta anche contro una struttura sanitaria (privata, giusta i rilievi di cui sopra), ma tale particolarità non assume alcuna rilevanza ai fini dell’operatività del principio, che riguarda anche il caso in cui la controversia concerna un rapporto svoltosi esclusivamente fra il medico ed il paziente, come nel caso in esame.

Del tutto priva di rilievo è la circostanza – evocata dal resistente – che il qui ricorrente abbia scelto di avvalersi della prestazione di un medico di un luogo diverso dalla residenza. Il fatto che il ricorrente avesse scelto di rivolgersi ad un professionista altrove residente non lo ha posto al di fuori della logica di tutela del foro del consumatore, come vorrebbe il resistente, che, in sostanza, vorrebbe che tale foro operasse solo se la residenza del professionista e quella del consumatore coincidano. Il che, oltre ad essere privo di qualsiasi benchè minimo riscontro normativo (che, anzi se vi fosse, sarebbe del tutto irragionevole), è anche intrinsecamente contrario alla logica sottesa alla tutela apprestata dal detto foro, posto che se la residenza del consumatore non potesse venire in rilievo quando non coincida con quella del professionista (anche solo all’interno dell’ambito della competenza territoriale del giudice da adirsi) o con il luogo che altrimenti radicherebbe la competenza (esecuzione della prestazione) non si comprenderebbe come potrebbe rilevare. Sembra, pertanto, che si dovrà dichiarare la competenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Distaccata di Monsummano Terme”.

p.2. Il Collegio condivide parzialmente le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

Nella sua memoria parte resistente rileva che la relazione no si è fatta carico dell’eccezione di inammissibilità dell’istanza per la ragione che sarebbe stata proposta da O.L. anche in nome e per conto della figlia V., nonostante che la stessa sia divenuta maggiorenne il (OMISSIS).

Il rilievo è fondato quanto all’omessa considerazione dell’eccezione da parte della relazione.

L’eccezione è, viceversa, fondata soltanto nei sensi di cui si dice qui di seguito. Effettivamente il ricorso, per quanto attiene a O.V. è da ritenere inammissibile, perchè al momento della sua notificazione la stessa era divenuta maggiorenne. Inoltre, tale inammissibilità non può essere rimediata con un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. nei suoi riguardi: infatti, secondo la più recente giurisprudenza della Corte è da condividere l’idea che in sede di regolamento di competenza il litisconsorzio non sia sempre un litisconsorzio necessario processuale, come si riteneva una volta, ma possa essere riconducibile sia all’art. 331 c.p.c. sia all’art. 332 c.p.c. a seconda dei casi. E’ stato, infatti, statuito: “Se più parti sono convenute in un unico processo, ai sensi dell’art. 103 cod. proc. civ. – come nel caso in cui il danneggiato da un sinistro stradale abbia convenuto in giudizio, oltre che il proprietario e l’assicurazione per la R.C.A., anche il conducente del veicolo – le cause, connesse, sono scindibili ed il litisconsorzio che si instaura tra di esse è facoltativo. Pertanto se alla parte della causa connessa non è notificata l’istanza di regolamento di competenza, come invece previsto dall’art. 47 c.p.c., comma 2, nè essa vi ha aderito, nei suoi confronti non deve esser ordinata integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., bensì il ricorso può esserle notificato, ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ., e cioè soltanto se l’impugnazione non è preclusa dalla scadenza del termine, altrimenti questa causa procede separatamente – con la conseguenza che la decisione della Corte di Cassazione sulla competenza non esplica alcuna efficacia su di essa – perchè l’inconveniente derivabile dalla separazione delle cause è compensato dall’esigenza, di rilevanza costituzionale, di assicurare la ragionevole durata del processo. (Principio affermato in una fattispecie in cui il danneggiato da un sinistro stradale aveva convenuto in giudizio il conducente, il proprietario e l’assicurazione per la RCA del veicolo investitore, ma non aveva notificato l’istanza di regolamento di competenza al conducente)¯ (così Cass. (ord.) n. 15477 del 2004; si veda anche Cass. n. 898 del 2005).

Nel caso di specie i due O. hanno fatto valere domande di risarcimento danni da illecito contrattuale le quali erano riconducibili alla figura del litisconsorzio iniziale facoltativo, essendo esse connesse solo per la comunanza del titolo, rappresentato dallo stesso rapporto contrattuale. La relazione fra le due domande è, perciò, riconducibile all’art. 332 c.p.c. e, poichè nei confronti della O. è ormai precluso il termine per la proposizione del regolamento, non deve provvedersi ai sensi di detta norma.

Peraltro, l’inammissibilità dell’istanza della O. non determina alcun effetto sull’istanza di regolamento di competenza per quanto attiene all’ O..

Riguardo ad essa le considerazioni con cui la memoria critica la relazione sono assolutamente assiomatiche e non dimostrate, là dove vorrebbero che nella specie non ricorra la posizione di squilibrio tipica del rapporto consumatore-professionista.

L’istanza di regolamento di competenza dev’essere decisa, dunque, anzitutto con la declaratoria di inammissibilità quanto a O. V., in conseguenza della quale il giudizio, riguardo alla domanda proposta da Costei dovrà essere riassunto davanti al Tribunale di Lucca. Viceversa, l’istanza va decisa con l’accoglimento e, quindi, la declaratoria della competenza del Tribunale di Pistola, Sezione Distaccata di Monsummano Terme, quanto alla domanda proposta da O.L. in proprio, che, pertanto, dovrà essere riassunta dinanzi a tale giudice.

L’esito che così si verifica, che è la separazione delle due cause e la trattazione da parte di due diversi giudici, è consentito perchè rientra nei poteri di questa Corte, di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2, trattandosi di un provvedimento reso necessario dalla statuizione della Corte sulla competenza, che risulta dal diverso esito dell’istanza per le parti.

Le spese del regolamento possono compensarsi quanto al rapporto fra l’ O., nella veste di rappresentante della figliola e il resistente, mentre si rimettono al giudice del merito quanto al rapporto processuale in proprio fra il medesimo ed il resistente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza quanto alla sua proposizione da parte di O. L., in qualità di rappresentante della figlia O. V.. Accoglie l’istanza di regolamento di competenza in quanto proposta in proprio da O.L. e dichiara la competenza del Tribunale di Pistola, Sezione Distaccata di Monsummano Terme quanto alla domanda dal medesimo proposta in proprio. Rimette le parti O.L. e F.M. davanti a tale giudice, anche pale spese del giudizio di regolamento, quanto alla domanda proposta in proprio da O.L.. Compensa le spese del giudizio di regolamento di competenza quanto al rapporto processuale fra O.L. in qualità di preteso rappresentante di O.V. ed il resistente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA