Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6824 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 03/03/2017, dep.16/03/2017),  n. 6824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5579-2016 proposto da:

P.E., T.A., domiciliati in ROMA presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARIA CABURAZZI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.S.C., F.S., F.C.,

F.A., elettivamente domiciliati in ROMA, LUNG.TEVERE A. DA BRESCIA

9-10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA FIORETTI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANLUCA MASOTTI

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 184/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dai ricorrenti.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

All’esito di un primo giudizio definito dalla Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 1473/1996, i coniugi P. – T. erano stati condannati alla demolizione di un manufatto adibito a magazzino – garage in quanto realizzato a distanza illegale dalla proprietà degli attori F.C. e M..

Demolito il fabbricato nel 1998, con un nuovo atto di citazione del 2001 i F. evocavano nuovamente in giudizio i coniugi P. – T. deducendo che sull’area di sedime interessata dal fabbricato demolito, avevano realizzato altro manufatto nella medesima posizione e con le stesse dimensioni, chiedendone la demolizione perchè del pari in contrasto con la disciplina in materia di distanze.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Venezia rigettava la domanda ritenendo che si trattasse di un volume tecnico pertinenziale avente la finalità di proteggere l’impianto termico, per il quale si applicavano le distanze previste dal codice civile.

A seguito di appello proposto dagli attori, la Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 508/2010 riformava la decisione di primo grado osservando che la nuova costruzione aveva interessato la medesima area di sedime del manufatto già demolito e che le sue dimensioni non corrispondevano a quelle di un vano tecnico, trattandosi di una costruzione a tutti gli effetti, per la quale non può farsi riferimento alle distanze codicistiche, come invece previsto per i soli volumi tecnici.

Avverso tale sentenza i convenuti hanno proposto ricorso per revocazione denunziando con un primo motivo il dolo degli attori, per avere offerto una falsa rappresentazione della realtà, ed in particolare sostenendo l’identità tra il manufatto demolito e quello oggetto di causa, adducendo inoltre che la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda attorea sarebbe stata in contrasto con il precedente giudicato.

Con il secondo motivo di revocazione deducevano ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 l’errore di fatto nel quale erano incorsi i giudici di appello, i quali non si erano avveduti che il manufatto non era stato autorizzato solo a protezione della caldaia ma anche per altre utilità dell’edificio principale.

Ancora evidenziavano come altro errore fosse rappresentato dalla circostanza che pur affermandosi la natura di costruzione del locale, si era trascurato che il giudice di primo grado aveva fatto applicazione dell’art. 873 c.c., che appunto disciplina le distanze tra costruzioni. Inoltre si lamentava che erroneamente la Corte d’Appello aveva ritenuto che il locale di cui all’atto di citazione fosse la mera riedificazione del manufatto demolito, e che erano state erroneamente individuate le misure della nuova opera, in contrasto con quanto emergeva dalla stessa CTU.

La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 184 del 27 gennaio 2015 ha rigettato la revocazione.

Quanto alla deduzione del dolo revocatorio, rilevava che in realtà le deduzioni difensive degli appellanti non apparivano idonee a configurare degli artifici o raggiri tali da paralizzare la difesa avversaria o da impedire al giudice di accertare la verità, in quanto la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi ovvero il silenzio su fatti decisivi o la mancata produzione di documenti non possono giustificare l’accoglimento della domanda di revocazione. Inoltre l’aver fatto apparire che la sentenza di primo grado fosse contraria ad un giudicato in realtà inesistente non teneva conto del fatto che alla fine la decisione del giudice di appello concerneva un apprezzamento in fatto circa la possibilità di qualificare come pertinenza il manufatto oggetto di causa.

In merito al secondo motivo di revocazione denunziante pretesi errori di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 la decisione della Corte lagunare sottolineava come spesso quelli che erano indicati come errori non erano le reali affermazioni della sentenza impugnata, quanto le allegazioni difensive degli appellanti.

In realtà vi era stato un differente apprezzamento delle caratteristiche fattuali del locale eretto dai convenuti sicchè anche a voler ritenere erroneamente calcolate le dimensioni dello stesso, ciò non incideva sul fatto che i giudici di appello avessero qualificato l’opera come costruzione sulla base di una considerazione complessiva di tutti i suoi elementi e di tutte le sue possibilità di utilizzo.

T.A. e P.E. hanno proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di due motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti sul presupposto della sua tardività, dovendosi ritenere che trattandosi di impugnazione (e nella specie risulta avanzata anche istanza di revocazione ordinaria ex art. 395 c.p.c., n. 4) avverso sentenza emessa all’esito di un giudizio intrapreso in primo grado in data anteriore al 4 luglio 2009, trova applicazione il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma di cui alla L. n. 69 del 2009.

Passando al merito, con i due motivi, ed in relazione alle due diverse ipotesi di revocazione denunziate dai ricorrenti dinanzi alla Corte d’Appello, si denunzia l’omessa disamina di fatti decisivi ai sensi della novellata formulazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

A tal fine occorre richiamare quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che nell’offrire una puntuale interpretazione del nuovo testo normativo, hanno appunto precisato che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere intesa, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. n. 8053/2014). Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4.

Inoltre Cass. S.U. n. 8054/2014 ha altresì sottolineato che “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”, essendo quindi evidente che il motivo, ove anche ritenuta ammissibile la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non appare idoneo a denunziare l’omesso esame di un fatto decisivo.

Poste tali coordinate ermeneutiche, si evidenzia che i motivi nella loro formulazione, lungi dal rimarcare l’esistenza di fatti decisivi, di cui sarebbe stata omessa la disamina, mirano in realtà a contestare quello che ne è stato l’apprezzamento compiuto dai giudici di merito, ponendo in essere una non consentita istanza di riesame di fatti già compiutamente apprezzati dalla Corte distrettuale, peraltro con motivazione congrua ed esente da mende logiche e giuridiche.

In tal senso l’esclusione dell’esistenza del dolo processuale degli attori è stata sostenuta dalla sentenza gravata proprio sulla base della disamina dei comportamenti processuali addebitati ai controricorrenti (affermazione della assoluta identità tra il manufatto demolito e quello oggetto di causa, esistenza di un contrasto tra il giudicato già formatosi e la statuizione del giudice di prime cure nel secondo giudizio intentato dai F.), e di ciò traspare traccia dallo stesso tenore del motivo di ricorso, nel quale si deduce piuttosto che l’omessa disamina dei fatti denunziati, la pretesa insufficienza della motivazione offerta dal giudice di merito (cfr. pag. 17 del ricorso), o meglio ancora una motivazione che non soddisfa le attese della parte.

Analoghe considerazioni valgono in merito ai pretesi fatti di cui sarebbe stata omessa la disamina in relazione alla censura di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4 contestandosi l’apprezzamento che la Corte d’Appello nella sentenza pronunciata in sede di revocazione avrebbe fatto circa la rilevanza del provvedimento amministrativo che aveva permesso la realizzazione del manufatto, e comunque l’apprezzamento, che costituisce un evidente accertamento in fatto, circa i caratteri di vera e propria costruzione del bene dei ricorrenti, del quale è stata ordinata la demolizione.

In tal senso la decisione gravata ha ritenuto di poter prescindere dal contenuto del provvedimento amministrativo, ritenendo comunque superabili anche le imprecisioni in merito alle effettive dimensioni dell’opera e la sua non perfetta coincidenza strutturale con il locale che era stato interessato dal primo giudizio, valorizzandosi al contrario l’autonomo potere di apprezzamento della nozione di costruzione esercitato dal giudice di appello.

La lettura della sentenza che oggi è oggetto di ricorso conferma che tutti gli elementi di cui si denunzia l’omessa disamina sono stati invece specificamente valutati, di guisa che il motivo di ricorso si risolve in una critica a quella che ne è stata la considerazione effettuata dal giudice di merito, non attenendosi quindi al paradigma normativo del novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso principale e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro, 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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