Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6824 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 11/03/2020), n.6824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19844-2016 proposto da:

AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIZZONIA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE RUSSO

CORVACE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1103/2016 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 10/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTGRELLI.

Fatto

RITENUTO

Che:

-La C.T.R. di NAPOLI con sentenza 1103/50/16 rigettava l’appello proposto da Autostrade Meridionali S.p.A. (società concessionaria dell’A.N.A.S. – ora Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – per la costruzione e la gestione del servizio autostradale a pedaggio e dei connessi servizi di mobilità relativi all’Autostrada (OMISSIS)), avverso la sentenza della CTP di NAPOLI 26468/27/14.

La ricorrente aveva proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale n. (OMISSIS), per la parte in cui aveva attribuito la categoria catastale A10 e C2 alla unità immobiliare sita in (OMISSIS), individuata al foglio (OMISSIS), part. (OMISSIS), sub. 3, 4, in luogo della ctg. E9 proposta dalla contribuente con Doc.fa.

Esponeva, in particolare, che fabbricati erano adibiti ad uso esclusivo della sezione autostradale di (OMISSIS) ubicata lungo l’autostrada e si riferivano a più unità funzionalmente connesse ed incorporate alla rete autostradale, per cui era incomprensibile la distinzione operata dall’Agenzia del Territorio tra fabbricato “pensiline, caselli e stazioni” ed i fabbricati adiacenti destinati ad “uffici, manutenzione e tettoia posti auto”. Tutti i fabbricati avevano le stesse caratteristiche e nessuno di essi poteva essere destinato ad attività funzionalmente autonome rispetto a quella a cui era destinato l’intero corpo della stazione autostradale.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso.

Con il proposto appello l’Agenzia delle Entrate eccepiva, in via preliminare, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Demanio dello Stato e, nel merito, insisteva nella propria rettifica del classamento.

La CTR accoglieva il gravame, limitatamente al motivo preliminare relativo al vizio del contraddittorio e disponeva la rimessione della causa al Giudice di primo grado “per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato, proprietario del bene”. Secondo il Giudice di appello, infatti, “l’accatastamento ha, quale soggetto destinatario, il proprietario del bene che è lo Stato che, a norma dell’art. 823 c.c., comma 2, (“spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico”) è il soggetto a cui compete l’esercizio di ogni azione relativa al bene. Il concessionario avrebbe, rispetto al soggetto pubblico concedente, una concorrente legittimazione processuale come affermato da Cass. sez 2, n. 819/83, che ha assimilato il concessionario di un bene demaniale all’usufruttuario, ravvisando un litisconsorzio necessario con il proprietario ove ad agire sia l’usufruttuario o il concessionario (nella fattispecie esaminata con azione per la difesa della servitù)”.

Avverso detta sentenza propone ricorso innanzi a questa Corte la Autostrade Meridionali S.p.A., eccependo:

1-Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, e art. 14, comma 1, dell’art. 100 c.p.c., e dell’art. 823 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con esclusione nel caso in giudizio del litisconsorzio necessario con lo Stato.

2- Nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto l’integrazione del contraddittorio in assenza dei presupposti di legge, con violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10,14 e art. 59, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

3-In subordine: nullità della sentenza impugnata per assoluta indeterminatezza e incertezza circa il soggetto (e la relativa articolazione amministrativa) nei cui confronti integrare il contraddittorio, con violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, nn. 4) e 5), e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

L’intimata Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso. La soc. ricorrente depositava memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La censura è fondata. Come osservato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 15489/2010), in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari; tuttavia, nel caso in questione, il proprietario è lo Stato che ha dato in concessione un bene demaniale (nella specie un tratto autostradale) ad una società privata, la quale ha poi costruito alcuni immobili divenuti oggetto di classamento. La sentenza citata dalla CTR in materia di servitù – è inconferente non potendosi assimilare l’usufruttario con il concessionario ai fini della chiamata in causa del proprietario-concedente; infatti, la servitù si riferisce al diritto di terzi sul bene e quindi, nel relativo giudizio, la posizione processuale del terzo si contrappone a quella del proprietario/usufruttuario (i quali pertanto debbono ex lege partecipare entrambi al giudizio).

Diversamente e correttamente va richiamata, invece, la sentenza Cass., Sez. Unite, n. 10890/2001 per la quale “l’art. 823, comma 2, c.c. attribuisce alla p.a. la facoltà di agire per la tutela dei beni demaniali sia in via amministrativa, sia avvalendosi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso previsti dalla normativa civilistica. Il soggetto cui la p.a. conceda la costruzione e l’esercizio dei beni stessi subentra a detta p.a. nella titolarità di tale facoltà. In applicazione di tale principio, secondo una consolidata giurisprudenza, qualora la realizzazione e la gestione di un’autostrada vengano affidate in concessione, ai sensi della L. n. 729 del 1961, art. 16 e sg., ad una società privata, questa, per l’intera durata della concessione, e per ciò che attiene all’esercizio dell’opera, subentra nei poteri e nelle funzioni spettanti alla p.a. concedente, e acquisisce, quindi, la facoltà di agire dinanzi al giudice ordinario per la tutela del bene demaniale”.

In ragione della corretta individuazione del soggetto passivo dell’imposta nel concessionario autostradale, qui ricorrente, conseguente al diverso classamento disposto a seguito della procedura Doc.fa da parte dell’Agenzia (che fa le veci dello Stato), la censura deve ritenersi fondata.

2. Sulla base di quanto già esposto e con particolare riferimento al secondo motivo, va evidenziato, altresì, che la sentenza impugnata è viziata anche con riferimento alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 2, oltre che dei principi sul doppio grado di giudizio, violazioni che, traducendosi in un error in procedendo, determinano la nullità della medesima. Sul punto si rileva che, secondo il citato art. 14, “se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1, è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza” e che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, dispone che “la commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:… b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato”.

Come già rilevato, in relazione al primo motivo, la partecipazione dello Stato nel presente giudizio non comporterebbe alcun “risultato utile e pratico” per la risoluzione della controversia, in quanto il corretto classamento dell’immobile autostradale, oggetto della presente controversia, è questione di interesse del solo concessionario, riguardando esclusivamente la sua posizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Territorio; ciò in quanto il soggetto concessionario, è – per tutta la durata della concessione – l’unico soggetto titolato alla tutela del bene demaniale “autostrada”.

I Giudici della CTR avrebbero dovuto, quindi, pronunciarsi sul merito della controversia senza ordinare l’integrazione del contraddittorio con lo “Stato”, da ritenersi, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, privo di interesse alla procedura di accatastamento relativa agli immobili autostradali.

Da ciò, consegue la nullità della sentenza, viziata da error in procedendo per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, art. 14, comma 2, e art. 59, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Il terzo motivo è assorbito.

P.Q.M.

Accoglie il primo e secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR di Napoli, in diversa comparizione, anche per le spese, per la decisione dell’appello nel contraddittorio delle parti già presenti.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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