Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6824 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 09/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32003-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4561/07/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 09/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la CTR della Calabria, in causa su avviso di accertamento notificato da essa ricorrente a P.F. ai fini Irpef dell’anno 2003 per redditi non dichiarati da partecipazione nella società di fatto F., ha accolto l’appello del contribuente e rigettato l’appello incidentale dell’Agenzia contro la pronuncia con cui la CTP di Reggio Calabria aveva accolto in parte il ricorso originario riducendo la pretesa impositiva del 50% in coerenza con quanto già disposto dalla medesima CTP, con altra richiamata pronuncia, in riferimento al ricorso della società di fatto avverso avviso per ricavi non dichiarati ai fini Iva e Irap dello stesso anno:

2. la CTR ha affermato che la decisione di primo grado era “irregolare” perché la Ctp, “pronunciandosi sul reddito di partecipazione del socio P., si è limitata a rimandare per relationem al contenuto di altra sentenza” e che l’ufficio non aveva fornito prova dell’esistenza della società di fatto F.. Ha poi richiamato la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 14815/2008 (“In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”). Infine la CTR ha fatto “presente che è stata emessa ordinanza di cassazione di declaratoria di nullità del giudizio della società di fatto F. della quale P.F. era presumibilmente socio”;

2. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Sostiene la ricorrente che le ricordate affermazioni della CTR siano contraddittorie e illogiche: la Ctr affermando la “irregolarità” della motivazione della decisione appellata, aveva riconosciuto la fondatezza dell’appello incidentale e tuttavia l’aveva poi respinto; aveva inoltre, in modo contraddittorio, richiamato la ricordata sentenza n. 14815/2018 e dato conto della cassazione di una decisione riguardante la società di fatto F. – della quale aveva altresì detto che F.F. “era presumibilmente socio” – e, tuttavia, aveva anche detto che l’ufficio non aveva provato l’esistenza della società di fatto F.;

3. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 101 c.p.c., dell’art. 111 Cost., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 61. L’Agenzia denuncia la nullità della sentenza impugnata e la nullità dell’intero processo per violazione del principio di integrità del contraddittorio per avere la CTR deciso della controversia invece di disporre l’integrazione del contraddittorio rispetto alla società di fatto e a tutti i soci.

4. il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. l’Agenzia ha richiamato l’ordinanza di questa Corte n. 16447/2019 della quale la CTR ha mostrato di avere conoscenza laddove ha “fa(tto) infine presente che è stata emessa ordinanza di cassazione di declaratoria di nullità del giudizio della società di fatto F. della quale P.F. era presumibilmente socio”.

La detta ordinanza in effetti ha statuito: “e’ pacifico che le riprese, come si legge a pag. 2 del ricorso traggono origine da “ricavi, conseguiti ed omessi (…) suddivisi in parti uguali al 20% tra i cinque soci” con conseguenti riprese anche ai fini IRPEF per trasparenza in capo ai soci. Tuttavia, nel processo sin dal primo grado non risultano essere stati parti del giudizio G.A.E., L.A. e P.F., come indicato in controricorso alle pagg.7 e 8. Conseguentemente, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso principale, la sentenza impugnata dev’essere cassata, il giudizio va dichiarato integralmente nullo, con rinvio alla CTP, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio e per ulteriore trattazione…”;

2. va ricordato che “nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti.(Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 23261 del 27/09/2018). Il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento promosso dal socio di fatto di una società di persone, che pure contesti tale qualità, deve svolgersi nel contraddittorio tra la società ed i soci della stessa, perché la relativa decisione non può conseguire il suo scopo, ove non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti. (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 24025 del 03/10/2018; cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14227 del 08/07/2020);

3. il secondo motivo di ricorso deve essere quindi accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, il giudizio va dichiarato integralmente nullo, con rinvio alla CTP, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio e per ulteriore trattazione, con compensazione delle spese di lite sino ad ora maturate tenuto conto del fatto che -come la stessa Agenzia delle Entrate evidenzia- la questione della non integrità del contraddittorio era stata posta all’attenzione della CTR come primo motivo dell’appello principale contro la decisione della CTP.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità del giudizio con compensazione delle spese, e rinvia alla CTP di Reggio Calabria, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio e ulteriore trattazione;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 9 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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