Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6823 del 24/03/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 6823 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA
sul ricorso 14857-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria

del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 24/03/2014

- ricorrenti contro
FORMOSO SALVATORE;

– intimato –

dell’8.4.2011, depositata il 18/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZILLO.
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di Napoli ha
respinto l’appello proposto dalla s.p.a. Enel Distribuzione avverso la
sentenza del Giudice di pace che l’ha condannata a risarcire a
Salvatore Formoso il danno da inadempimento del contratto di
somministrazione dell’energia elettrica.
L’inadempienza è stata ravvisata nel fatto che l’Enel non si è
uniformato all’obbligo di garantire alla clientela almeno una modalità
gratuita di pagamento delle bollette, come disposto dall’Autorità
Garante per l’Energia Elettrica e il Gas, all’art. 6 comma 6.4 della
delibera n. 200/1999.
Ha ritenuto il giudice di appello che l’obbligo di cui alla predetta
delibera è da ritenere automaticamente inserito nei contratti di
somministrazione dell’energia stipulati dall’Enel con la clientela, ai
sensi dell’art. 1339 cod. civ., e che l’Enel non vi si è uniformata.
La s.p.a. Enel Servizio Elettrico, nella qualità di procuratore speciale
della s.p.a. Enel Distribuzione, propone ricorso per cassazione.
L’intimato non ha depositato difese.
Motivi della decisione
Ric. 2012 n. 14857 sez. M3 – ud. 13-02-2014
-2-

avverso la sentenza n. 6094/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI

2.- Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2 legge 14 novembre
1995 n. 481, dell’art. 1339 cod. civ., nonché vizi di motivazione, per
avere il giudice di appello ritenuto che l’AEEG abbia il potere di
determinare il contenuto negoziale dei contratti tramite i quali il
servizio è reso.

giurisprudenza di questa Corte, la quale ha rilevato che ben può
ritenersi, in linea di principio, che le prescrizioni dell’AEEG di cui alla
legge n. 481 del 1995 possano comportare anche l’integrazione dei
contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 cod. civ. c.c., come si desume
dal comma 37 dell’art. 2; ma che ciò non può dirsi del caso in esame,
poiché l’art. 6, 4° comma della delibera n. 200 del 1999 è prescrizione
inidonea ad integrare una clausola di contenuto determinato (Cass. civ.
Sez. 3, 27 luglio 2011 n. 16401; Cass. civ. Sez. 6-3, 12 dicembre 2011 n.
26610; Idem, ord. 7 febbraio 2012 n. 1734, fra le tante).
Essa infatti lascia al concessionario il potere di scegliere l’una fra le
tante possibili modalità di prevedere il pagamento gratuito e lo
autorizza ad individuare gli stessi termini della modalità gratuita.
Va poi considerato che l’esercizio del potere di determinazione delle
modalità di pagamento da parte del concessionario deve muoversi
nell’ambito delle norme del codice civile, secondo cui le spese del
pagamento sono a carico del debitore (art. 1196 c.c.), ed il pagamento
di somma di denaro a contenuto determinato deve essere eseguito nel
domicilio del creditore (art. 1182 c.c.).
Ciò comporta che l’utente di energia sarebbe tenuto, in linea di
principio, a recarsi a pagare presso il domicilio dell’ente fornitore del
servizio, e che — trattandosi della modalità di adempimento prevista
dalla legge – la relativa spesa dovrebbe restare a suo carico.

Ric. 2012 n. 14857 sez. M3 – ud. 13-02-2014
-3-

2.- Il motivo è manifestamente fondato, alla luce della consolidata

Pertanto, in mancanza di un’espressa deroga all’art. 1196 c.c., la
previsione di una modalità gratuita di pagamento non poteva
implicare che l’utente dovesse essere esentato da qualunque spesa; ma
semmai solo che l’esercente non potesse imporre un addebito ulteriore,
in caso di pagamento al suo domicilio.

come clausola a contenuto determinabile (anche ammesso che l’art.
1339 c.c. sia in tal caso applicabile, considerato che nella specie la
determinabilità sarebbe affidata alla discrezione di una sola parte: cfr.
ampiamente, sul tema, Cass. civ. Sez. 3, 27 luglio 2011 n. 16401;
Cass. civ. Sez. 6/3, Ord. 12 dicembre 2011 n. 26610; Idem, 7 febbraio
2012 n. 1734, cit.).
Erroneamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto che la
disposizione dell’art. 6, comma 6 n. 4, della citata delibera dell’AEEG
sia da ritenere automaticamente inserita nei contratti di utenza e su tale
disposizione ha fondato la condanna dell’Enel al risarcimento dei
danni.
3.- Gli altri motivi risultano assorbiti.
4.- La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito.
L’appello proposto dall’Enel deve essere accolto, con il rigetto di tutte
le domande attrici.
Considerata la novità della questione e la mancanza di precedenti
giurisprudenziali al tempo in cui il giudizio è stato iniziato e si è svolto,
le spese dei gradi di merito si compensano fra le parti.
5.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la
soccombenza.

Ric. 2012 n. 14857 sez. M3 – ud. 13-02-2014
-4-

Né l’art. 6, 4° comma, ha un contenuto tale da poter essere mutuato

P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, accoglie l’appello proposto da Enel Servizio
Elettrico e rigetta tutte le domande proposte dall’attore.
Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’intimato a pagare

600,00, di cui € 200,00 per esborsi ed € 400,00 per compensi; oltre agli
accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2014
L’

Il Presidente

le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in €

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