Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6823 del 19/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, (ud. 16/01/2018, dep.19/03/2018),  n. 6823

Fatto

 

Con sentenza del 15 settembre 2014 il Tribunale di Bolzano accoglieva la domanda, proposta da T.A. nei confronti del Comune di Castelrotto, risarcitoria ex art. 2051 c.c. dei danni dall’attore riportati per essere caduto dalla bicicletta sopra un tombino presente in strada e non segnalato. Il Comune proponeva appello, cui controparte resisteva, e la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, accoglieva il gravame, affermando i sintesi che il tombino era facilmente evitabile, per cui era stata l’imprudenza dell’appellato l’unica causa del sinistro.

Il T. ha proposto ricorso articolato in due motivi, da cui si difende con controricorso il Comune di Castelrotto.

Il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2697,2051 e 1227 c.c. nonchè dei principi sulla responsabilità derivante da cose in custodia.

Il secondo motivo, ex art. 360 c.c., comma 1, n. 5, denuncia omessa motivazione sulle specifiche contestazioni effettuate su punti che sarebbero decisivi.

Ritenuto che:

1. Il primo motivo, in sostanza, censura la pronuncia impugnata sotto il profilo del riparto dell’onere probatorio, adducendo che la corte territoriale “non ha mai revocato in dubbio il fatto che l’odierno Ricorrente avesse provato il nesso causale sussistente tra la buca presente lungo la (OMISSIS) ed i danni riportati” da lui (danni “mai contestati dalla controparte”), ma ha addossato all’infortunato la prova del caso fortuito, cioè del fattore che avrebbe mandato assolto il custode da ogni responsabilità, la cui esistenza invece “doveva essere fornita integralmente dal custode stesso”, così violando i principi di diritto sanciti dagli artt. 1227,2051 e 2697 c.c.. Il motivo presenta anche una serie di argomentazioni fattuali, incluse quelle nel senso che la prova del caso fortuito non sarebbe stata fornita. Tuttavia il suo reale nucleo è da identificarsi nella appena esposta censura di diritto in ordine all’onere della prova del caso fortuito ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c..

La corte territoriale, in effetti, – dopo aver richiamato, di per sè correttamente, l’insegnamento nomofilattico relativo appunto all’art. 2051 c.c. -, così si esprime: “Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, è determinante osservare che lo stato del manto stradale percorso dal signor T. e, in particolare, il tombino infossato e creante un dislivello rispetto alla superficie viaria, era visibile e, pertanto, la presenza della fonte di rischio era assolutamente prevedibile”: questo perchè, da un lato, il Comune aveva allegato che l’asserito dislivello era visibile, e ciò non sarebbe stato specificamente contestato da controparte, e dall’altro perchè dalle fotografie prodotte dall’appellato sarebbe risultata “una perfetta visibilità, tanto più che l’evento si è verificato nel pomeriggio di una giornata di agosto”; e sussisterebbe “fatto notorio per cui l’area in prossimità di un tombino determina con altissima frequenza un dislivello nella linea della pavimentazione, che, quindi, avrebbe di per sè dovuto indurre il ciclista a rallentare la propria velocità o a modificare la propria traiettoria”.

Peraltro, a fronte del rilievo del giudice di prime cure per cui proprio le eventuali manovre elusive del tombino potevano rappresentare “una fonte anche di maggior pericolo o di più grave danno, in quanto l’attore avrebbe potuto perdere l’equilibrio, cadere più rovinosamente, scontrarsi con altri veicoli in transito e cose simili”, osserva ancora la corte che il Comune nell’atto d’appello aveva mosso una “specifica censura”, così conformata: “diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure un leggero spostamento verso la sinistra non sarebbe stato fonte di un maggiore pericolo”. E qui si raggiunge il nucleo dell’errore in cui è incorsa la corte territoriale sotto il profilo del riparto dell’onere probatorio. Prosegue infatti la sentenza impugnata, in correlazione con la suddetta “specifica censura” dell’atto d’appello: “Sin dalla propria costituzione in giudizio il custode ha allegato l’evitabilità del sinistro da parte del signor T. con una manovra di spostamento “verso la parte centrale della strada”.

A fronte di tale affermazione il preteso danneggiato ha omesso una qualsiasi attività assertiva o dimostrativa di segno contrario, in ogni caso mai affermando che un’eventuale diversa manovra sarebbe stata impedita dalla presenza di altri veicoli provenienti in senso contrario o di ostacoli che avrebbero rappresentato un pericolo maggiore rispetto al tombino in cattivo stato di manutenzione. Ecco quindi che la valutazione del giudice di prime cure rimane priva di qualsiasi riscontro probatorio riguardo alla ricorrenza nel caso concreto di una situazione di pericolo positivamente individuata”; e dunque “laddove il pericolo si profila in maniera obiettiva e manifesta, anche considerata l’ora dell’incidente e la visibilità dei luoghi, la imprudenza dell’interessato diventa la causa unica determinatrice del sinistro”.

2. Due sono, allora, le erronee applicazioni del riparto dell’onere probatorio previsto dall’art. 2051 c.c. effettuate dalla corte territoriale, e che, peraltro, come si verrà poi a constatare, sono tra loro correlate.

In primo luogo, la corte territoriale grava l’infortunato dell’onere di provare, a fronte di una mera allegazione – e tutt’altro che specifica, bensì pienamente generica – da parte del custode della strada della possibilità di una manovra per evitare il tombino senza ulteriori pericoli, che nessun pericolo vi sarebbe stato se egli avesse compiuto una immediata deviazione così da non venire in contatto con il dislivello del tombino. Spetta, invece, al custode della strada dimostrare che la caduta deriva dal caso fortuito, includendo ciò anche la condotta imprudente/negligente del ciclista, ovvero se quest’ultimo aveva la possibilità di attuare concrete manovre ostative della caduta senza incorrere in nessun altro rischio. E questo, infatti, era stato ben percepito dal giudice di prime cure che, a fronte del generico asserto nella comparsa di costituzione di primo grado che il ciclista poteva effettuare una manovra di spostamento “verso la parte centrale della strada”, aveva dettagliatamente argomentato come in tal modo il caso fortuito (integrato allora nella omissiva condotta del ciclista) non fosse stato provato, non essendo stata dimostrata appunto l’impossibilità per il ciclista di subire anche pericoli superiori sterzando immediatamente verso il centro della carreggiata; del resto – si nota incidenter – insegna il notorio che per un ciclista è comunque, pericoloso sterzare d’improvviso, vista la conformazione del veicolo (classica ipotesi di perdita di controllo e caduta dal velocipede) o, ancor peggio, che il ciclista che d’improvviso sterza verso il centro della strada si sottopone frequentemente al rischio di investimento da parte degli altri veicoli.

Il relativo ragionamento del giudice di primo grado non era stato d’altronde neppure confutato in modo effettivo nell’atto d’appello, poichè anche in questo la posizione assunta dalla difesa del Comune era pienamente generica, come emerge appunto dal passo citato nella sentenza di secondo grado (“un leggero spostamento verso la sinistra non sarebbe stato fonte di un maggiore pericolo”: asserto meramente apodittico).

In secondo luogo, affermare che laddove il pericolo è manifesto “la imprudenza dell’interessato diventa la causa unica” del sinistro significa erroneamente esonerare da ogni responsabilità il custode della cosa che produce il pericolo. A parte che di per sè la condotta colposa del danneggiato può non essere idonea a integrare il caso fortuito (da ultimo cfr. Cass. sez. 3, 12 maggio 2015 n. 9547) la mera percepibilità del pericolo, invero, può non essere affatto sufficiente a convertire la condotta del danneggiato in condotta imprudente che assorbe ogni incidenza causale. Un pericolo, infatti, può essere manifesto ma al tempo stesso non evitabile; pertanto il fatto che il danneggiato non eviti un pericolo manifesto non comporta la qualifica di imprudenza della sua condotta. La corte territoriale, invece, ha ritenuto che, una volta dimostrata la visibilità del pericolo, ogni onere probatorio si fosse spostato sul danneggiato, che avrebbe dovuto dimostrare come la sua condotta, a questo punto presunta imprudente come si è appena visto, in realtà imprudente non era stata, e che comunque non vi era stata per lui una concreta possibilità di evitare la caduta. Una prova negativa posta a carico del danneggiato e, al tempo stesso, un evidente svuotamento dell’onere probatorio del custode relativo al caso fortuito.

In conclusione, il motivo del ricorso denunciante l’erronea ripartizione dell’onere probatorio da parte della corte territoriale deve essere accolto, assorbendo il secondo motivo e conducendo alla cassazione della sentenza impugnata con rinvio – anche per le spese del grado – alla Corte d’appello di Trento.

P.Q.M.

Accogliendo il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del grado, alla Corte d’appello di Trento.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA