Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6823 del 16/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 03/03/2017, dep.16/03/2017),  n. 6823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5379/2016 proposto da:

RECUPERI STRUTTURALI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, V. BANCO

DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI

e rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO SERRA e RENATO

COLA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE

87, presso lo studio dell’avvocato ARTURO ANTONUCCI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO BOSCARATO

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1143/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dalla ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Ancona con la sentenza non definitiva n. 42 del 16 gennaio 2012, decidendo sull’appello proposto da L.M.L. avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, che aveva dichiarato inammissibili, improcedibili ed improponibili le domande dalla medesima avanzate nei confronti della Recuperi Strutturali S.r.l. e di L.M., dichiarava ammissibili la domanda di simulazione e di riduzione (quest’ultima in via surrogatoria) confermando l’inammissibilità delle altre domande.

A tal fine evidenziava che l’attrice, assumendo di essere divenuta cessionaria del credito vantato da un istituto bancario nei confronti del defunto padre, aveva chiesto accertarsi la simulazione assoluta ovvero relativa del contratto di compravendita con il quale il padre L.S. aveva alienato alla Recuperi Strutturali, della quale era legale rappresentante il figlio La.Ma., la proprietà di alcuni suoi beni immobili.

Al contempo, assumendo di essere anche creditrice del fratello L.M., che, a seguito della morte del padre, era l’unico dei figli ad avere accettato la sua eredità, chiedeva in via surrogatoria di condannare la società al rilascio immediato dei beni oggetto del contratto simulato in favore del L.; in ulteriore subordine, chiedeva in via surrogatoria accertarsi la lesione della quota di legittima spettante al L.M., sempre in conseguenza dell’atto di alienazione.

Rilevava la Corte d’Appello che, avendo l’appellante acquisito la qualità di creditrice del padre, a seguito della cessione del credito vantato nei suoi confronti, era autonomamente legittimata a far valere la simulazione ex art. 1416 c.c., comma 2, sicchè era erronea la decisione del Tribunale.

Quanto invece alla domanda surrogatoria come finalizzata ad ottenere effetti ulteriori rispetto a quelli già scaturenti dall’accoglimento della domanda di simulazione, effettivamente andava condivisa la valutazione di inammissibilità, in quanto in caso di accertamento della simulazione assoluta, l’effetto restitutorio dei beni avrebbe assicurato il pieno soddisfacimento delle aspettative della creditrice, senza dover altresì ricorrere all’azione surrogatoria, non potendo peraltro il creditore in surroga aspirare astrattamente al rilascio dei beni compravenduti in favore proprio o del proprio debitore.

In relazione alla diversa domanda di riduzione, rilevava che era fondata la sua proposizione in via surrogatoria, ed in alternativa alla domanda di simulazione, in quanto il proprio debitore L.M., pur avendo accettato l’eredità del padre, aveva trascurato per lungo tempo di far valere il diritto alla propria quota di legittima, sulla quale si sarebbe poi potuta soddisfare la creditrice.

La Corte d’Appello con la successiva sentenza definitiva n. 1143 dell’11 novembre 2015, all’esito dell’istruttoria, ha accolto la domanda di simulazione assoluta dell’atto di alienazione del 24/1/1991, ritenendo che la prova emergeva da una serie di elementi, anche di natura indiziaria o presuntiva, come appunto consentito in caso di simulazione proposta dal creditore.

Nella specie gli elementi potevano riassumersi:

– nella prossimità dell’atto di vendita all’emissione del decreto ingiuntivo nei confronti del venditore, e nel fatto che l’esposizione debitoria doveva ritenersi nota anche alla società acquirente della quale erano soci i figli del venditore;

– nelle modalità di versamento del prezzo, che era stato pagato con assegni circolari rilasciati a seguito di credito concesso da un istituto bancario, e garantito da pegno su CCT appartenenti alla moglie del venditore, titoli che non risultavano poi essere rientrati nella disponibilità della garante (emergendo altresì che il venditore lo stesso giorno del rogito aveva acquistato CCT per un importo di oltre 200 milioni di Lire che erano stati, a seguito di varie movimentazioni, infine depositati su un dossier titoli intestato alla moglie);

– nel rapporto di stretta parentela tra la parte venditrice ed i soci della società acquirente, che induceva a ritenere che il venditore avesse nei fatti conservato la titolarità e disponibilità dei beni;

– nella registrazione di una conversazione telefonica nella quale La.Ma. riferiva all’attrice che l’atto di vendita era stato effettuato al fine di sottrarre le garanzie alla banca creditrice, attraverso una “vendita fasulla, fraudolenta”;

– nel documento intestato alla società ma sottoscritto dai tre fratelli L. nel quale si descrivono i beni immobili, e si chiede accertarsi la natura simulata della vendita, stabilendosi altresì il valore delle quote al 1993, presumibilmente in vista di una futura divisione;

– nella esiguità del prezzo riportato nel rogito rispetto all’effettivo valore venale dei beni;

nel documento intestato finanziamento soci che prevede il riparto del prezzo in quattro quote;

– nella missiva a firma di La.Ma., con la quale l’autore, in qualità di legale rappresentante della società, invita i fratelli a recarsi da un notaio di fiducia per ottenere il trasferimento delle quote di immobili che la società detiene fiduciariamente.

Infine, riteneva che non vi fosse la prova che le rimesse solutorie effettuate dai soci nell’anno 1992 avessero la funzione di estinguere il debito garantito dai titoli della Tappa, moglie del L.S., in assenza di prova dell’integrale restituzione dei titoli offerti in garanzia. La Recuperi Strutturali S.r.l. ha proposto ricorso avverso entrambe le sentenze della Corte d’Appello sulla base di tre motivi.

L.M.L. ha resistito con controricorso.

L.M. non ha svolto difese in questa fase.

Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la Corte distrettuale con la sentenza non definitiva ha ritenuto che l’attrice avesse proposto in via autonoma domanda di simulazione assoluta, dovendosi invece ritenere che si trattava di domanda strumentale rispetto all’azione surrogatoria, così che la confermata inammissibilità della seconda è destinata a ripercuotersi anche sulla prima.

Il motivo è infondato.

Ed, infatti occorre ricordare che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l’interpretazione della domanda è demandata in esclusiva al giudice di merito con valutazione sostanzialmente insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata (cfr. da ultimo Cass. n. 9011/2015).

Ma anche a voler accedere alla diversa opinione, pur manifestatasi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la deduzione dell’extrapetizione, quale conseguenza di un’erronea interpretazione della domanda, in quanto idonea a far valere un error in procedendo, imporrebbe al giudice di legittimità la diretta disamina degli atti, onde verificare l’effettiva sussistenza dell’errore (cfr. Cass. n. 16164/2015), la sentenza appare immune alle critiche mosse.

Il tenore delle domande formulate dall’attrice, in relazione alla pretesa di accertare la simulazione assoluta della vendita, esclude che la stessa abbia avvinto la domanda di accertamento della simulazione con un nesso di strumentalità a quella surrogatoria, la quale, come puntualmente rilevato dal giudice di merito, mirava ad assicurare in favore della creditrice la restituzione del bene al proprio debitore, effetto che comunque scaturirebbe in conseguenza dell’accoglimento della domanda di simulazione.

Correttamente quindi è stata rilevata la autonomia tra le due domande, e conseguentemente si è escluso che l’inammissibilità della surrogatoria potesse precludere la decisione stila domanda di simulazione.

Il secondo ed il terzo motivo, possono invece essere esaminati congiuntamente, attesa l’intima connessione delle questioni che gli stessi pongono.

Il secondo motivo deduce la violazione di non meglio precisate norme di diritto (elemento già questo idoneo a denotare l’inammissibilità della sua formulazione) in quanto la Corte di merito avrebbe ritenuto rilevanti circostanze fattuali che avrebbero al più giustificato un’azione revocatoria. Il terzo motivo, invece, deduce la violazione di norme di diritto (anche qui senza la specificazione di quali esse siano) nella parte in cui la sentenza definitiva ha ritenuto costituire una valida presunzione del mancato pagamento del prezzo della vendita, la mancata prova della restituzione delle somme (rectius dei titoli) dati in pegno dalla Tappa, pur in presenza della prova del ripianamento del finanziamento contratto dalla società acquirente.

I motivi nel loro complesso mirano surrettiziamente a sollecitare una diversa valutazione dei fatti di causa rispetto a quella operata dal giudice di merito, attività questa che non è consentita a questa Corte anche alla luce della novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e della riduzione dell’onere di motivazione al cd. minimo costituzionale, come appunto specificato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8053/2014.

Occorre altresì evidenziare che la decisione impugnata con ampie ed esaurienti argomentazioni, e facendo richiamo ad una pluralità di elementi indiziari e documentali, quali in particolare dichiarazioni di carattere latamente confessorio circa la non effettività del trasferimento dei beni in favore della società, ha chiarito le ragioni per le quali doveva ritenersi intervenuta una simulazione assoluta della compravendita, la quale, in vista dell’intento di pregiudicare le ragioni dei creditori, si pone come strumento alternativo all’atto suscettibile di revocatoria, condividendone le finalità, ma mediante il ricorso ad una diversa fattispecie negoziale che, nel caso di simulazione assoluta, consente nei fatti al debitore di mantenere la titolarità dei propri beni, impedendo con lo schermo creato dalla simulazione, che possano essere aggrediti dai creditori.

Quanto poi alla circostanza dedotta con il terzo motivo di ricorso, trattasi di fatto che è stato espressamente esaminato nella sentenza impugnata, la quale ha valorizzato, con motivazione anche su tale aspetto non sindacabile in questa sede, la circostanza che non fosse stata fornita la prova dell’effettiva estinzione del credito garantito dai titoli offerti in pegno, come comprovato dal fatto che i titoli, a distanza di oltre un anno dalla compravendita,erano ancora costituiti in pegno. Inoltre, il motivo trascura il fatto che l’affermazione della natura simulata non si fonda unicamente sulla affermazione della persistenza della garanzia de qua, ma su una serie di elementi probatori, come sopra riportati, che esclude di poter attribuire all’elemento in questione il carattere della decisività. In tal senso vale richiamare anche quanto affermato da Cass. S.U. n. 8054/2014, a mente della quale anche l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie.

Nel caso di specie l’elemento indiziario, di cui si assume l’erronea valutazione è stato viceversa preso in considerazione dal giudice di merito, che ne ha offerto una non sindacabile ricostruzione, collocandolo in ogni caso in un più ampio mosaico di indizi e prove dai quali ricavare la natura assolutamente simulata della compravendita.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla per le spese per l’intimato che non ha svolto attività difensiva. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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