Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6823 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 09/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25494-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A. & C. SAS, in persona del legale rappresentante

pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LIDIA CORALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3599/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

05/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate, lamentando violazione della L. n. 289 del 2012, art. 12, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia, confermando la decisione di primo grado, ha dichiarato che la procedura, di cui la sas B.A. e C. si era avvalsa, di definizione dei carichi inclusi nei ruoli emessi da uffici statali e affidati al concessionario del servizio di riscossione, prevista dal suddetto art. 12, si era perfezionata con il pagamento della prima rata dell’importo dovuto senza che avesse rilievo il fatto che la contribuente non aveva versato per tempo la seconda rata;

2. la contribuente si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è fondato.

E’ stato infatti in modo reiterato affermato da questa Corte che “In tema di condono fiscale, la L. n. 289 del 2002, art. 12, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7,8,9,15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria, e’, pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20746 del 06/10/2010; conformi, ex multis, Cass. Sez. 6 – 5, Decreto n. 11669 del 07/06/2016; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 21416 del 24/10/2016; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 27424 del 29/10/2018);

2. il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della contribuente;

3. le spese del merito sono compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale;

4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente;

compensa le spese del merito;

condanna la contribuente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2300,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 9 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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