Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6822 del 20/03/2010

Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 20/03/2010), n.6822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Milano, con provvedimento R.G. 82671/08, del 21.5.09, nel

procedimento pendente fra:

M.R.;

GENERALI ASSICURAZIONI SPA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. Il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c. avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Milano ha dichiarato la propria incompetenza per materia e la competenza dello stesso Tribunale, sulla controversia di risarcimento danni da circolazione stradale, introdotta da M. R. contro la Generali Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S.V..

La declaratoria di incompetenza, a seguito della quale le parti hanno riassunto la causa dinanzi al Tribunale, è stata fatta dal Giudice di Pace sull’assunto che la L. n. 102 del 2006, art. 3 nel prevedere l’applicazione delle norme del libro secondo, titolo quarto, capo primo del codice di rito, abbia sottratto alla competenza del giudice di pace le controversie aventi ad oggetto di risarcimento del danno per morte o lesioni conseguenti a sinistri stradali.

Il Tribunale ha sollevato il conflitto invocando in contrario il precedente di cui a Cass. n. 21418 del 2008.

p.2. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

p.3. Ricorrendo le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si è osservato quanto segue:

“(…) 3. – Ricorrono le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c..

L’istanza di regolamento di competenza – tempestiva, perchè proposta nell’udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c. e, quindi, entro il temine di preclusione delle questioni di competenza – appare ammissibile, in quanto la competenza di cui all’art. 7 c.p.c., comma 2 del giudice di pace è per materia con limite di valore e, quindi, le decisioni declinatone su di essa sono suscettibili di esercizio del potere di cui all’art. 45 c.p.c. da parte del giudice ad quem della riassunzione.

L’istanza è, inoltre, manifestamente fondata, giusta il principio di diritto affermato da Cass. (ord.) n. 21418 del 2008, correttamente invocato dal Tribunale istante, secondo cui Deve escludersi che la norma della L. n. 102 del 2006, art. 3, nel prevedere che alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro 2^, titolo 4^, capo 1^ del codice di procedura civile, abbia attribuito al Tribunale la competenza su tali cause, così sottraendole alla previsione di competenza del giudice di pace per materia con limite di valore, di cui all’art. 7 c.p.c., comma 2. La stessa decisione ebbe anche ad escludere che le norme del ed. rito del lavoro, cui faceva riferimento la norma dell’art. 102 – ora abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 53, comma 1, – si applicassero dinanzi al giudice di pace quanto alla sua non incisa competenza.

Sembra, dunque, senz’altro doversi dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Milano”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

E’ opportuno soltanto aggiungere che nessuna incidenza ai fini della decisione sull’istanza ha la L. n. 69 del 2009, art. 53 che ha abrogato la L. n. 102 del 2006, art. 3.

3. E’, pertanto, dichiarata la competenza del Giudice di pace di Milano.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA