Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6822 del 15/03/2017
Cassazione civile, sez. un., 15/03/2017, (ud. 07/03/2017, dep.15/03/2017), n. 6822
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente di Sezione –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7579/2015 proposto da:
IMPRESA DI COSTRUZIONI IN. E. MANTOVANI S.P.A., in persona del legale
rappresentante, in proprio e quale capogruppo del RTI costituendo
con VGT VENICE GREEN TERMINAL S.R.L. CON SOCIO UINICO, in persona
del legale rappresentante, e SAMER SEAPORTS & TERMINALS S.R.L.,
in persona del legale rappresentante, entrambe ricorrenti anche in
proprio, rappresentate e difese, anche disgiuntamente, per mandato a
margine del ricorso, dagli Avv.ti Prof. Luca Antonini, Prof. Maria
Alessandra Sandulli e Prof. Romano Vaccarella, con domicilio eletto
in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio di
quest’ultimo;
– ricorrenti –
contro
AUTORITA’ PORTUALE DI TRIESTE, per legge rappresentata e difesa
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliata presso i suoi
uffici in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente –
e contro
I.CO.P. S.P.A., in proprio e quale mandataria del raggruppamento con
FRANCESCO PARISI CASA DI SPEDIZIONI S.P.A., INTERPORTO DI BOLOGNA
S.P.A. e COSMO AMBIENTE S.P.A., rappresentata e difesa, per procura
a margine del controricorso, dagli Avv.ti Arturo Cancrini e
Francesco Vagnucci, con domicilio eletto in ROMA, VIA G. MERCALLI
13, presso lo studio del primo
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6284/14 del CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE
QUARTA, depositata il 22/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/03/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;
uditi gli Avv.ti Prof. Romano VACCARELLA e Prof. Maria Alessandra
SANDULLI per le parti ricorrenti;
udito l’Avv. Francesco VAGNUCCI per la controricorrente;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO
Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
il Tar di Trieste respinse (per quanto ancora rileva) il ricorso proposto dalla Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani s.p.a., in proprio e quale capogruppo del costituendo RTI con VGT Venice Green Terminal s.r.l. e Samer Seaports & Terminals s.r.l., a loro volta impugnanti anche in proprio, avverso la delibera 7 maggio 2014 con cui l’Autorità Portuale di Trieste aveva escluso il raggruppamento dalla gara per la concessione di progettazione, costruzione e gestione di piattaforma logistica portuale, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione provvisoria in precedenza disposta in suo favore, e avverso la coeva delibera di aggiudicazione definitiva dell’appalto all’altro RTI concorrente, con capogruppo la I.Co.p. s.p.a.;
in particolare, rigettati i motivi di ricorso con i quali era stata contestata l’esclusione del raggruppamento ricorrente dalla gara, il Tar ritenne improcedibili, nonchè infondati nel merito, i motivi aggiunti dedotti dalla ricorrente a contestazione dell’ammissione alla gara del raggruppamento Icop;
il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del RTI Mantovani ribadendo, anzitutto, l’improcedibilità dei motivi aggiunti, riproposti in appello, relativi all’ammissione alla gara dell’altro raggruppamento concorrente, motivi che dunque non ha esaminato nel merito;
ha in proposito osservato che nella specie non poteva trovare applicazione l’orientamento, favorevole all’esame di tutti i motivi di esclusione, riferiti a entrambe le parti concorrenti, assunto dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 9 del 2014, in quanto non si versava in ipotesi di censure “simmetricamente escludenti”, ipotesi riferita dal precedente in questione al rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale laddove nel caso in esame il rapporto verteva invece tra censure principali proposte con il ricorso e censure principali proposte con motivi aggiunti dal medesimo ricorrente; inoltre l’interesse finale alla ripetizione della gara per effetto dell’esclusione di entrambi i concorrenti, a base dell’azione delle appellanti, non trovava corrispondenza con un dovere giuridico della stazione appaltante di disporre tale ripetizione, viceversa rientrante nel suo potere discrezionale;
il Consiglio di Stato ha altresì respinto i motivi di ricorso attinenti alla esclusione del raggruppamento appellante per vizi delle dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), cod. appalti (nel testo di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) riferite all’institore della mandante VGT s.r.l., ing. M., ed all’ex presidente e all’ex direttore finanziario della mandataria società Mantovani;
il raggruppamento Mantovani ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, con i quali denuncia rispettivamente il rifiuto di esercizio del potere giurisdizionale (richiamando tra l’altro le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione Europea 04/07/2013, Fastweb, C-100/12 e 05/04/2016, Puligienica, C-689/13) e l’eccesso di potere giurisdizionale;
la I.Co.P. s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’altro raggruppamento di imprese, ha resistito con controricorso;
l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, per conto dell’Autorità Portuale di Trieste, “atto di costituzione” ai fini della partecipazione alla discussione;
entrambe le parti private hanno presentato anche memorie.
Considerato che:
è opportuno svolgere, sul tema della individuazione dei limiti esterni della giurisdizione e del sindacato di queste Sezioni Unite sulla violazione di essi da parte dei giudici speciali, con riferimento all’ipotesi del c.d. rifiuto o diniego di giurisdizione, un approfondimento che si avvalga della ricostruzione dei contributi della giurisprudenza e della dottrina a cura dell’Ufficio del Massimario presso questa Corte.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo al fine di acquisire dall’Ufficio del Massimario una relazione sul tema di cui sopra.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017