Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6822 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 11/03/2021), n.6822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31861-2018 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

PANETTERIA 15 INT.11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

PROCACCINI, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PROCACCINI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M.A., LE.MI., L.P.,

L.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO DEL DUCA, rappresentati e

difesi dall’avvocato MARIA TERESA CIOTTI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

nonchè

L.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4979/2018 del TRIBUNALE di LATINA, depositata

il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L.S., L.M.A., Le.Mi. e L.P. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina la sorella G. nonchè L.F., al fine di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria della defunta madre D.P..

Nella resistenza di L.G. e nella contumacia di L.F., il Tribunale, con la sentenza n. 2374 del 2004, dichiarava aperta la successione ed assegnava i beni comuni congiuntamente agli attori, con l’obbligo di pagamento del conguaglio a favore della convenuta; inoltre disponeva la compensazione della somma de qua con il maggior credito vantato dagli attori a titolo di frutti percetti esclusivamente dalla convenuta, condannando quest’ultima al pagamento della residua differenza.

A seguito di appello di L.G., la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 4979 del 17 luglio 2018 rigettava il gravame.

In primo luogo, reputava inammissibile il primo motivo di appello con il quale si contestava la mancata osservanza da parte del CTU del disposto dell’art. 195 c.p.c., non avendo la parte contestato l’affermazione del Tribunale circa l’insussistenza di una causa di nullità della CTU.

Quanto al secondo motivo di appello, la Corte distrettuale riteneva che in parte fosse inammissibile, in quanto non idoneo a contrastare la ratio decidendi della decisione di prime cure, ed in parte infondato in quanto le circostanze valorizzate dal Tribunale confortavano che effettivamente l’appellante aveva la disponibilità esclusiva degli immobili caduti in successione, sicchè si giustificava la sua condanna alla restituzione pro quote dei frutti percetti.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso L.G. sulla base di un motivo, cui resistono con controricorso L.S., L.M.A., Le.Mi. e L.P..

L.F. non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto.

In tal senso appare fondata l’eccezione sollevata sul punto dai controricorrenti i quali hanno evidenziato che la sentenza oggetto di impugnazione era stata notificata a mezzo pec al precedente difensore in grado di appello della ricorrente in data 20 luglio 2018, con la conseguenza che il termine breve per la proposizione del ricorso veniva a scadere in data 19/10/2018, palesandosi per l’effetto tardiva la notifica del ricorso avvenuta solo in data 29/10/2018.

La presenza nella produzione di parte controricorrente della sentenza notificata, il che esclude che possa pervenirsi alla declaratoria di improcedibilità del ricorso, per non avere la ricorrente dato atto dell’avvenuta notifica della sentenza nè prodotto la stessa con la relazione di notifica (cfr. Cass. S.U. n. 10648/2017, a mente della quale deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio), evidenzia quindi la tardività dell’impugnazione, dovendosene quindi dichiarare l’inammissibilità.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla a disporre quanto alle spese nei confronti della parte rimasta intimata.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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