Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6821 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 09/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4174-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA

TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.B., C.M.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 4, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO LORETI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PAOLA LEANDRI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3603/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate, denunciando violazione del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha annullato, perché non motivato, gli avvisi emessi da essa ricorrente nei confronti di S.B. e C.M.G. in rettifica del classamento e della rendita proposti da questi ultimi con procedura Docfa riguardo a due loro immobili. La CTR ha ritenuto che l’ufficio “avendo disatteso gli elementi di fatto indicati dai contribuenti, avrebbe dovuto offrire una motivazione approfondita e specifica delle ragioni delle differenze riscontrate e della attribuzione delta nuova rendita”;

2. S.B. e C.M.G. resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. E’ stato da questa Corte molte volte affermato che, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall’ufficio, l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento, stabilito dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, nel caso in cui gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso opposto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass. 2036/222; Cass. n. 31809/2018; Cass. n. 12777/2018; Cass., Sez. 6 – 5, ord. n. 6065 del 2017; conf. Cass. sez. 6-5, ord. 13 febbraio 2014, n. 3394, Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237, Cass. sez. 6-5, ord. 16 giugno 2016, n. 12497);

2. la ricorrente sostiene che nell’avviso e nei relativi allegati sono stati forniti ai contribuenti tutti gli elementi tecnici ed economici utilizzati per la determinazione della rendita accertata “tutta la documentazione tecnica-estimale essenziale” con specifica indicazione “dell’iter estimativo, del criterio di stima adottato, dell’epoca di riferimento, dei prezzi di mercato e dei relativi conteggi”;

3. la ricorrente non ha trascritto gli avvisi nel ricorso per cassazione né ha allagato gli avvisi al ricorso;

4. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza (art. 366 c.p.c.).

E’ stato infatti statuito che “in tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento – la quale è atto amministrativo e non processuale – il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell’atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l’esame del ricorso. (ex plurimis Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 28570 del 06/11/2019).

Ed ancora, in base allo stesso principio ed in riferimento ad un caso simmetrico rispetto a quello che occupa: “In tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avverso la sentenza che abbia ritenuto correttamente motivato l’atto impositivo, qualora non sia trascritta la motivazione di quest’ultimo, precludendo, pertanto, al giudice di legittimità ogni valutazione.” (Sez. 5, sentenza n. 2928 del 13/02/2015);

5. le spese seguono la soccombenza;

6. dato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per esser amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere ai contribuenti le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2300,00 oltre spese forfetarie, accessori ed Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 9 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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