Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6820 del 20/03/2010

Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 20/03/2010), n.6820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11370-2009 proposto da:

AGENZIA VIAGGI TOURIST INTERCONTINENTAL in persona del titolare,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI PULCI 15, presso il

dott. DONATO TRAVERSA, rappresentata e difesa dagli avvocati SAVERIO

MARASCIULO, TRAVERSA BENITO NICOLA, giusta procura in calce al

ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

L.S., G.G.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio

dell’avvocato CICALA CURZIO, rappresentati e difesi dall’avvocato

GADALETA MAURO, giusta mandato a margine della memoria;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 45/2009 del TRIBUNALE di BARI -Sezione

Distaccata di MONOPOLI del 2.12.08, depositata il 02/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La Tourist lntercontinental, in persona di Le.Gi., ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza del 2 aprile 2009, con la quale il Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Monopoli – investito dell’opposizione, proposta da G.G.D. e L.S. avverso il decreto ingiuntivo nei loro confronti emesso, su istanza di esso ricorrente, dalla detta Sezione Distaccata per il pagamento della somma di Euro 2.737,22 – ha accolto l’opposizione dichiarando l’incompetenza per valore della stessa e la competenza per valore del Giudice di Pace di Monopoli, nonchè dichiarato nullo il decreto opposto.

Al ricorso hanno resistito con memoria il G. e la L..

p.2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione alla stregua di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. La relazione redatta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ha avuto il seguente tenore:

“(…) 3. – 11 ricorso prospetta tre motivi, che sono corredati da quesiti di diritto, riguardo ai quali è infondata l’eccezione di inidoneità formulata dai resistenti, atteso che essi – e particolarmente il primo ed il secondo, che ineriscono il problema della competenza – mettono in relazione la questione che propongono con la decisione impugnata e, quindi, assolvono alla funzione voluta dall’art. 366-bis c.p.c..

Appare, invece, fondata l’eccezione che i resistenti svolgono in punto di mancanza di autosufficienza del ricorso.

Di essa, per la verità, i resistenti argomentano con riferimento all’art. 366 c.p.c., n. 3, che concerne invece il requisito di ammissibilità della esposizione del fatto. Tale riferimento non è pertinente. Il riferimento adeguato è invece e la Corte dovrebbe darvi rilievo d’ufficio – quello all’art. 366 c.p.c., n. 6, che i resistenti, peraltro, evocano implicitamente, richiamando il principio di diritto espresso da Cass. n. 12239 del 2007, che è riferito al regime processuale vigente anteriormente alle modifiche al processo di cassazione anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006.

Ora, l’art. 366 c.p.c., n. 6, da ritenersi applicabile anche al ricorso per regolamento di competenza, esige che il ricorso in sede di legittimità debba contenere l’indicazione specifica dei documenti e degli atti processuali su cui si fonda.

Nella specie l’istanza di regolamento di competenza si fonda sul contenuto da riconoscersi alla domanda giudiziale proposta dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo, perchè è il tenore con cui essa è stata proposta che determina la competenza per il tramite del meccanismo di eventuale contestazione di cui all’art. 14 c.p.c., correlato nella specie all’opposizione al decreto.

Senonchè, del luogo in cui in questa sede di legittimità il ricorso per decreto ingiuntivo, quale atto processuale, sarebbe esaminabile il ricorso non fornisce alcuna indicazione. In particolare, non solo quando vi fa riferimento nell’esposizione del fatto sostanziale e processuale e dei motivi non indica quella sede, ma nemmeno essa è indicata in chiusura dell’istanza di regolamento di competenza, dove si indicano alcune produzioni, fra cui quella del fascicolo di parte del giudizio di opposizione e della fase monitoria.

Vengono, dunque i principi che a proposito dell’interpretazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 sono stati affermati dalla Corte e precisamente a partire da Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e da Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 a proposito dei documenti, e da Cass. (ord.) n. 26266 del 2008 a proposito degli atti processuali (nella specie la consulenza tecnica d’ufficio), nonchè, da ultimo, da Cass. (ord.) n.(Ndr: testo originale non comprensibile).

Il ricorso sembra, dunque, doversi dichiarare inammissibile”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che nella sua memoria parte ricorrente non si è preoccupata di argomentare facendosi carico della giurisprudenza in essa citata.

Il ricorso per regolamento di competenza è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro milletrecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

 

 

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